Cessione del quinto delle pensioni: adeguamento dei tassi per il quarto trimestre 2023



L’INPS rende noti i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione a decorrere dal 1° ottobre 2023 (INPS, messaggio 2 ottobre 2023, n. 3454).


Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, con il decreto n. 85107/2023, ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2023.


 


L’INPS si occupa dei tassi d’interesse da applicare alle operazioni di cessione del quinto delle pensioni per il quarto trimestre del 2023, alla luce dei tassi di cui sopra.


 


In particolare, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi medi da applicarsi nel suddetto periodo sono pari a 13,50 per importi fino a 15.000 euro e a 9,60 per importi superiori a 15.000 euro.


 


Conseguentemente, i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano a seconda dell’età e dell’importo del prestito e sono quelli riportati nella sottostante tabella.


 



































TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA’ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
  Classe di importo del prestito
Classi di età  Fino a 15.000 euro Oltre i 15.000 euro
fino a 59 anni  9,81  7,83
60-64 10,61 8,63
65-69  11,41  9,43
70-74  12,11 10,13
75-79  12,91 10,93
Oltre 79 anni  20,8750  16,0000

Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe e l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.


 


L’INPS precisa che la procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi utilizzati.


 


Questo comporta che, qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali, viene impedita la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione.


 


Le suddette modifiche sono operative con decorrenza dal 1° ottobre 2023.

Enfea: previsto un contributo per la nascita e l’utilizzo dei servizi all’infanzia

Dal 1°ottobre previsti per gli scritti fino a 500,00 euro di contributo per l’utilizzo di servizi all’infanzia e fino a 1.000 euro per la nascita del figlio 

L’Enfea, l’Ente Bilaterale dedicato alle imprese e ai lavoratori della PMI, prevede l’erogazione di un contributo per le spese sostenute per i servizi di asilo nido (erogabile anche in presenza di bonus INPS) e di baby sitting
L’importo previsto è pari a 500,00 euro l’anno per figlio.
Per quanto riguarda il contributo asili nido è necessario presentare la seguente documentazione:
– attestato di iscrizione/frequenza all’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall’asilo nido a cui risulta iscritto il/la figlio/a;
– copia del pagamento dell’ultima retta.
Per quanto riguarda il contributo di baby sitting, innanzitutto, è necessario che alla data di presentazione della domanda l’iscritto abbia un regolare rapporto di lavoro, anche part-time, da almeno 6 mesi, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali ed è necessario presentare la seguente documentazione:
– copia della lettera di assunzione della collaboratrice/del collaboratore domestico;
– attestazione di versamento dei contributi.
La domanda deve essere presentata a partire dal 1°ottobre ed entro il 31 marzo.

CCNL Barbieri e Parrucchieri: al via il negoziato per il rinnovo contrattuale

Al via il tavolo per il rinnovo del contratto che interessa 55.000 imprese. Al centro del dibattito gli aumenti salariali

È partito il negoziato per il rinnovo contrattuale del CCNL Barbieri e Parrucchieri scaduto il 31 dicembre 2022. Lo ha reso noto la Uiltucs che, insieme a Cna-Unione Benessere e Sanità, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato-Benessere Estetica, Casartigiani, Claai-Federnas-Unamen, Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl, è tra le parti stipulanti. Il contratto riguarda i dipendenti dalle imprese di acconciatura; estetica; tricologia non curativa; tatuaggio; piercing e centri benessere; ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera; toelettatura di animali ove la stessa sia attività prevalente. Il rinnovo riguarda 125.000 lavoratrici e lavoratori, impiegati in circa 55.000 imprese. Al tavolo concertativo, le Parti sindacali hanno ribadito gli adeguamenti retributivi, il miglioramento degli Istituti contrattuali, tra cui il part-time, l’apprendistato, gli scatti di anzianità, il trattamento economico della malattia e dell’infortunio, l’ulteriore retribuzione del congedo per le donne vittime di violenza. Oltre alle tematiche puramente retributive, attenzione anche sull’aggiornamento della classificazione del personale e della relativa formazione continua; oltre a contribuire a rendere maggiormente attrattivo il settore affinché si possa contrastare il lavoro irregolare. I prossimi incontri sono previsti per il 6 novembre, il 27 novembre e per il 4 dicembre.

Trasporto pubblico: adeguato il Fondo bilaterale di solidarietà

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 29 agosto 2023).

Il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico è stato adeguato alle disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di  lavoro introdotte dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 191 e seguenti della Legge n. 234/2021). L’adeguamento ha riguardato i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale fornito dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di  ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n.148/2015.

In particolare, è stato esteso il campo di applicazione del Fondo ai datori di lavoro che occupano anche un solo un lavoratore dipendente (articolo 5, D.M. 29 agosto 2023) ed è stato assicurata l’erogazione nei casi previsti di un assegno di integrazione salariale pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, e l’importo massimo mensile individuato come previsto dal comma 5-bis, articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015 e successive modifiche e integrazioni (articolo 5, comma 1, D.M. 29 agosto 2023).

Le modifiche al Fondo, peraltro, avevano ricevuto il consenso delle parti sociali espresso attraverso l’accordo collettivo del 28 dicembre 2022, sottoscritto da ASSTRA,  ANAV,  AGENS  e  le  organizzazioni   sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA-CISAL e UGL-FNA.