Settore spettacolo: individuazione dei lavoratori discontinui

Pubblicato sulla G.U. del 6 ottobre 2023 il decreto che individua i lavoratori discontinui dello spettacolo che svolgono attività, seppure indirettamente, connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli (D.M. 25 luglio 2023).

Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della Legge n. 106/2022 (recante “delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”) il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 182/1997, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura.

 

Con il decreto in oggetto, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali indica quali sono i lavoratori discontinui dello spettacolo di cui alla lettera b) del citato decreto legislativo che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a) (attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli).

 

Rientrano nella categoria di lavoratori in argomento:

 

operatori di cabine di sale cinematografiche;

 

– impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

 

maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

 

impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

 

lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

 

Fondo Fopen: aggiornato il Documento sulle Anticipazioni

Aggiornato e modificato il documento della fruizione delle prestazioni di anticipazione

Con il Comunicato n. 6-2023, il Fondo Fopen, Fondo Pensione Complementare per i dipendenti del Gruppo Enel, informa gli iscritti sugli aggiornamenti e le modifiche al Documento sulle anticipazioni relative alla posizione previdenziale maturata.
Al fine di consentire un più agevole esercizio delle prerogative in oggetto e nel pieno rispetto del principio della trasparenza nella gestione del rapporto associativo, il Consiglio di Amministrazione del Fopen ha difatti deliberato l’aggiornamento del “Documento sulle Anticipazioni”.
Tra le disposizioni oggetto di modifica, si segnalano a titolo esemplificativo i nuovi termini per le richieste per estinzione mutuo e ristrutturazione prima casa, nonché l’estensione al notaio rogante della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione.
La richiesta di anticipazione sulla posizione previdenziale maturata può esser demandata da coloro che aderiscono a Fopen solamente per:
1) Spese sanitarie per gravissime situazioni. Relativamente a tali spese, l’aderente, ai fini della tutela della propria posizione previdenziale e, nei limiti complessivi dell’importo delle stesse, può ricorrere preliminarmente al contributo spettante da parte di Organismi, Associazioni, Fondi sanitari presso cui risulti iscritto;
2) Acquisto della prima casa di abitazione, ad esclusione delle singole pertinenze;
3) Ristrutturazione della prima casa di abitazione ad esclusione della ristrutturazione delle singole pertinenze;
4) Ulteriori esigenze dell’aderente.
Le anticipazioni possono essere richieste in cifra o in percentuale e si intendono al lordo delle ritenute fiscali di legge.  
Il reintegro può essere effettuato con modalità una tantum, anche mediante delle contribuzioni eccedenti il piano annuo di deducibilità.
L’iscritto che intende effettuare i versamenti una tantum al Fondo Fopen, esclusivamente tramite bonifico bancario, deve far pervenire la relativa comunicazione compilando l’apposito modulo.
L’investimento delle somme avviene il primo giorno utile di valorizzazione del patrimonio.
Le erogazioni realizzate a titolo di reintegro delle somme sono deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto.
Su quelle eccedenti il suddetto limite, viene riconosciuto all’aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’utilizzo dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto e per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale ed abbia provveduto al trasferimento al Fondo Fopen.
Si comunica altresì, che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del Tfr.
Da ultimo, si comunica che, per tutte le richieste di anticipazione è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

Fondo Nuove Competenze seconda edizione, le nuove FAQ

L’ANPAL chiarisce le modalità operative per redigere l’attestazione delle competenze nelle nuove FAQ pubblicate sul proprio sito (ANPAL, comunicato 5 ottobre 2023).

In riferimento al comunicato n. 11790/2023 con il quale erano state fornite istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze, l’ANPAL risponde ad alcuni quesiti sull’argomento specificando diversi aspetti. 

 

Riguardo alla possibilità di produrre un’unica attestazione delle competenze nel caso di partecipazione del lavoratore a un percorso di formazione composito (ad esempio composto da più moduli o più corsi), viene precisato che è possibile ricorrere a un unico documento certificante le competenze purché siano rispettate le seguenti condizioni: 

 

– si tratti di competenze attestabili in un documento con la stessa valenza, ossia si tratti univocamente di una attestazione di trasparenza, o di un documento di validazione o di certificazione;

– la dichiarazione delle specifiche competenze sia riconducibile a corsi ben identificabili.

 

In ipotesi di presentazione dell’istanza NON tramite un Fondo interprofessionale di percorsi formativi con esiti NON referenziabili alle ADA dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni, occorre identificare comunque delle competenze necessarie alla realizzazione delle attività di lavoro oggetto di formazione. Tali competenze, laddove possibile descritte in termini di conoscenze e abilità, vanno messe in trasparenza o attraverso un attestato di trasparenza (di parte prima) o, laddove si prevedano test o prove finali con la presenza di esperti del settore (anche gli stessi docenti della formazione), possono essere validate. Nella voce “processo dell’Atlante” occorrerà descrivere, in forma sintetica, e comprensibile il processo lavorativo in cui sono inserite le competenze formate, indipendentemente che siano o meno già referenziate in Atlante. Per la descrizione delle competenze, laddove le abilità e/o le conoscenze non siano presenti nei quadri di classificazione indicati nell’Avviso, possono essere omesse.

 

Nelle attestazioni dei Percorsi formativi con esiti non referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro si richiede di inserire il settore economico professionale (ATECO) riportato nella visura del registro delle imprese. Qualora fossero presenti più codici, l’ANPAL precisa che si deve inserire il codice di attività più affine al tema su cui è stata svolta la formazione.

 

Vengono fornite ulteriori indicazioni anche in riferimento alla firma che deve essere apposta dal lavoratore e al numero di ore che devono essere correttamente riportate in “evidenze”, che sono quelle effettivamente frequentate dal discente.

 

Dati delle spese per acquisto abbonamenti trasporto pubblico locale in precompilata

Sono state definite le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ed è stato disciplinato l’esercizio dell’opposizione all’inserimento di tali dati nella dichiarazione precompilata (Agenzia delle entrate, provvedimento 4 ottobre 2023, n. 354629).

L’articolo 1 del Decreto del MEF del 29 marzo 2023 ha previsto che gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico comunicano all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa con riferimento agli anni 2023 e 2024 e in via obbligatoria a partire dal periodo d’imposta 2025, le informazioni riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti abbonati e dei soggetti che hanno sostenuto le spese, al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento.

L’indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore è facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2024.

 

Il medesimo articolo 1 del Decreto MEF, inoltre, ha previsto che i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, comunicano l’importo dei rimborsi, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno a cui si riferisce la spesa rimborsata.

Tale rimborso erogato nell’anno d’imposta precedente non va comunicato se l’importo della spesa è stata comunicata al netto dello stesso.

 

L’Agenzia delle entrate ha puntualizzato che:

– sono escluse dalla comunicazione le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari;

– la trasmissione delle informazioni deve avvenire utilizzando il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate;

– la comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese deve avvenire entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della Legge n. 413/1991;

– gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento;

– la trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline.

 

L’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata può essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale all’Agenzia delle entrate. Con riferimento, invece, alle spese sostenute a partire dall’anno 2024, l’esercizio dell’opposizione può essere effettuato anche comunicando l’opposizione
direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.