Pescatori autonomi, l’aliquota contributiva per il 2023

L’INPS ha comunicato l’aliquota contributiva dei lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca e una serie di altri valori, tra i quali lo sgravio contributivo in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari (INPS, circolare 7 febbraio 2023, n. 16).

Con la circolare in oggetto, l’Istituto prendendo atto della variazione percentuale dell’8,1% verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022, comunicata dall’ISTAT, ha indicato che la misura giornaliera per il 2023 del salario giornaliero convenzionale per i pescatori autonomi è pari a 29,98 euro, mentre la misura mensile (25 giorni) è pari a 750 euro. Su questa retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2023, i contributi dovuti dai pescatori autonomi.

L’INPS ha anche reso noto che l’aliquota contributiva nei confronti dei pescatori resta ferma nella misura del 14,90%. Il contributo mensile al FPLD per l’anno 2023, risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 111,76 euro così suddiviso: Base 0,83 euro; Adeguamento 110,93 euro.

Per quel che riguarda lo sgravio contributivo in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, l’Istituto segnala che a decorrere dal mese di gennaio 2023 le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella misura percentuale del 44,32%. Conseguentemente, nel 2023 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 62,23 euro così suddiviso: Base 0,46 euro; Adeguamento 61,77 euro.

Infine, per quel che concerne il contributo di maternità, la circolare in oggetto rammenta che è riscosso congiuntamente al contributo IVS e che il suo importo mensile è di 0,62 euro. Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. L’INPS informa anche che provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2023.

CCNL Funzioni Centrali: il tavolo di confronto per l’Area Dirigenza è aggiornato al 28 febbraio

Adeguamento degli istituti normativi, accesso al welfare contrattuale, lavoro a distanza e incrementi retributivi tra le proposte delle OO.SS.

Si è svolta il 7 febbraio 2023 presso l’Aran la riunione per l’avvio del negoziato relativo al rinnovo del CCNL dell’Area Dirigenza delle funzioni centrali. Il Presidente dell’Aran ha espresso la volontà che il negoziato possa svolgersi in tempi celeri, al fine di recuperare il ritardo accumulato e anche alla luce della difficile situazione economica che il Paese sta vivendo.

L’incremento percentuale previsto sulla retribuzione lorda media è pari, a regime dal 2021, al 3,78%, partendo da un incremento pari all’1,01% per il 2019 e all’1,72% per il 2020. Le risorse disponibili per il rinnovo contrattuale sono pari a 37,5 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi, calcolate su una massa salariale al 31 dicembre 2018 pari a 990 milioni di euro.
In generale sono state avanzate proposte e considerazioni volte a migliorare la disciplina degli istituti normativi, delle relazioni sindacali e degli istituti a carattere economico, in particolare:
– adeguamento della disciplina degli istituti normativi e delle assenze a quella migliorativa introdotta con la stipula del CCNL del personale del comparto delle funzioni centrali 2019-2021;
– ampliamento delle ipotesi di confronto agli atti di micro-organizzazione, rendendo utile ed effettiva l’informazione come presupposto del confronto e della contrattazione;
– incentivazione, nei sistemi oggettivi di valutazione adottati dagli enti e dalle amministrazioni per il conferimento degli incarichi, dell’utilizzo di elementi di natura non discrezionale, legati al percorso professionale e formativo, basati su elementi preventivamente comunicati (abilitazioni, dottorati, incarichi precedentemente ricoperti nell’organizzazione di attuale appartenenza, incarichi precedentemente ricoperti in altre Amministrazioni, esperienza di lavoro in ambito privato, etc.);
– disincentivazione del ritardo nella definizione degli obiettivi assunti dagli enti e dalle amministrazioni e previsione di momenti di valutazione e confronto intermedi che consentano ai dirigenti di monitorare, tempo per tempo, lo stato di realizzazione degli obiettivi assegnati;
– attribuzione nel caso di svolgimento di incarichi ad interim, di un valore più elevato della retribuzione di risultato, compreso tra il 40% ed il 50% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico (retribuzione di posizione di parte variabile);
– previsione anche per i dirigenti della possibilità di effettuare la prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, nella modalità di lavoro a distanza, finalizzata a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa, garantendo, al contempo, l’equilibrio fra tempi di vita e tempi del lavoro dei dirigenti;
– disincentivazione dei ritardi delle amministrazioni in materia di erogazione dei premi di risultato;
– previsione di una norma che consenta, in via generale, alle amministrazioni e agli enti di adeguare il Fondo, incrementando autonomamente le risorse in relazione alle misure di innovazione tecnologica e alle scelte organizzative, anche utilizzando le economie di scala derivanti dai processi di transizione digitale ed ecologica, e/o dei processi di efficientamento energetico, nel rispetto della propria capacità di bilancio e delle disposizioni legislative vigenti;
– accesso al welfare contrattuale in tutti gli enti e le amministrazioni;
– ampliamento della possibilità della contrattazione integrativa di destinare gli incentivi per la mobilità territoriale (art. 30 del CCNL dell’area della dirigenza delle funzioni centrali) anche per compensare situazioni di disagio derivanti da elevate distanze fra la sede di residenza o di domicilio e la sede di lavoro;
– incentivazione dell’adozione di sistemi di valutazione della performance dei professionisti, volta a tenere conto, nell’assegnazione degli obiettivi, della particolare complessità dell’attività svolta, in relazione alle diverse famiglie professionali, e delle risorse umane e strumentali assegnate alle strutture professionali, nonché delle connesse responsabilità.
Il Presidente dell’Aran, in conclusione, ha ribadito la volontà di affrettare l’iter del negoziato, chiarendo che i tempi restano legati alla proporzionalità delle richieste avanzate. Ha aggiornato il tavolo al 28 Febbraio alle ore 10.30 per la presentazione di una prima bozza da sottoporre al negoziato.

