CIPL Edilizia Industria-Bari: sottoscritto il contratto integrativo

Importanti novità introdotte per le aziende ed i lavoratori di comparto

Il giorno 10 gennaio 2024, Ance Bari e Bat, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno sottoscritto il contratto integrativo territoriale indirizzato a tutte le imprese ed i lavoratori del settore edile con decorrenza dalla relativa data di sottoscrizione e scadenza il 31 dicembre 2025.
La disciplina contrattuale prevede importanti novità.
Innanzitutto la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) nella misura del 4% e che l’incidenza dei singoli parametri da prendere come riferimento è indicata dalle percentuali di seguito enunciate:
1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile 25%;
2) monte salari denunciato in Cassa Edile 25%;
3) ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cig 20%;
4) rapporto monte salari denunciato in Ce/numero lavoratori iscritti in Ce della provincia di Bari 30%.
Per quanto riguarda la trasferta per i Comuni cui si applica il contratto, i limiti territoriali sono determinati nella misura di 9 Km dalla sede del Municipio di Bari per la città di Bari; in 3 Km dal Municipio per gli altri Comuni dove ha sede il cantiere.
Prevista poi l’erogazione dell’indennità sostitutiva di mensa pari a 89,96 euro mensili a decorrere dalla data di sottoscrizione del CIPL il cui importo viene decurtato in base alle ore di assenza del lavoratore. Tale ammontare è quantificato considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legale o contrattuale, comprensivo degli stessi. Altresì l’indennità di trasporto è di 1,60 euro giornalieri per ogni giorno in cui viene effettivamente prestata attività in cantiere. Questa indennità non è dovuta nel caso in cui l’impresa provvede al trasporto degli operai con mezzi propri o quando l’operaio stesso già percepisca l’indennità di trasferta.
Circa la malattia, la Cassa Edile a titolo di contributo per carenza di malattia di durata fino a 6 giorni, corrisponde per i primi 3, se coincidenti con giornate lavorative, le suddette somme:
– Op. livello 4°, 17,00 euro per giorno di carenza indennizzato;
– Op. livello 3° (operaio specializzato), 16,00 euro per giorno di carenza indennizzato;
– Op. livello 2° (operaio qualificato) 15,00 euro per giorno di carenza indennizzato;
– Op. livello 1° (operaio comune) 13,00 euro per giorno di carenza indennizzato.
Tale prestazione è riconosciuta per un unico evento di malattia in un anno e va ad applicarsi agli eventi morbosi insorti dal 1° ottobre 2023.
Questa non spetta per le malattie insorte immediatamente prima e immediatamente dopo le giornate festive o non lavorative e quando la certificazione medica è rilasciata in giorno diverso da quello dal quale il lavoratore dichiara di essere ammalato o se il lavoratore si sia sottratto alla visita domiciliare di controllo.
Per dare attuazione a quanto stabilito dal CCNL le Parti concordano l’introduzione di un sistema premiale per le aziende aderenti alla Cassa Edile della Provincia di Bari come segue:
– riconoscimento della premialità alle aziende che hanno un imponibile contributivo Cassa Edile superiore a 45.000,00 mila euro e una anzianità di iscrizione alla Cassa da più di tre anni continuativi.
– riconoscimento della premialità alle aziende che hanno dichiarato più di 130 ore medie lavorate mensili pro-capite per ogni operaio iscritto in Cassa Edile della Provincia di Bari nell’esercizio amministrativo.
– riconoscimento della premialità alle aziende in regola presso la Cassa Edile di Bari secondo le regole per il rilascio del Durc alla data di redazione della classifica e dell’erogazione.
Per poter ottenere il premio è necessario soddisfare i requisiti di cui sopra.
La somma dedicata al premio è pari di anno in anno all’accantonamento realizzato in bilancio al relativo fondo premialità.
Da ultimo, si comunica che per le aziende che hanno diritto al premio, al fine della ripartizione dello stesso, l’ammontare dei contributi versati dalla singola impresa viene incrementato:
– del 3% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal Formedil;
– del 3% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal Cpt;
– del 3% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal Sice;
– del 3% in caso di adesione al progetto Cis comprovato dal rilascio del logo Cantiere Impatto Sostenibile.

Contenzioso tributario: modificato il testo delle avvertenze dei ruoli dell’Agenzia

Il testo delle Avvertenze relative alle cartelle di pagamento dell’Agenzia delle entrate è stato aggiornato in considerazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. del 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 febbraio 2024, n. 33980).

Il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 220, ha introdotto modifiche in materia di contenzioso tributario.

In particolare, l’art. 2, comma 3, lettera a), ha abrogato, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l’art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in materia di reclamo/mediazione.

 

Inoltre, l’articolo 1, lett. d), ha introdotto nell’art. 14, del D.Lgs. n. 546/1992, il comma 6-bis, prevedendo che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

 

Pertanto, per tenere conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 220/2023:

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati da 2 a 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 ottobre 2022 è stato aggiornato eliminando i riferimenti al suddetto articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati 2 e 4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 ottobre 2022 è stato modificato introducendo le informazioni per la notifica del ricorso nel caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi dell’atto presupposto;

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati 2 e 4 è stato modificato nella parte relativa alla richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela sostituendo le parole “Direzione o Centro Operativo” con “Ufficio”;

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui all’allegato 2 è stato aggiornato relativamente alle modalità di presentazione della richiesta di riesame nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato.

Email dei dipendenti e privacy: nuove indicazioni per la conservazione dei metadati

L’Autorità garante vara un nuovo documento di indirizzo con limitazioni per il periodo di conservazione (Garante per la protezione dei dati personali, nota 6 febbraio 2024, n. 517).

Il Garante per la privacy ha reso noto di aver varato un documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati.

In particolare, l’Autorità chiede ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore.

Il documento nasce a seguito di accertamenti effettuati dall’Autorità dai quali è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare – per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato – i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail). In alcuni casi è emerso anche che i sistemi non consentono ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione.

L’indirizzo predisposto dal garante prevede, invece, che i datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore.

CIPL Lapidei Industria Lucca: definita la proroga del contratto

Previsti, per i lavoratori del settore, l’erogazione di buoni spesa e l’aumento del contributo mensile al Comitato Paritetico Marmo

In data 30 gennaio 2024 è stato sottoscritto a Pietrasanta (LU) presso la sede di Confindustria Toscana Nord, tra le OO.SS di categoria e Confindustria Toscana Nord, il verbale di accordo che definisce la proroga di un anno del contratto provinciale lapideo industria in scadenza. Il contratto interessa circa 1000 lavoratori del settore lapideo della provincia di Lucca, sia delle cave che dei laboratori di trasformazione.
Le Parti Sociali hanno inoltre stabilito il riconoscimento ai lavoratori di un importo di 140,00 euro una tantum, da erogare sotto forma di tessera buoni spesa in due tranche:
– la prima da 90,00 euro da riconoscere entro marzo 2024;
– la seconda da 50,00 euro da riconoscere entro settembre 2024.
Contestualmente è stato previsto anche un aumento da 6,16 euro a 6,70 euro del contributo mensile per singolo lavoratore che l’azienda riconosce al Comitato Paritetico Marmo, ente bilaterale che garantisce sia attività istituzionali quali la partecipazione a progetti e corsi di formazione e sicurezza per i lavoratori, sia un Fondo Mutualistico per i lavoratori con assistenze quali un’assicurazione professionale e contributi nascita e matrimonio.
Le OO.SS., in virtù della difficile situazione del settore, hanno infine condiviso la decisione di non avviare la trattativa per il rinnovo del contratto, bensì di prorogare quello vigente di un anno.