CCNL Scuola Personale ATA: le proposte dell’ARAN

Avanzano le trattative per migliorare il nuovo sistema ordinamentale

Si è tenuto il 20 dicembre il confronto al tavolo di trattativa sul settore ATA per il rinnovo del CCNL 2019-2021. L’ARAN ha innanzitutto proposto la valorizzazione del ruolo dei DSGA, anche in virtù degli aumenti retributivi attribuiti ed equivalenti a quelli dei docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado; ha, inoltre, evidenziato che l’area delle Elevate Qualificazioni è ad incarico, secondo quanto avviene anche in tutti gli altri comparti del pubblico impiego; per quanto riguarda i DSGA di ruolo ha stabilito che questi debbano avere una garanzia dell’incarico triennale e, allo scadere di questo, una garanzia della continuità di sede dove potranno rimanere fino a quando non si creeranno situazioni di soprannumerarietà.
Tali proposte hanno l’obiettivo principale di risolvere i problemi creati a causa dell’elevato numero di sedi vuote nel profilo di DSGA.
Per quanto riguarda, invece, gli altri profili sono state apportate alcune modifiche nelle declaratorie di area; per l’area dei CS e dei CS dei Servizi vengono mantenute le differenze e viene specificato che dovranno svolgere solo assistenza di base alla persona. 
Secondo la Flc-Cgil nelle proposte Aran si registrano alcuni avanzamenti per un contratto che possa migliorare la qualità dei servizi della scuola, come ad esempio relativamente agli incarichi di Elevata Qualificazione che disegnano un nuovo modello di posizioni organizzative.
Sul trattamento economico entrambe le parti stipulanti hanno ribadito la volontà di incrementare l’indennità di direzione sia per la parte fissa che variabile e l’indennità di reggenza da dare ai DSGA.
Il tavolo è stato aggiornato a dopo le festività natalizie.

CCNL Abbigliamento e Chimica – Artigianato: varata la piattaforma rivendicativa

Richiesti incrementi retributivi, un aumento delle maggiorazioni per turni notturni e disagiati ed avanzamenti normativi in tema di diritti del lavoro

È stata varata la scorsa settimana, dalla delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore artigianato Area tessile-moda e chimica-ceramica, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Nel settore in oggetto operano circa 270 mila addetti in quasi 100 mila imprese, di cui 155 mila nel comparto tessile e moda e 95 mila in quello chimico ceramico e della gomma plastica.
La piattaforma, che avrà vigenza per il periodo 2023-2026, è stata inviata alle associazioni datoriali di Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai al fine di iniziare al più presto le trattative.
Dal punto di vista economico, per tutelare il potere d’acquisto dei salari, i Sindacati richiedono un incremento complessivo pari a:
206,00 euro sul salario di riferimento per i comparti tessile moda al livello 3°;
207,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico, gomma plastica, vetro al livello 3°;
206,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica al livello E.
Viene richiesto, inoltre, l’aumento delle maggiorazioni per i turni notturni e disagiati, e un aumento del contributo destinato al Fondo di previdenza integrativa, a carico delle aziende, in favore di tutti i lavoratori iscritti. I sindacati chiedono altresì l’introduzione dell’elemento perequativo di garanzia retributiva per quei lavoratori che, decorsi i termini per la stipula dei contratti integrativi regionali, siano ancora sprovvisti del salario di produttività.
Dal punto di vista normativo, nella piattaforma rivendicativa sono presenti richieste di avanzamento normativo in tema di diritti del lavoro e in particolar modo verso il rispetto della legalità lungo la filiera, la formazione continua e permanente, l’estensione del diritto assembleare, l’estensione della contrattazione di secondo livello con possibilità di riduzione dell’orario di lavoro, il miglioramento delle normative connesse al tema della parità di genere, della genitorialità condivisa e della violenza di genere.

Società e enti sportivi: istruzioni per il versamento dei tributi sospesi

I versamenti tributari sospesi per le società e gli enti sportivi, scaduti il 22 dicembre 2022, possono essere effettuati con pagamento unico entro il 29 dicembre 2022 o a rate, utilizzando il modello F24 (Agenzia delle Entrate, risoluzione 27 dicembre 2022, n. 80).

L’Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n. 80/E del 27 dicembre 2022, fornisce le istruzioni per il versamento dei tributi sospesi da parte di enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, scaduti il 22 dicembre. Tali versamenti, per effetto dell’articolo 1, commi 160 e 161 del disegno di legge di Bilancio 2023, approvato dalla Camera dei Deputati il 24 dicembre 2022, possono essere effettuati entro il 29 dicembre 2022.

 

In particolare, i soggetti interessati dovranno effettuare entro tale data i versamenti delle ritenute alla fonte, comprese quelle relative alle addizionali regionale e comunale e dell’IVA, utilizzando i codici tributi ordinari e indicando i periodi di riferimento originari, tramite modello F24.

In alternativa, è possibile optare per il pagamento in 60 rate mensili dello stesso importo. In questo caso le prime tre devono essere pagate entro la stessa data (29 dicembre). Le altre rate mensili andranno pagate entro l’ultimo giorno di ogni mese a partire da gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3% delle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata utilizzando il codice tributo “1668” e indicando l’anno di riferimento 2022. 

Manovra 2023: esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

L’articolo 1, comma 281, del disegno di Legge di bilancio 2023, come modificato dalla Camera, conferma, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero – già previsto per il 2022 – sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici. Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, ma è pari  al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La suddetta percentuale dello 0,8 è stata successivamente elevata a 2 punti percentuali (art. 20, D.L. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.

Il comma 281 del disegno di Legge di bilancio 2023, come approvato dalla Camera, prevede che l’esonero parziale in argomento sia prorogato, alle medesime condizioni, per l’intero 2023. Inoltre, si stabilisce che, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Pertanto, tale esonero è pari 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (in luogo dei 1.538 euro originariamente previsti nel testo del disegno di legge). 
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.