Proroga della Decontribuzione Sud e aumento dei massimali di aiuto

La Commissione europea, con sua decisione del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2023 e innalzato i massimali di erogazione degli aiuti (INPS, messaggio 21 dicembre 2022, n. 4593).

Si tratta della misura di esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, introdotta in favore dei territori svantaggiati del Mezzogiorno.

 

La legge di Bilancio 2021, come già noto, ha esteso l’applicazione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2029. L’esonero contributivo in questione è modulato nelle seguenti misure: 30% fino al 31 dicembre 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029. 

 

L’INPS ha reso noto che la Commissione europea, con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto al 31 dicembre 2023. La Commissione, infatti, ha ritenuto che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione. In forza della suddetta autorizzazione, pertanto, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

 

Inoltre, con la medesima decisione di cui sopra detto, la Commissione europea ha anche innalzato il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework, portandolo a 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

 

In proposito, l’Istituto ha chiarito che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

 

Si ricorda che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

 

Riguardo alle modalità di fruizione della misura, l’INPS ha già fornito le indicazioni in proposito a cui viene fatto rinvio (si veda, da ultimo, la circolare n. 90/2022).

CCNL Guardie ai fuochi: cosa cambia a gennaio 2023



Nuovi minimi retributivi e modifiche sulla retribuzione per i lavoratori di società che operano nei porti


Minimi retributivi


Di seguito i nuovi minimi a partire da gennaio 2023.


























Livello Minimo
1 1.961,26
2 1.817,27
3 1.608,37
4 1.466,55
5 1.396,20
6 1.330,19
7 1.258,74

Retribuzione per i lavoratori di società che operano nei porti 
Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale verranno retribuite solo le ore effettivamente lavorate.
A partire dal 1° gennaio 2023 la retribuzione non potrà essere inferiore a n. 20 turni mensili, per i quali sarà garantita la normale retribuzione.
La garanzia retributiva minima mensile, in caso di ferie, festività retribuite, permessi retribuiti, infortunio e malattia (in questi casi da intendersi al netto dei primi tre giorni), concorrerà fino al raggiungimento dei turni mensili. Eventuali giorni di sciopero ridurranno in pari percentuale la garanzia retributiva minima mensile.
Resta inteso che il lavoratore maturerà per intero TFR, ferie, 13ma e 14ma.

Approvato il Milleproroghe 2023: le novità in materia di lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che sul versante del lavoro prevede tra l’altro l’ampliamento della platea delle imprese ammesse all’istituto (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 dicembre 2022).

Il Governo ha dato l’ok al decreto legge cosiddetto Milleproroghe 2023, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Sul versante del lavoro, il provvedimento prevede la proroga per il biennio 2024-25 del contratto di espansione e, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, l’ampliamento della platea delle imprese ammesse e la riduzione da 1.000 a 500 della soglia occupazionale necessaria per la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni. In particolare, qualora il datore di lavoro effettui almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opererà per ulteriori dodici mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto i 35 anni, l’ulteriore riduzione opererà per ulteriori 24 mesi.

Viene poi prorogato l’intervento che prevede la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Estesa a tutto il 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari.

Si proroga al 31 marzo 2023, entro un limite di spesa, il termine di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e relativo ai periodi di CIGS concessi per l’anno 2022.

Viene prorogato  fino al 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi riferiti alle gestioni previdenziali dei pubblici dipendenti e si differisce al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni che abbiano instaurato rapporti di co.co.co sono tenute a versare i contributi per la gestione separata.

Viene, infine, consentito consente alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, nelle more del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al RUNTS.

Milleproroghe 2023: le novità sul piano fiscale

Tra i provvedimenti la proroga di altri sei mesi per la presentazione della dichiarazione IMU da parte di alcuni enti e l’esenzione anche per il 2023 dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera Sanitaria (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 dicembre 2022).

Il decreto legge Milleproroghe 2023, approvato dal Consiglio dei ministri, prevede anche diversi interventi sul piano fiscale. Innanzitutto, si proroga di ulteriori sei mesi, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali, ovvero gli enti assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr.

Esteso anche per il 2023 il regime di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, nell’ambito delle disposizioni dedicate alla trasmissione dei dati sulle vendite di beni alle quali si applica l’IVA, si differisce, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza del termine per l’applicazione dell’obbligo dell’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, all’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e alle relative imposte esclusivamente attraverso strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, inclusi i POS.

Infine, si proroga anche al 2023 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica assicurata dal Ministero dell’interno tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residenteANPR.