Ebidim: aggiornate le prestazioni 2023

Erogate nuove prestazioni per i dipendenti del Settore Commercio D.M.O.

Per i lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata, l’Ente Bilaterale Ebidim, stanzia un importo lordo da destinare all’erogazione delle prestazioni ordinarie che, in qualsiasi momento e secondo le esigenze, potrà sospendere, modificare, annullare o rifinanziare.
Tali servizi vengono corrisposti ai soggetti aventi diritto fino ad esaurimento e seguendo l’ordine cronologico di presentazione. Inoltre per lo stesso figlio o familiare del dipendente, la domanda può esser avanzata per una sola prestazione una volta l’anno.
Di seguito si riporta l’elenco dei suddetti:
– Asilo Nido – Centro estivo/invernale;
– Genitorialità;
– Familiari non autosufficienti;
– Trasporto pubblico;
– Grave malattia.
Possono farne richiesta i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e quelli a tempo determinato con un contratto non inferiore a 6 mesi continuativi, che svolgono la propria attività presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive e che applicano integralmente il CCNL Commercio D.M.O.
Al fine di validare la richiesta, coloro che vogliono usufruire dei servizi offerti, devono innanzitutto registrarsi sul sito web dell’Ente, seguendo i passaggi sotto riportati:
– verificare nelle Schede all’interno dei box delle prestazioni presenti nella pagina iniziale del sito, il possesso dei requisiti soggettivi;
– accedere alla funzione Registrati e compilare la scheda inserendo le informazioni anagrafiche e, se necessario, allegando l’ultima busta paga;
– selezionare la password da utilizzare, mentre la username risulta essere l’indirizzo email indicato in fase di registrazione.
In seguito all’ottenimento delle credenziali di accesso, il lavoratore dovrà poi effettuare il login per presentare la richiesta di prestazione, scegliere il servizio di interesse, e compilarne la scheda relativa di domanda allegandone la documentazione. Dopodiché, l’Ente provvederà alla disamina, procedendo, in caso positivo con l’approvazione della richiesta, e successiva comunicazione al lavoratore via email entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda; nonché alla liquidazione dell’importo relativo prestazione, direttamente sull’Iban del lavoratore stesso all’atto della domanda. In caso di esito negativo, con la  comunicazione motivata al lavoratore via mail entro lo stesso termine.
Da ultimo, preme ricordare che, il termine entro cui presentare le richieste è la fine di febbraio dell’anno successivo a quello cui fa riferimento la prestazione stessa (a titolo esemplificativo: per una spesa sostenuta il 20 marzo 2023, può esser richiesta la prestazione relativa entro il 28 febbraio 2024), salvo esaurimento della disponibilità delle risorse.

 

Lavoro occasionale: aggiornati gli oneri di pagamento a mezzo bonifico domiciliato

L’INPS comunica l’aggiornamento degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore di lavoro occasionale, trattenuti sul compenso spettante allo stesso (INPS, messaggio 27 gennaio 2023, n. 410).

Come noto, l’INPS gestisce, tramite apposita procedura informatica, le operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori di lavoro occasionale, nonché le comunicazioni dei rapporti di lavoro in oggetto e i pagamenti dei relativi compensi. 

 

Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore può scegliere la modalità con la quale riscuotere il compenso e acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi dell’utilizzatore o degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione relativa all’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.

 

Le modalità di erogazione del pagamento dei compensi spettanti per la prestazione di lavoro occasionale sono le seguenti:

 

1) tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma – al momento della registrazione o successivamente modificato – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;

2) tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Tale modalità è utilizzata nei casi di mancata indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) da parte del prestatore e nell’ipotesi di assenza di specifica validazione della prestazione da parte dell’utilizzatore entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa;

3) per il tramite di qualsiasi sportello postale, a fronte della richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS e della successiva generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla citata piattaforma, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è validata dall’utilizzatore.

 

A seguito alla sottoscrizione del rinnovo del contratto tra INPS e Poste Italiane S.p.A., è stato aggiornato a 3,84 euro l’importo degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore, trattenuti sul compenso spettante allo stesso.

Infatti, al costo relativo al pagamento in contante di 1,75 euro, si deve aggiungere il costo della spedizione della lettera di 1,71 euro, maggiorato dell’IVA pari al 22%.  

