Deducibilità dei costi delle auto aziendali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta in merito ai costi deducibili per l’acquisto di auto aziendali (Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello del 20 gennaio 2023, n. 107)

L’istanza di interpello in oggetto riguarda un quesito posto da una società controllante che sta valutando la possibilità di acquisire direttamente tutte le autovetture utilizzate dal Gruppo intestandosi direttamente le autovetture oppure intestandosi i relativi contratti di leasing o di noleggio, per metterle a disposizione delle società controllate, sia nel caso di utilizzo completamente aziendale, sia nel caso di utilizzo promiscuo, con assegnazione ai dipendenti delle società controllate per il loro uso personale. La Società ci tiene a precisare che il servizio di messa a disposizione delle auto a favore delle società controllate sarebbe regolato contrattualmente fra le parti e verrebbe fatturato alle società al puro costo, senza maggiorazione, addebitando ad esse gli importi spesi e la relativa IVA in situazione di assoluta neutralità fiscale.

ll quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguarda la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi o se, invece, debba applicare le limitazioni previste, rispettivamente, dall’art. 19bis 1 del DPR n. 633 del 1972 e dall’art. 164 del TUIR.

Nel fornire chiarimenti l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e precisa che il Testo Unico delle imposte sui redditi (art. 164, co. 1), prevede una deduzione integrale o parziale delle spese relative all’utilizzo dei mezzi di trasporto a motore, a seconda che gli stessi vengano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa ovvero con un utilizzo non esclusivo, per la deduzione parziale.

L’utilizzo esclusivo come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa riguarda i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata come, ad esempio, le autovetture nel caso di attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l’addestramento al volo e alla navigazione. 

Nel caso in esame, le autovetture sono acquistate non per essere utilizzate quali beni strumentali dell’attività della capogruppo, bensì allo scopo di essere messe a disposizione delle società controllate. In altri termini, trattandosi di costi sostenuti, ma integralmente riaddebitati, per la messa a disposizione delle autovetture alle controllate, l’Agenzia ritiene corretto affermare che tali costi risulteranno deducibili senza le limitazioni previste nell’art. 164 del TUIR (norma invece applicabile nei confronti delle società controllate per le quali le autovetture loro assegnate dalla capogruppo costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’attività di impresa), bensì secondo la regola generale (art. 109, co. 5 del TUIR), in base alla quale le spese sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Con riguardo al quesito formulato ai fini IVA, l’Agenzia precisa che l’importo da assumere a riferimento per calcolare l’ammontare detraibile è il 100% dell’imposta addebitata. Ciò in considerazione del fatto che si ritiene che la Società faccia un ”utilizzo esclusivo” delle autovetture nell’esercizio d’impresa, addebitando a sua volta l’IVA (assolta a monte) per effetto della prestazione di un servizio a titolo oneroso di messa a disposizione delle auto a favore delle società controllate. A parere dell’Agenzia quindi, è possibile la detrazione integrale dell’imposta assolta sulle spese relative alle autovetture, sempreché non sussistano limitazioni all’esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti da IVA o non soggette all’imposta.

Le limitazioni (art. 19-bis, D.P.R. n. 633/1972) si renderanno applicabili, invece, alle spese afferenti ai veicoli per l’eventuale uso anche privato, nel caso di utilizzo da parte della società che ha posto il quesito.

Fondo Mario Negri: agevolazioni e contributi relativamente all’anno 2023



La contribuzione ordinaria e integrativa dovuta al Fondo Mario Negri dalle aziende e dai dirigenti del terziario


Il Fondo Mario Negri rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. 
L’art. 25 del CCNL Dirigenti – Aziende Commerciali siglato tra Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia stabilisce la contribuzione ordinaria ed integrativa dovuta al Fondo dalle aziende iscritte e dai relativi dirigenti, anche per l’anno 2023, essendo confermate le aliquote contributive vigenti a partire dal 1° ottobre 2021, nonché la retribuzione convenzionale di riferimento, pari ad euro 59.224,54 annui.
Di seguito la quota di contributo per l’anno 2023.














Contributo Quota 
Ordinario azienda  12,86%
Ordinario dirigente  1%
Integrativo azienda 2,31%

Sono state definite, inoltre, due diverse tipologie di agevolazioni:
Agevolazioni per nuove assunzioni: applicabili ai dirigenti assunti o nominati, a partire dal 21 luglio 2016, entro il 48° anno di età, ovvero ai dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni, per un periodo variabile in funzione dell’età anagrafica del dirigente all’atto della nomina o dell’assunzione.
Agevolazioni sperimentali: applicabili ai dirigenti assunti o nominati dal 1° ottobre 2016, la cui retribuzione lorda non sia superiore a 65.000,00 euro annui, indipendentemente dall’età anagrafica, per un periodo massimo di 3 anni.
Di seguito la quota contributiva per l’anno 2023, in caso di assunzione o nomina di dirigente con accesso alle agevolazioni, fermo restando che la retribuzione convenzionale di riferimento è pari a 59.224,54 euro.
















