Gli esoneri per l’assunzione dei beneficiari di ADI e SFL

Fornite le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi allo sgravio in favore dei datori di lavoro privati (INPS, circolare 29 dicembre 2023, n. 111).

L’INPS ha illustrato le le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

In particolare, la misura è stata introdotta dal Decreto Lavoro (articolo 10, comma 1 e articolo 12, comma 10 del D.L. n. 48/2023), in favore dei datori di lavoro privati che operano le citate assunzioni o trasformazioni contrattuali, prevedendo l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero contributivo  in questione è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. La misura, comunque, viene riconosciuta esclusivamente ai datori che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativaSIISL.

L’INPS, peraltro, sottolinea che, in analogia ad altre misure agevolative ricollegate alla percezione di una prestazione, l’assunzione deve ritenersi riferita ai lavoratori beneficiari del Servizio per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione, e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita. Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento degli esoneri in trattazione, è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia percettore della specifica misura (SFL o ADI). Il rispetto di questo requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto, né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.

La misura e la durata

L’agevolazione, come già detto, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di 12 mesi.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L’esonero contributivo spetta anche in relazione alle assunzioni dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. In tali ipotesi, viene riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 333,33 euro (4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,75 euro (333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Inoltre, l’esonero in oggetto, in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, spetta nella misura del 100% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data della trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50% della contribuzione datoriale dovuta.

Infine, la circolare in commento esamina i casi di assunzione intermediate da agenzie per il lavoro o di enti (tra i quali quelli del Terzo Settore), le condizione di spettanza dell’esonero e la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

CCNL Allevatori Zootecnici: da gennaio previsto un aumento sulla retribuzione



Dal 1°gennaio prevista la seconda tranche di aumenti per i dipen­denti delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici


L’Accordo del 14 novembre scorso sottoscritto dall’Associazione Italiana allevatori e dalla Flai-Cgil, dalla Fai-Cisl, dalla Uila-Uil ha previsto per i dipen­denti dalle organizzazioni degli allevatori, dei consorzi e degli enti zootecnici un adeguamento economico per il biennio 2023-2024, disposto nella misura del 5,5% complessivo.
Ha, pertanto, previsto degli aumenti sui minimi nelle seguenti scadenze:
– 1° novembre 2023,
– 1° gennaio 2024;
– 1° luglio 2024;
– 1° novembre 2024.
Di seguito i nuovi minimi a decorrere dal 1° gennaio 2024.












































Area/Liv. Minimi dal 1° gennaio 2024
1/2 2.220,49
1/3 2.123,82
1/4 2.026,70
1/5 1.954,54
2/1 1.882,43
2/2 1.832,28
2/3 1.759,37
2/4A 1.662,89
2/4B 1.631,24
2/5 1.612,74
2/6 1.539,90
3/1 1.392,35
3/2 1.273,35

 

Riforma delle imposte sui redditi: pubblicato in Gazzetta il D.Lgs.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, è stato pubblicato il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

L’articolo 1 stabilisce che per l’anno 2024, nella determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda venga calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro, 23%;

  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

  • oltre 50.000 euro, 43%.

Inoltre, la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, viene innalzata a 1.955 euro.

 

Sempre per l’anno 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo viene riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

 

L’articolo 2 dispone, poi, che ai fini dell’IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, è diminuito di un importo pari a euro 260:

– gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;

– le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

– i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

 

In base all’articolo 3, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024 viene differito al 15 aprile 2024.

 

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’articolo 4 prevede la maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, per nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tale agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni, mentre non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Viene specificato che gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.

 

Infine con l’articolo 5, viene stabilita, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione dell’articolo 1 del D.L. n. 201/2011, contenente la disciplina dell’agevolazione fiscale “Aiuto alla crescita economica” (ACE).

Contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS: operazioni di conguaglio

L’INPS indica le modalità di conguaglio da operare nel flusso Uniemens per poter fruire dello sgravio contributivo in favore delle imprese i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023 (INPS, messaggio 2 gennaio 2024, n. 5).

I datori di lavoro che stipulano un contratto di solidarietà difensiva hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per l’occupazione e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione pari al 35% dell’ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

 

In relazione alla suddetta previsione dell’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 (convertito in Legge n. 608/1996), l’INPS, nel messaggio in oggetto, elenca in apposito allegato quali sono le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio in esame, destinatarie dei decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023, dando anche le istruzioni per le operazioni di conguaglio.

 

Infatti, la procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro e le imprese interessate usufruiranno delle riduzioni contributive in argomento mediante le operazioni di conguaglio, da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero entro il 16 aprile 2024).

 

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, viene precisato che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

 

I datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens dovranno compilare il relativo flusso per esporre le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato secondo le modalità sotto riportate.

 

In particolare, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

 

nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;

 

nell’elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

La Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996”.

 

Infine, vengono fornite alcune istruzioni contabili.