Gravidanza a rischio lavoratrici autonome e indennità di maternità anticipata, aggiornamenti procedurali

L’INPS comunica l’aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome per periodi a partire dal 13 agosto 2022 (INPS, messaggio 7 febbraio 2023, n. 572).

L’istituto dell’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome è stato previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2022, sempre nell’ottica di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

 

Si ricorda, in proposito, che le lavoratrici interessate potevano fruire dell’indennità in questione anche prima degli aggiornamenti procedurali oggetto del messaggio in commento, regolarizzando successivamente la fruizione mediante la presentazione della domanda telematica all’INPS, purché per periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022).

 

Per avere diritto all’indennità è necessario produrre all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

 

La domanda di indennità può essere inoltrata all’Istituto attraverso i consueti canali, ovvero tramite sito web dell’INPS (autenticandosi con SPID, almeno di 2° livello, CIE 3.0 o CNS), Contact Center Integrato o Istituti di Patronato e intermediari.

 

Per consentire l’acquisizione della domanda è necessario accedere al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, selezionare la voce di menu “Acquisizione domanda” > “Congedo di maternità/paternità” > “Autonomi” e spuntare, nella pagina “Dichiaro”, l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”.

 

Occorre inserire, inoltre, la data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione della gravidanza. Il certificato di gravidanza viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato (anche le lavoratrici non sono più tenute a produrlo all’Istituto), nel qual caso la procedura consentirà di importare i dati contenuti nel certificato stesso. Diversamente, in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico.

 

Terminato l’inserimento dei dati e confermati gli stessi in una nota riepilogativa, il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.

 

Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome possono essere consultate e annullate accedendo rispettivamente alle voci di menù “Consultazione domande” e “Annullamento domande” del servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”.

CCNL Piscine (Conflavoro-Confsal): gli aspetti principali del rinnovo

Maggiorazioni sul lavoro straordinario, orario di lavoro, salario d’ingresso e soppressione della quattrordicesima 

Il 20 gennaio 2023 tra Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, con l’assistenza della Confsal è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente delle aziende operanti nel settore delle piscine. Di seguito gli aspetti principali dell’accordo sottoscritto.
Orario di lavoro 
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 48 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate lavorative.
Lavoro straordinario
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
–  lavoro straordinario diurno 25%;
–  lavoro straordinario notturno 48%;
–  lavoro straordinario festivo 45%.
Quattordicesima
A decorrere dalla data di applicazione del CCNL,  la 14° mensilità viene soppressa e resta in vigore, quale condizione di miglior favore, per i dipendenti già in forza alla data del 31 gennaio 2023. In tal caso, verrà corrisposta entro la prima decade di luglio per un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, in atto al 30 giugno immediatamente precedente.
Infortunio
L’indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere:
–  il 100% della retribuzione lorda globale di fatto per il giorno dell’evento;
–  il 60% della retribuzione lorda globale di fatto per i successivi 3 giorni di carenza;
–  il 100% per i giorni successivi e fino al 180esimo.
Indennità di cassa
Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata.
Assunzioni
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli 2°, 3° e 4° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato: 
– primo anno: 7,5%;
– secondo anno: 5%.
Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, è prevista la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento.
Prestazioni supplementari in caso di part – time
Le ore supplementari non saranno facoltative e verranno compensate con la retribuzione di fatto maggiorata del 10%.
Fondo EBIASP
L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari a 25,00 euro lordi.