CCNL Terziario – Confesercenti: l’esito del confronto sul rinnovo

Il 2 febbraio 2023 i sindacati hanno incontrato Confesercenti per riprendere il confronto sul rinnovo del CCNL 

In virtù di quanto stabilito dal Protocollo Straordinario sottoscritto il 12 dicembre 2022 tra Confesercenti e la Filcams – Cisl, la Fisascat – Cisl, la Uiltucs ed applicabile ai dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, le Parti Stipulanti si sono incontrate il 2 febbraio 2023 per riprendere il confronto finalizzato al rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2019.
Al tavolo di confronto, Confesercenti ha evidenziato come, nonostante le recenti intese che hanno riconosciuto un incremento economico ai lavoratori del settore, le Aziende aderenti si trovano alle prese con un significativo aumento del costo del lavoro in una situazione economica di contesto ancora contraddistinta da criticità ed incertezza sulla prospettiva.
Uiltucs, Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, invece, hanno auspicato di riprendere un concreto confronto al fine di isolare i temi negoziali sui quali dovrà dispiegarsi la trattativa ed hanno, altresì, ribadito l’urgenza di addivenire ad una vera e propria intesa di rinnovo richiedendo di integrare con altri appuntamenti le date del calendario di incontri allegate al Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 e di prevedere, già in occasione della prossima sessione di trattativa, una durata maggiore degli incontri (iniziandoli al mattino e stabilendone la fine per il tardo pomeriggio), nonché di poter avere, con qualche giorno di anticipo rispetto alle riunioni, i testi recanti le proposte di riformulazione degli articolati contrattuali da parte di Confesercenti.
A tal proposito, Confesercenti si è dichiarata disponibile a produrre i testi inerenti la sfera applicativa e la classificazione del personale. 

 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 730/2023 per la campagna dichiarativa 2023

L’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il Modello 730/2023 unitamente alle istruzioni per la compilazione, da utilizzare per le dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022 (Agenzia delle Entrate, provvedimento 6 febbraio 2023, n. 34545).

Il provvedimento in oggetto è emanato in base all’art. 1, co. 1, del D.P.R. n. 322/1998, che concerne le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto e prevede, tra l’altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale sono approvati entro il mese di febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati.

 

Con il provvedimento in argomento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2023 concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, il Modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, il Modello 730-2 per il sostituto d’imposta e il Modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il Modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata, i Modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta.

Il provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la consegna dei Modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna del Modello 730-1.

Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, saranno stabilite le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, Modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale (art. 37, co. 2-bis, lett. c-bis), D.L.gs. n. 241/1997).

L’Agenzia disciplina inoltre la modalità di indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e ne autorizza la stampa, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Relativamente agli importi, l’Agenzia dispone che gli stessi devono essere espressi con arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.

Le dichiarazioni Modello 730 devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate da parte di CAF e professionisti, ovvero i sostituti d’imposta. In ogni caso, i soggetti che prestano assistenza fiscale devono essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni Modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini (art. 43, D.P.R. n. 600/1973).

Il contribuente può servirsi anche della dichiarazione precompilata, che può essere inviata all’Agenzia delle Entrate con o senza modifiche, direttamente o delegando un CAF o professionista, entro il 30 settembre. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

 

Il modello 730/2023 contiene diverse novità: modificati, per esempio, gli scaglioni di reddito e delle aliquote (sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%).

Sono state rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e di pensione. Per i redditi da lavoro dipendente  è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.

Per le pensioni, è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.

Per i redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

Riguardo alla disciplina del trattamento integrativo, quest’ultimo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

Debuttano nel Modello 730/2023 anche le detrazioni per carichi di famiglia, a seguito dell’introduzione, da marzo 2022, dell’Assegno unico per i figli a carico.

Tra le altre agevolazioni, nel Modello 730 è prevista la detrazione per canoni di locazione ai giovani fino a 31 anni non compiuti e quella sulle spese sostenute nel 2022 per l’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici esistenti.

Fanno il loro ingresso anche il credito d’imposta sulle spese sostenute per l’attività fisica adattata e quello relativo alle spese di installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili 

Per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito è utilizzabile in tre quote annuali.

Per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo.

Per tutti i dettagli e le novità si rimanda al testo completo del provvedimento e alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate aggiornate al 6 febbraio 2023.

CCNL Federcasa: prevista a marzo 2023 la seconda tranche degli arretrati

Unitamente allo stipendio di marzo 2023 previsti 1/3 degli arretrati

Con il verbale di accordo del 4 ottobre 2022 sottoscritto da Federcasa e Cgil, Fp – Cisl, Uil – Fpl e Fesica – Confsal è stato previsto per i dipendenti delle aziende società e enti pubblici economici aderenti a Federcasa 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023. 
E’ stato, infatti, previsto in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021 un incremento di 65,00 euro lordi mensili con riferimento al parametro B1, da riparametrare sulla base della scala applicata e a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende.
Le Parti hanno convenuto che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo sopra richiamato, sono erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023.
Gli importi di cui sopra devono essere indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021″e devono produrre effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021 e corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro part-time o full time effettivamente svolto.

 

Liberi professionisti e oneri di ricongiunzione 2023: le nuove tabelle dei coefficienti per l’ammortamento

L’INPS ha aggiornato le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2023 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento (INPS, circolare 7 febbraio 2023, n. 15).

La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti è disciplinata dalla Legge n. 45/1990. L’articolo 2, comma 3 della predetta legge, prevede che il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.

 

L’INPS, con la circolare in oggetto, fornisce le nuove tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2023, aggiornate in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2022, pari al +8,1%.

 

L’Allegato 1 alla circolare contiene le istruzioni per il corretto uso delle tabelle presenti negli altri due allegati. In particolare, per la determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, si stabilisce che l’importo della rata si ottiene moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2023 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.

 

Per la determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito, si deve fare riferimento alla tabella II/2023: il coefficiente va ricercato in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato.