Fondo FSBA: approvato il nuovo regolamento



Dal 1°gennaio 2023 è in vigore il nuovo regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato


In ragione degli Accordi Interconfederali, FSBA ha modificato il Regolamento al fine di conformarsi alla Legge 234/2021 e al D.L. 4/2022, che hanno in parte riformato l’assetto della disciplina degli ammortizzatori sociali.
A tal proposito, si specifica che per “AIS” si intende l’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore;  per “ACIGS” si intende, invece, l’assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie
dipendenze più di 15 lavoratori.
A far data dal 1°gennaio 2023 la contribuzione relativa all’AIS, all’AGIGS e al contributo addizionale è pari a quanto disposto nello schema che segue: 


















  Aliquota contributiva  Ripartizione delle aliquote contributive
Datori di lavoro sino a 15 lavoratori 0,60% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di

lavoro

Datori di lavoro – più di 15 lavoratori 0,60% + 0,40% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di

lavoro

per i Datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS 4% per la contribuzione addizionale ACIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 d.lgs. 148/2015 A carico del datore di lavoro 

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta del 50%.
Inoltre, è previsto l’assegno di integrazione salariale, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel limite unico del vigente massimale mensile pari a 1.222,51 euro e successivi adeguamenti, ai lavoratori che abbiano un’anzianità di almeno 30 giorni effettivi di impiego
Infine, i datori di lavoro che non siano in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020, 2021 possono versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, il contributo una tantum pari a 100,00 euro per anno per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità.






 


 


 

Whistleblowing: il Garante privacy esprime parere favorevole

Il Garante della privacy approva lo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio a tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (Garante privacy, nota 24 gennaio 2023, n. 499).

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. direttiva whistleblowing) e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

 

La direttiva in questione, introduce uno statuto minimo di tutela, tale da uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, esercitano il diritto alla libertà di espressione. Allo strumento del whistleblowing è, peraltro, assegnata la funzione di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati.

 

Il Garante della privacy, preso atto del recepimento, da parte del Governo, di tutte le indicazioni fornite dall’Autorità, ha dato parere favorevole in merito allo schema di decreto legislativo attuativo della citata direttiva europea.

 

Dall’ambito di applicazione del decreto sono escluse contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

 

La disciplina di tutela si applica a tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti e altre categorie, tra le quali quelle dei volontari e dei tirocinanti anche non retribuiti, degli azionisti e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche laddove tali ruoli siano esercitati in via di mero fatto.

 

Lo schema di decreto prescrive che il canale di segnalazione deve garantire la riservatezza assoluta del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione stessa (anche mediante il ricorso alla crittografia).

Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell’articolo 329 c.p.p., mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare, invece, l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’illecito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Per altro verso, le ragioni sottese alla rivelazione (nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne o nel procedimento disciplinare) dei dati riservati, indispensabile anche ai fini della difesa del soggetto coinvolto, devono essere comunicate per iscritto al segnalante.

 

Riguardo alle modalità delle segnalazioni, le stesse possono essere effettuate in forma scritta, anche con strumenti informatici, in forma orale, per telefono o attraverso sistemi di messagistica vocale, oppure mediante un incontro diretto. Le informazioni sulle procedure per effettuare il whistleblowing devono essere pubblicate nel sito internet del datore di lavoro in modo chiaro, visibile e accessibile.

 

In caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per l’interesse pubblico, con le stesse modalità e garanzie di riservatezza, è inoltre prevista la possibilità di effettuare la segnalazione su di un canale esterno, attivato presso l’ANAC.

 

Le segnalazioni possono essere conservate solo per il tempo necessario alla loro definizione e comunque per non più di 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale.

CCNL Dirigenti Area Sanità: ampio dibattito sui punti salienti del rinnovo contrattuale

