Imprese di carattere strategico: le disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi (D.L. 18 gennaio 2024, n. 4).

Il D.L. n. 4/2024 recante le disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, dopo aver ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri nella seduta del 16 gennaio scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2024 ed entra in vigore il giorno seguente.

Innanzitutto, il provvedimento in questione prevede (articolo 1) che, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da  amministrazioni  pubbliche  statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale possa avvenire,  su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30% delle quote societarie, quando gli stessi abbiano segnalato all’organo amministrativo la  ricorrenza dei requisiti e l’organo  amministrativo  abbia omesso di presentare l’istanza entro i successivi 15 giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti.

Gli impianti dell’ILVA

All’articolo 2, comma 1, si prevede che al  fine  di supportare  le  indifferibili e urgenti esigenze di continuità
aziendale, indispensabile a preservare  la  funzionalità  produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti siano  ammesse alla procedura di amministrazione  straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell’economia e delle  finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di 5 anni, in favore delle stesse società, nel limite massimo di 320 milioni di euro  peril 2024.

Il  finanziamento prevede l’applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di
mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e  interessi, in prededuzione rispetto a ogni altra posizione debitoria  della procedura anche in deroga all’articolo 222 del D.Lgs. n. 14/2019.

La CIGS per le aziende strategiche in amministrazione straordinaria

Per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità, per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, viene disposta per il 2024 (articolo 3, comma 1) la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, laddove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda.

Inoltre, viene previsto (articolo 3, comma 2) che per assicurare i più elevati livelli di  sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti alla  manutenzione  degli impianti e alla  sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, possono  essere  interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in  specifici programmi di  manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza. 

Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

Infine, la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria nel caso in cui sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi  del  giudizio.  

La  legittimazione del commissario straordinario sussiste anche per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi,  strumentali  all’attuazione delle decisioni favorevoli all’amministrazione  straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura. 

CCNL Funzioni Centrali: siglata l’ipotesi di sequenza contrattuale

Campo di applicazione, ordinamento professionale, malattia ed incrementi del Fondo risorse decentrate i punti focali dell’ipotesi

In data 17 gennaio 2024, dopo l’incontro tenutosi tra Aran, OO.SS. e Confederazioni sindacali rappresentative del settore Funzioni Centrali, è stata siglata l’ipotesi della sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL comparto Funzioni Centrali 9 maggio 2022.
Le novità previste dall’ipotesi concernono l’ambito di applicazione, l’oggetto e gli effetti; l’ordinamento professionale; l’istituto della malattia ed infine gli incrementi del Fondo risorse decentrate per il personale assunto a tempo indeterminato nelle sedi estere.
Per quanto concerne l’ambito applicativo del contratto, le disposizioni in essere si applicano al personale dipendente di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale nelle sedi diplomatiche e consolari, nonché negli istituti italiani di cultura all’estero, con decorrenza degli effetti dal giorno successivo a quello di stipula salvo ciò che viene diversamente esposto. E’ stato inoltre specificato che, la sottoscrizione dell’ipotesi in questione, non determina effetti sull’individuazione dei soggetti che esercitano le relazioni sindacali nelle sedi lavorative.
Relativamente al personale a cui è riferita la disciplina contrattuale, per l’ordinamento professionale continua ad applicarsi quanto predisposto dall’accordo del 12 aprile 2001.
Circa la malattia invece, l’ipotesi prevede la corresponsione al personale dell’intera retribuzione per i primi 120 giorni di assenza.
Da ultimo, per quel che riguarda il Fondo risorse decentrate dedicato ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle sedi estere, questo viene incrementato in luogo dei benefici economici corrisposti solamente al personale dei ministeri e non ai primi, come riportato di seguito:
209,00 euro per l’anno 2019;
423,00 euro per l’anno 2020;
1.005,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente: Agenzia delle dogane e contraddittorio preventivo

Nel quadro delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, l’Agenzia delle dogane fornisce chiarimenti sul principio del contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale (Agenzia delle dogane, circolare 17 gennaio 2024, n. 2).

Con le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, il legislatore ha inteso prevedere un più specifico e distinto obbligo al contraddittorio amministrativo introducendo l’art. 6-bis, rubricato “Principio del contraddittorio”, disponendo che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non è adottato prima della scadenza di tale termine.

 

Contestualmente è stato abrogato il comma 7 dell’articolo 12 della Legge n. 212/2000 e conseguentemente la norma di interesse per l’attività doganale laddove era previsto che per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 374/1990.

