FasG&P: attivazione Piani sanitari con Unisalute

I lavoratori già iscritti dal 2023 possono utilizzare le garanzie già nel primo trimestre 2024, mentre i nuovi iscritti dal 1° aprile 2024

Il FasG&P, Fondo di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell’industria della Gomma Cavi Elettrici ed Affini e delle Materie Plastiche, ha informato che sono stati associati al Fondo sanitario i dipendenti a cui si applica il CCNL gomma plastica e cavi e le loro aziende che hanno provveduto a versare i contributi trimestrali. 
In particolare, sono stati associati i dipendenti che risultavano assunti al 31 dicembre 2023 ed il contributo versato per ciascuno è pari a 42,00 euro (14,00 euro al mese totalmente a carico dell’azienda) a cui sono stati aggiunti i contributi a carico del lavoratore che ha deciso di aderire al piano Plus o ai piani per il nucleo familiare (Nucleo 1 e Nucleo 2).
Per utilizzare le garanzie l’iscritto deve registrarsi al sito di Unisalute oppure all’app Unisalute UP, oppure telefonare al numero verde:
– lavoratori già iscritti dal 2023 possono utilizzare le garanzie già nel primo trimestre 2024;
– lavoratori che sono stati appena iscritti possono registrarsi a partire dal 1° aprile 2024 (data di partenza delle garanzie assicurative).
Nel caso in cui l’azienda non sia riuscita a registrare i propri iscritti o in caso di mancato pagamento dei contributi, la copertura non decorre dal 1° aprile ma dal 1° luglio 2024, sempreché le aziende comunichino le iscrizioni delle anagrafiche e provvedano al versamento della contribuzione entro il 16 aprile 2024

 

La conversione in legge del Milleproroghe: gli interventi sul lavoro

Pubblicata sulla G.U. del 28 febbraio 2024 la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 215/2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, con novità, tra l’altro, sul contratto a termine e sul lavoro sportivo (Legge 23 febbraio 2024, n. 18). 

Entra in vigore oggi la Legge n. 18/2024 che ha convertito il D.L. n. 215/2023 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) apportando alcune significative modifiche anche nel settore del lavoro.

 

In tal senso, sono da segnalare le novità introdotte alla disciplina dei contratti a termine e a quella del lavoro sportivo.

 

Riguardo ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e al termine di durata, la Legge di conversione è intervenuta sull’articolo 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2015, stabilendo che, in assenza della previsione dei contratti collettivi, il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti entro il 31 dicembre 2024, in luogo del termine precedentemente fissato al 30 aprile 2024 (art. 18, co. 4-bis, Legge n. 18/2024).

 

Le modifiche nel settore sportivo sono contenute, invece, nell’articolo 14, comma 2-bis e seguenti della Legge in questione.

 

In particolare, in materia di comunicazioni ai centri per l’impiego relative a lavoratori sportivi, il nuovo comma 6-quater dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede ora che, in sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024, mentre prima il termine a disposizione era entro il 30 gennaio 2024.

 

Si tratta delle comunicazioni ai centri per l’impiego che riguardano i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico. 

 

Dal punto di vista previdenziale, gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici, e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del D.M. 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro il 30 giugno 2024 (e non più entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 36/2021), per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento (art. 14, co. 2-ter, Legge n. 18/2024). 

 

Ancora, il comma 2-quater del medesimo articolo 14 della Legge stabilisce che “sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

 

Si segnala, infine, che l’incentivo per l’assunzione delle persone con disabilità di cui all’articolo 28, comma 1, primo periodo del D.L. n. 48/2023 è riconosciuto per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 (in luogo del 1° agosto 2022) e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

Dall’UE i nuovi valori limite per l’esposizione dei lavoratori al piombo

Il Consiglio dell’Unione europea riduce i valori limite per l’esposizione professionale al piombo e ai suoi composti inorganici e fissa per la prima volta i valori limite per i diiosocianati (Consiglio UE, comunicato 26 febbraio 2024).

È noto che l’esposizione prolungata al piombo incide sulle funzioni riproduttive e sullo sviluppo fetale, oltre a danneggiare il sistema nervoso, i reni, il cuore e il sangue. Per questo motivo, dal 1982 sono in vigore nell’UE norme per limitare l’esposizione professionale al piombo.

 

Il Consiglio UE ha adottato una direttiva che fissa nuovi limiti per l’esposizione al piombo e stabilisce, inoltre, il primo limite complessivo in assoluto di esposizione professionale per i diisocianati, un altro gruppo di sostanze chimiche che notoriamente causano asma e altre malattie respiratorie.

 

Al fine di consentire agli Stati membri di disporre di tempo sufficiente per aggiornare efficacemente i processi di produzione e attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione, i nuovi limiti, dopo un periodo transitorio, entreranno in vigore il 31 dicembre 2028.

 

La direttiva approvata rivede i valori limite per il piombo riducendoli di 5 volte e fissandoli come segue:

 

– limite di esposizione professionale da 0,15 milligrammi per metro cubo (0,15 mg/m³) a 0,03 mg/m³;
– valore limite biologico da 70 microgrammi per 100 millilitri di sangue (70 μg/100 ml) a 15 μg/100 ml (30 μg/100 ml fino al 2028).

 

I lavoratori che presentano livelli elevati di piombo nel sangue a causa di un’esposizione verificatasi prima del recepimento della direttiva saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica. Potranno continuare a lavorare con il piombo solo se i loro livelli di tale sostanza nel sangue mostreranno una tendenza al ribasso.

 

Inoltre, per proteggere dagli effetti del piombo tossici per la riproduzione si applicheranno valori limite inferiori (4,5 μg/100 ml) per le misure di sorveglianza sanitaria riguardanti le lavoratrici in età fertile.

 

La direttiva, come detto, è il primo atto legislativo dell’UE che fissa valori limite anche per i diiosocianati, un gruppo di sostanze nocive cui sono attualmente esposti 4,2 milioni di lavoratori.

 

I valori limite per i diisocianati sono i seguenti:

 

– limite generale di esposizione professionale pari a 6 μg NCO/m³ (10 μg/m³ fino al 2028);
– limite di esposizione di breve durata pari a 12 μg NCO/m³ (20 μg/m³ fino al 2028).

 

Si attende la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, con la conseguente entrata in vigore il ventesimo giorno successivo.

Pubblicata in Gazzetta la Legge di conversione del D.L. sulle agevolazioni fiscali in edilizia

La Legge 22 febbraio 2024, n. 17, di conversione del D.L. n. 212/2023, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2024, n. 48.

In sede di conversione del Decreto n. 212/2023, la Legge n. 17/2024 ha confermato integralmente le disposizioni previste:

  • all’articolo 1 in materia di bonus nel settore dell’edilizia;

  • all’articolo 2 sull’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;

  • all’articolo 3 per la revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il dettaglio, l’articolo 1, al comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non siano oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorchè tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 D.L. n. 34/2020.

Al successivo comma 2 è previsto un contributo in favore dei soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. 

 

L’articolo 2 del D.L. n. 212/2023 stabilisce, poi, che le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del D.L. n. 11/2023 si applichino esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata entrata in vigore del decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Inoltre i contribuenti che usufruiscono dei benefici fiscali, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sono obbligati a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

 

L’articolo 3, infine, modifica la disciplina sulle detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio. Nello specifico, il rinnovato comma 1 del suddetto articolo 119-ter prevede che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti venga riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Infine, tra le disposizioni di cui all’articolo 3 del D.L. n. 212/2023, sono ricomprese anche modifiche all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 11/2023, relativamente alle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito per le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.