Importanti novità sulle condizioni lavorative per il Personale Sanitario

Tra pochi giorni si darà il via al confronto per il rinnovo del CCNL Dirigenti Area Sanità siglato nel 2019, che coinvolge i dirigenti sanitari e medici dell’ambito professionale, tecnico e amministrativo.
Finalmente, dopo tanto attendere, il Consiglio dei Ministri ha infatti acconsentito a dare inizio alle trattative, ufficializzando l’invito all’Aran, e lasciando però ancora in sospeso, la questione del settore dirigenziale dei sociologi di cui alla L. n. 106/2021, art. 34, co. 9ter, che ha introdotto, per l’appunto, la figura del Sociologo all’interno del comparto sanità, operante insieme l’Assistente sociale e l’Operatore Sociosanitario. La difficoltà della collocazione di questa nuova figura professionale sta nel fatto che, essa, non avendo più un ruolo tecnico, non viene conseguentemente ricompresa nel settore Funzioni Locali, o nella dirigenza sanitaria o ancora, in quella professionale, tecnica e amministrativa.
Comunque, proseguendo l’analisi delle novità da apportare, si enuncia quella inerente l’ambito finanziario, il quale risulta esser identico a quello di settore. Per i dirigenti sanitari difatti, sembrerebbe non esser previsto lo 0,55% dell’ammontare complessivo delle retribuzioni lorde percepite dai lavoratori dipendenti, destinato invece ad esser revisionato dall’ordinamento professionale.
Nella Premessa del CCNL, verrà affermato poi il recepimento degli obiettivi contenuti nel Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e l’innovazione sociale del 10 marzo 2021 alla luce del superamento parziale dell’ammontare di cui al D.Lgs. n. 75/2017, art. 23, co. 2, all’art. 23, la cui defiscalizzazione non potrà essere trattata in sede di negoziato.
Per quanto concerne invece il Quadro finanziario, questo prevede aumenti pari al 3,78% dell’ammontare salariale del 2018, cui andrà aggiunto lo 0,22% per il superamento del blocco del salario accessorio.
Altre tematiche da affrontare saranno le indennità per il personale medico che presta attività di Pronto Soccorso, gli stanziamenti che le Leggi di Bilancio del 2018 e 2019 hanno posto in essere al fine di recuperare la Retribuzione Individuale di Anzianità, gli stanziamenti conferiti alle Regioni dall’Inail, circa il format voluto dall’Ente per emettere certificati di infortunio sul lavoro.
Sul primo punto le Parti negoziali ne hanno proposto un’anticipazione.
Rispetto alla seconda tematica sono state rilevate due contraddizioni: la prima sull’inizio della decorrenza, ossia dal 2024 (anno successivo alla sottoscrizione del CCNL), la seconda sull’esclusione dei dirigenti delle professioni dalle risorse di cui all’art. 435 della Legge di Bilancio.
Con riferimento al terzo punto non perviene al momento alcuna indicazione in merito.
Per quel che riguarda le Linee principali di intervento circa gli incarichi, di tre punti affrontati, il primo risulterebbe esser non concreto ed alquanto generico, mentre il secondo, più specifico, indica che, l’ammontare della minima contrattuale dovrà essere aumentato rispetto agli attuali euro 1.500,00 annui. Il terzo ed ultimo, tratterà invece dell’armonizzazione dei valori massimi degli incarichi.
Altro argomento da analizzare sarà quello relativo ai Fondi Contrattuali con cui si cercherà di dar importanza soprattutto alle condizioni di lavoro dell’emergenza/urgenza ed alle sedi disagiate. A tal riguardo, si segnalano le modifiche da apportare, ovverosia: l’aumento del valore delle indennità del Fondo; indirizzare maggiormente il Fondo di Perequazione della libera professione ai medici che prestano servizio in Pronto Soccorso; nonché approfondimenti e maggiori dettagli circa i certificati Inail, RIA e attività di Pronto Soccorso.
Circa l’orario di lavoro, sembra si voglia mantenere lo stesso adottato per i primari, e, al fine di conciliare vita lavorativa con vita privata, si pensa di incrementare il lavoro a tempo parziale.
Per quel che riguarda le prestazioni aggiuntive, viene posto il limite di 48 ore settimanali, e garantirne invece delle altre, per le guardie notturne.
Altro punto, interessa l’uniformità della indennità di esclusività della dirigenza medica, che fino al 2021, è risultata incrementata del 27%.
Per quanto concerne le Disposizioni Particolari, si rammenta che, il personale assunto con solamente il terzo anno di specializzazione, lavorando 30-32 ore a settimana, non avrebbe diritto allo stesso trattamento economico e giuridico di un professionista assunto tramite concorso e con specializzazione, così neppure all’indennità di esclusività e specificità della dirigenza medica.
Tematica invece non affrontata, sarà la questione delle violenze poste in essere nei confronti del personale sanitario, mentre discussa, risulterà essere quella inerente l’erogazione dell’emolumento straordinario Una Tantum pari all’1,5% dello stipendio.
Da ultimo, è bene riportare i punti salienti che il CCNL dovrà analizzare e raggiungere, ossia: l’aumento della retribuzione fissa per i neo assunti; la priorità dell’utilizzo del Fondo di perequazione per i servizi di Pronto Soccorso; l’accesso alle prestazioni aggiuntive per il personale di settore che esercita attività al di fuori del Sistema Sanitario Nazionale, quindi privatamente; la finalizzazione nel Fondo 2 dei residui del Fondo 1 e del Fondo 3.

 

 

 

Malattia professionale e sospensione degli adempimenti tributari: chiarimenti CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti per ottenere la sospensione degli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (Pronto ordini del 25 gennaio 2023, n. 10).

Il CNDCEC fornisce risposta di chiarimento ad un quesito dell’11 gennaio 2023 in merito all’iter da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini relativi gli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (L. n. 234/2021, art. 1, co. 927-944).

 

Il Consiglio fa presente che al momento non esiste un iter procedimentalizzato concordato con l’Agenzia delle Entrate, da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini, dal momento che la stessa non ha individuato la documentazione occorrente per ciascuna casistica.

Nel fornire delucidazioni, richiama il co. 935, art. 1, della L. n. 234/2021 il quale prevede che la copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico che ne attesti la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione affinchè trovino applicazione le disposizioni previste dalla legge. Specifica inoltre che il mandato professionale deve avere data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare (art. 1, co. 934, L. n. 234/2021).

Pertanto, in considerazione della norma indicata, consiglia di preparare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesta la sussistenza della grave malattia e degli altri presupposti, oltre alla documentazione richiesta nel citato co. 935. Per grave malattia s’intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell’attività professionale, a causa della necessità di provvedere a immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.

A ogni modo, il Consiglio suggerisce di contattare preventivamente l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per avere conferma sulla documentazione da inviare, dell’iter da seguire e dei termini entro cui tale documentazione va inviata.