 

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 374/1990, con riguardo alle operazioni di “revisioni di accertamento” dispone che dopo il rilascio al contribuente di copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell’accertamento riscontrati nel corso del controllo, l’operatore interessato possa comunicare, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, osservazioni e richieste che sono valutate dall’Ufficio doganale prima della notifica dell’avviso di accertamento.

 

A differenza di quanto previsto in precedenza dall’abrogato comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, il nuovo articolo 6-bis dello Statuto prevede un termine non inferiore a 60 giorni per consentire al contribuente la presentazione di eventuali controdeduzioni o per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Il dettato, così come formulato, non contempla più esplicitamente il riferimento al termine derogatorio, di 30 giorni, previsto in materia doganale nell’art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990.

 

In merito, tuttavia, l’Agenzia delle dogane evidenzia che le procedure di controllo doganale e, in particolare, la procedura di accertamento, sia per le operazioni cosiddette in linea che per i controlli a posteriori è regolata dalle norme del Codice doganale unionale anche per ciò che riguarda il contraddittorio e la relativa tempistica.

Tali norme unionali, dunque, prevalgono sulla disciplina nazionale.

 

Pertanto, qualora in fase di sdoganamento l’Ufficio intenda modificare in peius i dati comunicati dal dichiarante, trattandosi di una decisione sfavorevole a quest’ultimo è necessario garantire il contraddittorio. A tale fine, gli Uffici saranno tenuti a fornire all’operatore economico un termine pari a 30 giorni per l’eventuale invio di osservazioni e richieste.

Tale termine è da intendersi riferito a tutti i diritti oggetto dell’obbligazione doganale discendente dalla dichiarazione controllata stante il carattere unitario della stessa. 

 

In caso, poi, di controlli successivi all’accertamento della dichiarazione doganale, le Dogane ritengono che, pur essendo venuto meno il dettato del vigente articolo 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, permanga l’obbligo dell’Ufficio doganale di concedere a quest’ultimo un termine pari a 30 giorni (e non 60 come previsto dall’art. 6-bis, dello Statuto) dalla consegna o dall’avvenuta ricezione del processo verbale per la presentazione di eventuali osservazioni o richieste, con conseguente instaurazione di un contraddittorio endo-procedimentale.

CIPL Edilizia – Industria Pesaro: definito l’EVR 2024



Stabiliti gli importi dell’EVR per gli impiegati e operai del Settore, con decorrenza da gennaio 2024


Il 6 dicembre 2023 è stato sottoscritto tra Ance Pesaro Urbino, assistita da Confindustria Pesaro Urbino e Feneal-Uil Marche, Filca-Cisl Marche, Fillea-Cgil il verbale di accordo che definisce gli importi da erogare ad operai e impiegati del settore edile.
Innanzitutto, le Parti hanno congiuntamente verificato che tutti e quattro i parametri utili per il calcolo dell’EVR abbiano registrato un andamento positivo e definito l’EVR nella misura del 100% dell’aliquota del 4% calcolata sui minimi tabellari previsti dal CCNL al 1° marzo 2022.
E’ specificato che, nel caso che uno solo dei due parametri risulti negativo, l’impresa eroga l’EVR nella misura del 65%.


IMPIEGATI EDILIZIA INDUSTRIA












































LIVELLO E.V.R. TERRITORIALE

(100% della misura piena)

E.V.R. A LIVELLO AZIENDALE (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)
con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena)  con 1 parametro aziendale positivo (30% della misura piena+50% ECCEDENZA)
7 75,79 euro 75,79 euro 49,26 euro
6 68,21 euro 68,21 euro 44,34 euro
5 56,84 euro 56,84 euro 36,95 euro
4 53,05 euro 53,05 euro 34,48 euro
3 49,26 euro 49,26 euro 32,02 euro
2 44,34 euro 44,34 euro 28,82 euro
1 37,89 euro 37,89 euro 24,63 euro

OPERAI EDILIZIA INDUSTRIA





























LIVELLO E.V.R. TERRITORIALE

(100% della misura piena)

E.V.R. A LIVELLO AZIENDALE (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)
con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena)  con 1 parametro aziendale positivo (30% della misura piena+50% ECCEDENZA)
4 0,30666 euro 0,30666 euro 0,19933 euro
3 0,28475 euro 0,28475 euro 0,18509 euro
2 0,25628 euro 0,25628 euro 0,16658 euro
1 0,21900 euro 0,21900 euro 0,14235 euro