Ebinter Treviso: nuovi contributi per i lavoratori del settore

Erogato il contributo per i centri estivi a favore dei figli del personale di comparto

L’Ente Bilaterale del Terziario di Treviso ha previsto per l’anno corrente e a favore dei figli del personale di settore un nuovo contributo di cui fruire per centri estivi.
In aggiunta a questo e sempre a favore dei lavoratori, le aziende di comparto hanno stabilito di aumentare i contributi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato, le visite mediche con la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione esterno, e da ultimo la consulenza in materia igienico-sanitaria.
Ed ancora, viene incrementato il pacchetto famiglia ed inserito l’abbonamento ai mezzi di trasporto.
A tal proposito preme specificare altresì, che Ebinter già nel 2023 è intervenuto a favore del personale di settore provvedendo all’erogazione di pacchetti di aiuti ed interventi sulla conciliazione, maternità, paternità, cura, congedi, formazione, sicurezza, sostegno al reddito, welfare, nonché ha provveduto allo stanziamento di 531mila euro sotto forma di contributi per protesi acustiche, spese sanitarie per figli disabili, spese scolastiche dalla materna all’università o per attività sportive.
A sostegno delle aziende invece, l’Ente si è impegnato a supportare le spese degli accertamenti sanitari dei dipendenti, dei Dvr, soprattutto per quanto concerne l’occupazione. A tal proposito, attraverso il proprio contributo, ha agevolato la maternità nonché l’assunzione di dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, mediante anche la collaborazione con il Centro Servizi Volontariato che collega il mondo del lavoro con il volontariato.  

 

CCNL Credito: rinnovate le polizze RC per il 2024

Tra le novità del 2024  previsti gli aumenti dei massimali e le polizze temporanee per i lavoratori a tempo determinato

E’ stata rinnovata la copertura assicurativa su tutte le attività e compiti svolti, anche fuori della sede, dagli impiegati, quadri direttivi e dirigenti, previsti dal CCNL Credito per l’anno 2024.
Tra le novità previste:
– vengono elevati i massimali per le sanzioni erogate dal MEF;
– vengono introdotte nuove polizze temporanee per lavoratori assunti con contratti a tempo determinato;
– è offerta gratuitamente una polizza collettiva denominata “RC CAPOFAMIGLIA“, con un massimale di 500.000 euro, che include anche la copertura SCI.
Per quanto riguarda la tutela legale professionale :
– viene confermato il massimale di 6.000,00 euro in caso di vertenze civili o penali,
– viene aumentato il limite di 2.000,00 euro in caso di controversie relative a richieste di risarcimento di danni da parte dei clienti dell’Istituto bancario, in conseguenza di un comportamento illecito dell’iscritto;
– viene introdotta la possibilità di impugnare un provvedimento disciplinare di sospensione davanti al giudice competente.
E’ data, inoltre, la possibilità di estendere la polizza anche alle controversie relative la vita privata.
Per quanto riguarda, invece, la Polizza RC Ammanchi di Cassa:
– sono previste opzioni con massimali da 8.000,00 euro, 10.000,00 euro, 15.000,00 euro, 20.000,00 euro con nessuna franchigia sul primo sinistro;
– è stato introdotto un servizio di consulenza medico sanitaria telefonica 24 ore su 24;
– è stata compresa l’attività in smart working;
– è stata estesa la polizza anche in caso di errori formali e/o documentali;
– è stata prevista una retroattività delle polizze di 10 anni;
– in caso di esodo dell’iscritto, la copertura assicurativa è estesa gratuitamente per 12 mesi.

Cessione del quinto delle pensioni: adeguamento dei tassi di interesse



L’INPS comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse da applicarsi alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e delle pensioni per il primo trimestre dell’anno 2024 (INPS, messaggio 9 gennaio 2024, n. 92).


Recependo il D.M. n. 110419/2023 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024, l’INPS rende noti i tassi da applicare ai prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.


 


Pertanto, nel suddetto periodo 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024, il valore dei tassi da utilizzare per le operazioni in questione, in base all’importo del prestito, è il seguente:


 


fino a 15.000 euro, tasso medio di 13,68 (tasso soglia usura 21,1000);


oltre 15.000 euro, tasso medio di 9,77 (tasso soglia usura 16,2125).


 


Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano in funzione dell’età e dell’importo del prestito e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono determinati come segue:


 



































TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÁ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
  Classe di importo del prestito
Classi di età* Fino a 15.000 euro Oltre i 15.000 euro
Fino a 59 anni 9,92 7,94
60-64 10,72 8,74
65-69 11,52 9,54
70-74 12,22 10,24
75-79 13,02 11,04
Oltre 79 anni 21,1000 16,2125

L’INPS precisa che l’età da prendere in considerazione è quella maturata a fine piano di ammortamento, facendo notare anche che, per la classe di età “Maggiore di 79 anni”, i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato.


 


Qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali, la procedura dedicata alla gestione del processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante”, inibendo la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione.

Trattamento fiscale del contributo di partecipazione a corso per esame abilitazione consulente finanziario

In merito al contributo allo studio erogato da una banca per la partecipazione a un corso idoneo alla preparazione per l’esame di abilitazione per l’attività di consulente finanziario, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale di tali somme corrisposte ai partecipanti (Agenzia delle entrate, risposta 9 gennaio 2024, n. 3).

L’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR prevede che vengano assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

 

Al riguardo, nella circolare del MEF 23 dicembre 1997, n. 326, è stato chiarito che il primo elemento che caratterizza le somme in questione, al fine di inquadrarle tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, consiste nel fatto che il beneficiario delle stesse non deve essere legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante e che, altrimenti, le somme erogate si dovrebbero cumulare con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente.

Nella circolare del MEF è stato, inoltre, precisato che:

  • per la nozione di ”borsa di studio” si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.;

  • relativamente agli assegni, premi o sussidi ”per fini di studio o di addestramento professionale”, rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro.

Anche l’Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 95/E/2022, ha già avuto modo di evidenziare che sono fiscalmente inquadrabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche le somme percepite dai soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento.

Al riguardo l’Agenzia afferma che rientrano tra le borse di studio anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l’ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.

 

In relazione al caso di specie, nel quale una Banca intende promuovere un percorso formativo, volto a favorire l’accesso alla professione di consulente finanziario, prevedendo l’erogazione di un contributo mensile in favore dei partecipanti al corso, l’Agenzia ritiene che tale contributo rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quale borse di studio e che la Banca, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà operare sui predetti compensi la ritenuta d’acconto ai fini IRPEF.

Infine, l’Agenzia chiarisce che, tenuto conto che l’istante ha corrisposto un “contributo allo studio” riconducibile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il relativo percettore potrà applicare il regime forfetario qualora intraprenda un rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la Banca (ferma restando, naturalmente, il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge), poiché la percezione di detto contributo non integra la causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della Legge di stabilità 2015.