Prepensionamento giornalisti: il requisito della permanenza in CIGS

Fornito un riepilogo sulle condizioni e sulla durata del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (INPS. messaggio 13 ottobre 2023, n. 3595).

In risposta ad alcune richieste di chiarimenti, l’INPS ha riepilogato le condizioni di accesso al prepensionamento dei giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con particolare attenzione al requisito della permanenza minima in CIGS (articolo 37, comma 1, lettera b), Legge n. 416/1981).

Infatti, una delle condizioni richieste per accedere al prepensionamento è l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), D.Lgs. n. 148/2015: “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”. Restano, invece, escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo: ossia, rispettivamente, “crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e “contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c)”.

Le condizioni per il prepensionamento

Ai fini dell’accesso al prepensionamento è necessario pertanto che:

– i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, siano fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento oppure nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 22-bis, D.Lgs. n. 148/2015;

– i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;

– l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.

Tuttavia – spiega l’Istituto – in ragione del trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, Gestione sostitutiva dell’AGO, all’INPS, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a opera dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della Legge n. 234/2021, si rende necessario tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori che, avendo maturato il requisito amministrativo secondo la precedente prassi operante (almeno un giorno di CIGS al mese per almeno 3 mesi), sono cessati dal rapporto di lavoro in assenza del requisito di permanenza in CIGS di 90 giorni o, ancorché non cessati, non abbiano la possibilità di  perfezionarlo in ragione dei limiti di durata del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.

Quindi, in deroga al requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni, il prepensionamento può essere riconosciuto in favore di quei giornalisti che, alla data di pubblicazione del messaggio in commento, siano stati almeno posti in CIGS per un giorno al mese per almeno tre mesi e rientrino in una delle seguenti casistiche:

– abbiano cessato il rapporto di lavoro senza il requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni;

– ancorché non cessati, si trovino nell’impossibilità di completare i 90 giorni di permanenza in CIGS, in quanto il tempo residuo per la fruizione completa dell’ammortizzatore sociale autorizzato dal relativo decreto ministeriale non lo consenta.  

Pertanto, in presenza di queste condizioni, l’Istituto riesaminerà le domande di prepensionamento respinte per carenza del requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni. Invece, in tutti gli altri casi, per accedere al trattamento pensionistico in esame, dovrà essere verificata la sussistenza del requisito della permanenza in CIGS per almeno 90 giorni. 

CCNL Igiene Ambientale: contributo assistenza sanitaria integrativa

Con il versamento del 16 ottobre, incrementato di 5,00 euro il contributo al Fondo Fasda  

Con l’accordo 18 maggio 2022, Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Servizi, Assoambiente, Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno dato indicazioni circa l’assistenza sanitaria integrativa. Il CCNL si applica ai dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti; b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico; c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico; d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica; e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi e alle attività accessorie e complementari, quali: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine. Per quanto riguarda, appunto, il contributo per l’assistenza sanitaria integrativa, con il versamento del 16 ottobre 2023, il contributo che le Aziende versano al Fondo Fasda è incrementato di un importo aggiuntivo, in misura fissa, pari a 5,00 euro per 12 mensilità (15,00 euro trimestrali).

Contratti di sviluppo agroalimentari: riapertura dei termini per presentare le domande di agevolazione

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con Decreto direttoriale 11 ottobre 2023, ha fissato i nuovi termini di riapertura dello sportello dei Contratti di sviluppo – settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 13 ottobre 2023).

A seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, di un regime da 910 milioni di euro, finanziato in parte dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, per sostenere lo sviluppo agroindustriale, è stato riaperto lo sportello per la presentazione delle domande nell’ambito dei contratti di sviluppo agroalimentari.

 

Il Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy 11 ottobre 2023, pubblicato sul sito istituzionale del ministero, infatti, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo, concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in applicazione del regime di aiuti di Stato 107569/RFF 2023 e per i quali, con il Decreto direttoriale 28 dicembre 2022, era stata disposta la chiusura.