 

Non cambiano, invece, gli oneri di pagamento della modalità descritta al citato punto 3), attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, sempre a carico del prestatore, trattenuti sul compenso spettante allo stesso, per ogni singolo mandato di pagamento.

Tregua fiscale, istruzioni per beneficiare della misura prevista dalla L. n. 197/2022

L’Agenzia delle Entrate con una circolare omnibus ha illustrato tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 2/E/2023).

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto una serie di misure volte a supportare le imprese e, in generale, i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Il documento di prassi fa seguito alla circolare del 13 gennaio 2023, n. 1/E, con la quale l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

 

Con la circolare in argomento si illustrano le ulteriori misure previste dalla cd. “Tregua fiscale”, ossia quelle riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

 

D’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione sono fornite, altresì, indicazioni in relazione allo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Per necessità di sintesi, riportiamo i punti più salienti del provvedimento, rimandando alla circolare per i dettagli.

Come regolarizzare le irregolarità formali (art. 1, co. 166-173, L. n. 197/2022). La Legge di bilancio 2023 ha introdotto la regolarizzazione delle violazioni formali in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Nella circolare, l’Agenzia delle Entrate spiega che per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Le Entrate chiariscono quali violazioni possono essere regolarizzate e quali no. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Per espressa previsione normativa, non è possibile avvalersi della regolarizzazione per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (art. 1, co. 174-178, L. n. 197/2022). Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, la Legge di bilancio 2023 ha introdotto una peculiare forma di “ravvedimento operoso cd. speciale”, che permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sono, pertanto, definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate, con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili, al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive). Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il 31 marzo andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento. La circolare chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione. Non sono invece definibili le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis, DPR n. 600/1973 e 54-bis, DPR n. 633/1972, e le violazioni formali. Nel caso del ravvedimento speciale è possibile ricorrere all’istituto della compensazione. In ogni caso, per beneficiare della regolarizzazione è necessario che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter, DPR n. 600/1973.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 1, co. 179-185, L. n. 197/2022). Riguarda gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge. Possono essere definiti:

  • gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio (ex art. 5-ter, D.L.gs. n. 218/1997), notificati entro il 31 marzo 2023;
  • gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1, co. 219-221, L. n. 197/2022). La procedura prevista prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione. Nell’ipotesi di regolarizzazione di omessi pagamenti di rate è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione. Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale. La circolare chiarisce che alla data del 1° gennaio 2023 la rata da regolarizzare deve essere scaduta, deve quindi essere decorso il termine ordinario di pagamento. È possibile regolarizzare l’omesso pagamento anche quando, alla data del 1° gennaio 2023, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione (art. 15-ter, DPR n. 602/1973).

Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 e definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. D’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la circolare n. 2/E fornisce chiarimenti sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Definizione agevolata delle controversie tributarie. La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Al riguardo, la circolare specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. È esclusa la possibilità di fruire della compensazione prevista dall’art. 17, D.L.gs. n. 241/1997. Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Intesa tra i ministeri del Lavoro e dell’Istruzione per ampliare coperture INAIL agli studenti

I due dicasteri hanno annunciato l’ampliamento dei soggetti tutelati contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 26 gennaio 2023).

Un intervento specifico per allargare la platea dei soggetti soggetti tutelati contemplati dal D.P.R n. 1124/1965 che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola (docenti e studenti), è stato annunciato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso del secondo appuntamento del tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro. Al momento, infatti, la disposizione normativa attuale limita sostanzialmente la tutela solo alle figure che “attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (…)”.

Mentre per il personale docente sono stati fatti dei passi avanti per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l’infortunio in itinere, sulla scorta della giurisprudenza e con i limiti di tale strumento, lo stesso percorso non è stato possibile per gli studenti. 

Di conseguenza, attualmente, lo studente ha una tutela limitata solo a pochi e limitati rischi, circostanza questa che ha determinato in quasi tutte le scuole l’attivazione di polizze assicurative private con oneri a carico delle famiglie. La modifica normativa, che si intende inserire in uno dei prossimi decreti utili, invece, chiarisce definitivamente la portata della tutela assicurativa INAIL per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado che verrà a godere della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l’infortunio in itinere. Si amplia, inoltre, la tutela degli alunni e studenti in genere per tutti gli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di istruzione e loro pertinenze o nell’ambito delle attività programmate dalle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, con esclusione degli infortuni in itinere. Si supererà, così, la limitazione alla tutela oggi prevista per le sole attività tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche ormai anacronistiche.