Contributi 2023 iscritti alla Gestione separata: aliquote contributive, massimale e minimale



L’INPS ha reso noto le aliquote contributive e di computo per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno in corso dai lavoratori iscritti a vario titolo alla Gestione separata (INPS, circolare 1 febbraio 2023, n. 12). 


L’Istituto rende note le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.


 


Vengono precisate le aliquote contributive e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, per i professionisti, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie. Per quest’ultima categoria, in particolare, viene confermata l’aliquota al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.


 


Per l’anno 2023, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate è pari al 33%.


 


Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a: 0,50% per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; 0,22%, disposta dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della Legge n. 296/2006; 1,31% per l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione.


Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.


 


Le aliquote contributive e di computo previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono invece: IVS in misura pari al 25%; 0,72% per maternità e altre voci; 0,51% per indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).


 


Nella circolare in oggetto, l’INPS riassume le aliquote complessivamente fissate per le varie categorie di soggetti come da sottostante tabella riepilogativa:


 


























Collaboratori e figure assimilate  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL  35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria  24% (24,00 IVS)
   
Professionisti  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% (24,00 IVS)

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3.


 


Vengono poi stabiliti i valori del massimale e del minimale di reddito per il 2023, ovvero €. 113.520,00 per il primo e €. 17.504,00 per il secondo.


 


Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di €. 4.200,96 mentre, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore, avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:


– €. 4.591,30 (di cui €. 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;


– €. 5.902,35 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;


– €. 6.131,65 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.

Determinazione dei minimi retributivi e calcoli contributivi per il 2023

L’INPS ha reso nota la determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2023 e l’aggiornamento degli altri valori che incidono sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali (INPS, circolare 1° febbraio 2023, n. 11). 

L’INPS ha comunicato con la circolare in commento la determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera e l’aggiornamento degli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti. Nella circolare in oggetto, l’INPS riporta, inoltre, diversi casi di minimali retributivi e contributivi e di rivalutazioni di importi per prestazioni e calcoli contributivi illustrati dall’INPS nella circolare in commento. Di seguito, se ne riportano alcuni.

 

Minimali di retribuzione giornaliera

 

Va ricordato, innanzitutto, che per tutti i lavoratori la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. In particolare, per quel che riguarda il cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Pertanto, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Comunque, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”. Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera che non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Considerato che nel 2022, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’ISTAT, è stata pari all’8,1%, i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023, devono essere ragguagliati a 53,95 euro (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2023, pari 567,94 euro mensili) se di importo inferiore.

 

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

 

In questo caso, per l’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, con il quale è stato fissata per i salari medi convenzionali la misura della rivalutazione, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. In questo modo, tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2023, a 29,98 euro.

Questo limite vale anche gli equipaggi delle navi da pesca, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

Invece, per quel che riguarda la retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, si fa presente che, per l’anno 2023, essa è fissata in 750 euro mensili (29,98 x 25 giorni).

 

Minimale ai fini contributivi per lavoratori a tempo parziale

 

Infine, anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del D.lgs. n. 81/2015, che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: 53,95 euro x 6/40 =8,09 euro.

Nel caso, invece, che l’orario normale sia di 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: 53,95 euro x 5/36 =7,49 euro.

 

CCNL Chimica – Piccola Industria: trattativa in corso

Primo incontro tra i sindacati dei chimici e l’associazione delle piccole e medie impese per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31 dicembre 2022

Si è aperta nei giorni scorsi la trattativa per il rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro delle piccole e medie imprese aderenti all’Associazione Unionchimica Confapi. Il contratto, scaduto lo scorso 31 dicembre, vede nel settore l’occupazione di circa 56.000 tra lavoratrici e lavoratori distribuiti in circa 3.800 PMI.
Dal punto di vista economico la richiesta di aumento salariale avanzata dalle organizzazioni sindacali nella piattaforma rivendicativa è stata di:
– 177,00 euro per il comparto chimico, concia e settori accorpati (livello A);
– 219,00 euro per il comparto plastica e gomma;
– 203,00 euro per il comparto abrasivi e vetro;
– 201,00 euro per il comparto ceramica.
Sono state richieste anche maggiorazioni per turni e straordinari e un aumento del contributo a carico delle aziende per il Fondo di Previdenziale Integrativa Fondapi.
Dal punto di vista normativo è stata data rilevanza alle richieste di avanzamento in tema di diritto del lavoro.
Nel primo incontro Confapi ha evidenziato le difficoltà presenti in alcuni settori di riferimento, riservandosi di condurre un approfondimento delle tematiche illustrate nella piattaforma sindacale.
I rappresentanti dei lavoratori hanno condiviso l’esigenza di raggiungere un’intesa in tempi celeri e per tal motivo è stato già programmato, nell’ottica di un costruttivo sviluppo delle trattative per il rinnovo del contratto, il prossimo incontro con la presenza delle delegazioni trattanti il giorno 28 Febbraio

CCNL Piscine (Conflavoro-Confsal): sottoscritto il rinnovo



Aumenti retributivi a partire dal 1° febbraio 2023


È stato sottoscritto il 20 Gennaio 2023 presso la sede della Conflavoro PMI il rinnovo del contratto collettivo nazionale per gli Installatori e Manutentori di Piscine, tra Conflavoro PMI, e Fesica-Confsal, con l’assistenza della Confsal.
Di seguito i minimi retributivi a partire dal 1° febbraio 2023. 























Livelli Minimo
Quadro A  1.774,00 euro
Quadro B  1.774,00 euro
Quarto livello 1.650,50 euro
Terzo livello  1.500,00 euro
Secondo livello  1.378,15 euro
Primo livello  1.318,00 euro