La disciplina relativa ai Contratti di sviluppo è regolata dal Decreto del 9 dicembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico e successive modificazioni e integrazioni, che ha stabilito le modalità per l’accesso, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo in conformità alle norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Pertanto, a partire dal 20 ottobre 2023 i soggetti interessati potranno inviare le domande di agevolazione esclusivamente in modalità telematica, a pena di invalidità, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA, soggetto gestore dello strumento agevolativo, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia.

Per le domande presentate alla data del 31 dicembre 2022 che prevedono l’applicazione delle disposizioni del regime di aiuti “Contratti di sviluppo agroindustriali” (SA.47694 (2017/N)) e  per le quali non sono state concesse le agevolazioni, entro la stessa data, INVITALIA procederà alla verifica della coerenza con i limiti e le condizioni previsti dal nuovo regime di aiuti, richiedendo le opportune integrazioni ai soggetti proponenti e fermo restando il possibile riconoscimento delle agevolazioni nei limiti dell’intensità massima richiesta in sede di presentazione della domanda.

Fondo Faschim: adesioni e contribuzioni al Fondo di assistenza sanitaria



Illustrate le modalità di iscrizione ed adesione dei lavoratori e familiari al Fondo


Per l’iscrizione dei propri dipendenti al Fondo Faschim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, ed altresì per coloro a cui viene applicato il CCNL Coibenti – Industria, l’azienda deve innanzitutto aprire una propria posizione sulla piattaforma del Fondo avendo a sua disposizione un’area riservata in cui gestire le anagrafiche di dipendenti e familiari e verificare la distinta trimestrale dei contributi.
Per l’adesione dell’impresa, si necessita della compilazione del modulo apposito, e, una volta creata l’anagrafica questa riceverà le credenziali per poter accedere alla propria area riservata.
Circa l’iscrizione dei dipendenti invece, il rapporto di lavoro deve essere:
– a tempo indeterminato;
– a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi, escludendo il periodo di prova;
– part-time pari o superiore alla metà dell’orario legale settimanale di lavoro.
Inoltre il lavoratore deve aver superato il periodo di prova (se è la sua prima iscrizione).
Una volta entrata nella sua area, l’azienda può caricare i dati e la modulistica richiesta per dipendenti ed il nucleo familiare, potendo altresì provvedere a cessare o sospendere l’iscrizione del dipendente, nei casi previsti dal regolamento.
Nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate nei termini previsti dal regolamento, il Fondo non realizzerà alcuna retrodatazione.
Per ciò che concerne la contribuzione, questa viene definita dal CCNL di riferimento per la parte di adesione del dipendente, ossia quota dipendente e quota impresa, mentre per i familiari è il CdA del Fondo a determinarne gli importi.
Le quote contributive mensili richieste dal mese di gennaio 2022 sono le seguenti:








quota dipendente quota impresa
€ 4,00 al mese € 22,50 al mese 

Per l’iscrizione del nucleo familiare (quota da trattenere in aggiunta a quella trattenuta per il dipendente):








nucleo monocomposto Nucleo pluricomposto
€ 24,00  al mese € 30,25 al mese 

Il versamento dei contributi al Fondo è di tipo trimestrale, ed i trimestri contributivi sono:

















trimestre di riferimento data del versamento
gennaio-marzo 16 aprile
aprile-giugno 16 luglio
luglio-settembre 16 ottobre
ottobre-dicembre 16 gennaio

L’azienda trattiene in busta paga la quota dipendente ed eventualmente quella del nucleo familiare se iscritto, dopodiché la verserà al Fondo alla scadenza contributiva fissata.
Faschim predispone inoltre, al termine di ogni trimestre contributivo la distinta dei contributi in cui si vede la fotografia del suddetto: la medesima viene messa a disposizione per le imprese dal Fondo stesso e nelle rispettive aree riservate.
Da ultimo si comunica che, la corresponsione delle quote di contribuzione deve esser realizzata a scadenza contributiva tramite le diverse modalità previste dal Fondo stesso.