Agevolazioni per nuove assunzioni
Contributo Quota
Ordinario azienda  12,86%
Ordinario dirigente  1,00%
Integrativo azienda 2,31%















Agevolazioni sperimentali
Contributo Quota
Ordinario azienda  300,00 euro
Ordinario dirigente   
Integrativo azienda  

Le novità per il 2023 in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale

L’INPS illustra i limiti economici e di dimensione e i divieti di utilizzo previsti dalla disciplina del lavoro occasionale alla luce della Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 19 gennaio 2023, n. 6).

Le novità normative apportate dalla Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 342 e 343 ) al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale sono al centro della circolare in commento dell’INPS. Innanzitutto, va segnalato che l’articolo 1, comma 342, lettera a) della Legge di bilancio 2023 ha stabilito che il limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori è pari a 10.000 euro. Ne consegue, pertanto, che ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile. Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. La nuova disciplina prevede che prevede che i suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Per le sole società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Per le stesse società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023.

Inoltre, è stato elevato a dieci lavoratori (articolo 1, comma 342, lettera d), punto 1 della citata Legge di bilancio) il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il medesimo limite dimensionale di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo. Lo stesso limite non opera esclusivamente per le pubbliche amministrazioni e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward.

Le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, possono inoltre stipulare accordi di prestazioni occasionali con i lavoratori anche se non appartenenti alle categorie di cui al comma 8 dell’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Invece, dal 1° gennaio 2023, è vietato (articolo 1, comma 342, della Legge di bilancio) l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. Dato questo divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale, le imprese operanti nel settore potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

Infine, per il biennio 2023-2024, sarà possibile per le imprese agricole ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura secondo le disposizioni dei commi da 344 a 354 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria.

CCNL Lavoro Domestico: aggiornati minimi retributivi e indennità dal 1° gennaio 2023



Nell’ultimo incontro al Ministero del Lavoro le Parti hanno confermato l’applicazione della regola pattizia prevista dall’art. 38 del contratto


Nell’incontro del 16 gennaio 2023 al Ministero del Lavoro Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali di settore Fidaldo e Domina hanno manifestato di preferire il ricorso alla variazione periodica della retribuzione minima nella misura pari all’80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT, per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali, e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, a far data dal 1° gennaio 2023, così come espressamente previsto dall’art. 38 del CCNL Lavoro Domestico. 
Al termine dell’incontro la Commissione ha approvato le tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative ai minimi retributivi per il lavoro domestico.

Tabella A








































Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)
Livelli Valori mensili Indennità
A 725,19  
AS 857,06  
B 922,98  
BS 988,90  
C 1.054,85  
CS 1.120,76  
D 1.318,54 194,98
DS 1.384,46 194,98

Tabella B
















Lavoratori di cui art. 14 co. 2
Livelli Valori mensili
B 659,27
BS 692,25
C 764,74

Tabella C


 































Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)
Livelli Valori orari
A 5,27
AS 6,21
B 6,58
BS 6,99
C 7,38
CS 7,79
D 8,98
DS 9,36

Tabella D


 




















Assistenza notturna Art. 10 (Valori mensili)
Livelli Autosufficienti Non autosufficienti
BS 1.137,23  
CS   1.288,87
DS   1.592,17

Tabella E


 










Presenza notturna Art. 11
Livelli Valori mensili
Liv. Unico 761,45

Tabella F
















Indennità (valori giornalieri)
 Livelli Pranzo e/o colazione Cena Alloggio Totale indennità Vitto e alloggio
BS 2,26 2,26 1,95 6,47

Tabella G


 













Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9
Livello Valori orari
CS 8,36
DS 10,09

Tabella H


 














Indennità art. 34 co. 3
Livello Valori mensili Valori mensili Lavoratori tab. B Valori orari
BS 130,05 91,12 0,79

Tabella I


 
















Indennità art. 34 co. 4
Livello Valori mensili Valori orari
CS 112,34 0,66
DS 112,34 0,66

Tabella L


 
















Indennità art. 34 co. 7
Livello Valori mensili
B 8,99
BS 11,24
CS 11,24

Variazione Indice ISTAT: 11,5%