Settore agricoltura: le aliquote contributive a carico delle aziende per il 2023



L’INPS comunica le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2023 (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 18).


Come noto (ai sensi del D.Lgs. n. 146/1997, art. 3, co. 1), a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, devono essere elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.


 


Relativamente all’anno 2023, l’aliquota contributiva del settore dell’agricoltura è fissata nella misura complessiva del 29,90%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.


 


Resta invece fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.


 


La Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha esteso la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2022, le predette imprese cooperative e i loro consorzi – inquadrate nel settore agricoltura – sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data, e non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del D.L. n. 402/1981.


L’INPS ricorda poi il procedimento di calcolo per determinare il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro agricolo a tempo parziale che, per ‘anno 2023, è il seguente: € 53,95 x 6/39 = € 8,30. 


 


Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2023, non hanno subito variazioni, applicandosi le misure già in essere fino a luglio 2010 così riepilogate:


















Territori  Misura agevolazione  Aliquota applicata
Non svantaggiati  100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani)  75%  25%
Svantaggiati  68%  32%

Analogamente, anche le aliquote INAIL per il 2023 sono rimaste invariate e si applicano le stesse misure in vigore dal 1° gennaio 2001 che la circolare in oggetto riporta nella seguente tabella:











Contribuzione  Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro  10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro  3,1185%

Obbligo dichiarativo dell’imposta di soggiorno a partire dal 2022 solo su modello ufficiale del ministero

A partire dal 2022 scatta l’obbligo dichiarativo sull’imposta di soggiorno da presentare esclusivamente tramite il modello predisposto dal Ministero dell’Economia e delle finanze (Risoluzione del 9 febbraio 2023, n. 1/DF)

L’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno, ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento valido su tutto il territorio nazionale (art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) a partire al 2022 va presentato solo sul modello ufficiale ministeriale. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle finanze in risposta al quesito di un contribuente relativamente alla dichiarazione da rendere per le annualità successive al 2020 e 2021. La disposizione prevede che la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022.

 

Relativamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, il dicastero chiarisce che i gestori delle strutture ricettive che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione o una comunicazione al comune, seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale, considerando che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del nuovo modello. Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno. Il Ministero informa che sul sito internet del Dipartimento sono pubblicate le faq con tutti i chiarimenti in merito all’obbligatorietà o meno della ripresentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 (risposte 8 e 9).

Il modello ministeriale rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore. Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo, norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento. Del resto, sostiene il Dipartimento, la previsione da parte degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati, con le stesse finalità del modello ministeriale, costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dallo Statuto del contribuente (art. 6, Legge n. 212/2000), ai sensi del quale “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.

Domande di accesso all’assegno di integrazione salariale del FIS: aggiornamento della procedura

L’INPS comunica che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. (INPS, messaggio 7 febbraio 2023, n. 583).

La procedura per le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali è stata aggiornata. L’INPS rende noto, infatti, che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. Pertanto, il file contenente la dichiarazione del fruito deve essere trasmesso esclusivamente nel suddetto formato, senza inserirlo in una cartella con estensione .zip. In alternativa, è possibile trasmettere il file in formato .csv alla Struttura INPS territorialmente competente, tramite PEC.

L’INPS precisa anche che una volta completata la compilazione con le informazioni sul fruito, il file .csv non deve essere più modificato in nessuna sua parte. Per la compilazione del file si rinvia a quanto illustrato nel manuale operativo allegato al citato messaggio n. 4653/2022.

Peraltro, l’Istituto rammenta che che la dichiarazione relativa all’effettivo fruito dei periodi già autorizzati, può essere presentata solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare, ovvero abbia già presentato, una nuova domanda di assegno di integrazione salariale. A tale proposito, si evidenzia che il termine di 30 giorni per l’invio della dichiarazione in relazione a domande già inviate, decorrente dalla pubblicazione del messaggio n. 4653/2022, è un termine ordinatorio; pertanto, il file può essere ancora inviato. Si sottolinea, comunque, che la tempestività nell’invio consentirà una celere definizione delle istanze pervenute.

Infine, per quanto non precisato nel presente messaggio, rimangono ferme le indicazioni fornite con il messaggio n. 4653/2022.

CIRL Edilizia Artigianato – Marche: stabilito l’EVR dell’anno 2023



 Siglato l’accordo per definire l’EVR relativamente al periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2023 


In data 25 gennaio 2023 Anaepa, Cna, Fiae, Clai e Feneal, Filca, Fillea hanno siglato l’accordo e determinato il valore dell’Elemento Variabile Retributivo per il periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2023 relativamente ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole medie imprese industriali dell’edilizia e affini della Regione Marche.
L’EVR era stato definito con il CIRL in data 17 dicembre 2021, il quale all’art. 7 ha previsto l’EVR per operai ed impiegati, collegato all’andamento produttivo del settore dell’ Edilizia.
Le Parti Sociali hanno, pertanto, verificato che gli indicatori previsti dal CIRL fossero tutti positivi e quindi definito il valore che sarà corrisposto per l’anno 2023.
Di seguito gli importi.


























Livello Importo
7 68,58
6 60,02
5 50,01
4 46,33
3 43,32
2 38,30
1 33,45