Decreto Anticipi dopo la conversione in Legge: le novità fiscali

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023, n. 293, la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione del Decreto Anticipi, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

In data 17 dicembre 2023 è entrata in vigore la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha apportato in sede di conversione alcune modifiche al decreto-legge n. 145/2023 (Decreto Anticipi).

 

Tra gli interventi in ambito fiscale, si segnalano:

  • all’articolo 2, la proroga al 31 dicembre 2024 del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, correlate alla campagna di verifica reddituale, relative al periodo d’imposta 2021, nonché alle verifiche relative al periodo di imposta 2020;

  • all’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, la modifica del criterio di calcolo per i prestiti ai dipendenti ai fini della determinazione dell’imponibile;

  • all’articolo 4, il rinvio al 16 gennaio del 2024, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese, della seconda rata di acconto IRPEF 2023, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che per il 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000, specificando che per i titolari sia di reddito agrario che d’impresa il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d’affari;

  • all’articolo 4-bis, la riapertura dei termini per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, considerando tempestivi i pagamenti effettuati entro il 18 dicembre 2023;

  • all’articolo 4-ter e all’articolo 4-quater, novità in materia di regime IVA per integratori alimentari e prestazioni di chirurgia estetica;

  • all’articolo 5, lo slittamento al 30 luglio 2024 del termine di adesione alla procedura di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;

  • all’articolo 8-bis, la modifica dell’articolo 12, comma 2, dello Statuto del contribuente, con la previsione che vengano sempre applicate l’assistenza e la  rappresentanza del contribuente in caso di verifiche fiscali.

L’articolo 13, comma 1, prevede poi il rifinanziamento della misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Nuova Sabatini) per 50 milioni di euro per il 2023.

 

L’articolo 13-bis innalza da 1.200.000 euro a 2.000.000 di euro, nei tre anni d’imposta, l’importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

 

In merito al Fondo di garanzia per le PMI, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024, l’articolo 15-bis stabilisce:

– l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro;

– modifiche alle percentuali di copertura;

– l’esclusione delle imprese valutate come rischiose;

– l’ammissione degli Enti del Terzo settore alla garanzia del Fondo.

 

Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni toscani colpiti dagli eventi calamitosi, l’articolo 21-bis prevede che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 17 dicembre 2023, vengano considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023

CCNL Terziario (Confcommercio): mancato accordo sul rinnovo

Nonostante i numerosi incontri, le Parti Sociali non hanno raggiunto l’intesa per questioni legate a fattori economici

A seguito deIl’incontro del 7 dicembre, finalizzato all’espletamento del tentativo preventivo di conciliazione, Confcommercio si è dichiarata disponibile a riprendere il negoziato per il rinnovo del CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, scaduto a dicembre 2019 e ha convocato, insieme a Confesercenti, le Segreterie Generali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltuc-Uil per un “incontro unitario” il 14 dicembre.
A tal proposito, le Segreterie Generali hanno inviato a Confcommercio e Confesercenti una nota unitaria, con la quale hanno espresso la volontà di riprendere il negoziato, a condizione di un aumento salariale, così come previsto dagli indici relativi all’inflazione.
Confcommercio, invece, ha richiesto interventi, in cambio di un incremento salariale, su istituti importanti quali permessi retribuiti, quattordicesima mensilità, scatti di anzianità e flessibilità oraria. Secondo i sindacati, la richiesta delle Confederazioni  viene ritenuta come volontà di non procedere ad un reale e compiuto confronto sul rinnovo, invece secondo Confcommercio non vengono sacrificati alcuni diritti per avere in cambio un incremento retributivo dovuto.
A seguito di tali contrasti, i sindacati ritengono che sia necessario procedere con lo sciopero del 22 dicembre in quanto viene ritenuto inammissibile non rinnovare da quattro anni un contratto di un settore così rilevante e applicato ad una cerchia così ampia di lavoratori.

CCNL Istruzione e Ricerca: incontro all’Aran sulla sequenza contrattuale per gli Enti pubblici di ricerca

Con il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento professionale i lavoratori manterranno i medesimi livelli salariali già in godimento

Si è svolto il 14 dicembre 2023 l’incontro di contrattazione all’Aran sulla sequenza contrattuale relativa alla riforma dell’ordinamento professionale negli Enti pubblici di ricerca (articolo 178, lettera f) dell’ipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. La riunione in oggetto ha consentito la prosecuzione della trattativa sull’ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo, con la presentazione di un nuovo documento dell’Aran che accoglie alcune proposte qualificanti che erano state avanzate nel corso dei precedenti incontri.
In particolare, le OO.SS. hanno richiesto ed ottenuto la conservazione per tutti i lavoratori, nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, dei medesimi livelli salariali in godimento, senza dover ricorrere ad assegni ad personam riassorbibili e ciò anche nel caso di progressioni verticali, compresa quelle della fase di prima applicazione, dove non si perderà nulla del maturato economico, compresi gli eventuali gradoni acquisiti tramite procedure ex articolo 53, anche nel caso di successivi passaggi economici all’interno della nuova area.
Durante la riunione sono state avanzate ulteriori proposte con l’obiettivo di rendere le condizioni relative al nuovo ordinamento maggiormente vantaggiose rispetto a quelle attuali e, dopo ampia discussione, la riunione è stata aggiornata al 9 gennaio 2024. L’obiettivo, affermano i Sindacati, è la reale valorizzazione di tutto il personale, sia attraverso le progressioni all’area superiore che attraverso le progressioni economiche all’interno dell’area, che dovranno garantire, in ogni caso, una prospettiva di crescita salariale superiore a quella attuale.
In conclusione, è stata resa la nota la possibilità che in questa tornata contrattuale non si proceda alla modifica dell’ordinamento professionale per i ricercatori e tecnologi. A tal fine le OO.SS. hanno affermato che firmeranno modifiche all’ordinamento professionale attuale solo ed esclusivamente se presenteranno dei miglioramenti rispetto al vigente. 

Premi e contributi assicurativi per il 2023, la misura della Riduzione 

Arrivano le indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato (INAIL, circolare 7 dicembre 2023, n. 55).

L’INAIL ha provveduto a comunicare le indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013), fornendo la misura della riduzione per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

In particolare per il 2024 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente ai seguenti premi
e contributi, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria:
– ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge n. 93/1958;
– ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del D.P.R. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS.
La riduzione non sarà applicata qualora intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l’aggiornamento delle relative tariffe.  

La misura della riduzione

La riduzione dei premi e dei contributi in questione è stata fissata nella misura pari al 15,11% dal
decreto 8 novembre 2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che ha approvato la deliberazione del Commissario straordinario dell’INAIL  n. 65/2023.
Restano fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025, aggiornati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL  n. 176/2022 approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022, da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per
i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.  

L’INAIL ricorda che  l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa  sull’andamento infortunistico aziendale. Peraltro, come specificato nella circolare INAIL  n. 25/2014 e nella circolare congiunta
INAIL n. 32 e INPS n. 83 del 1° luglio 2014 riguardante i contributi in agricoltura, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio o meno: criteri che comunque vengono illustrati nella circolare in commento.