Nuovo modello di avviso di intimazione


Approvato il nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439455)

L’espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data della predetta notifica.
La notifica del suddetto avviso va effettuata anche nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento e degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle entrate.
L’avviso di intimazione può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri dell’atto innanzi all’autorità giurisdizionale competente per l’atto indicato nell’avviso e di cui si intima l’adempimento.
La legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo, tra l’altro, la nuova denominazione delle commissioni tributarie con effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.
In particolare gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.
Con il provvedimento in oggetto si procede pertanto a sostituire il riferimento alle Commissioni tributarie contenuto nel modello di avviso di intimazione con l’attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria nonché ad adeguare il logo dell’agente della riscossione.


Procedura di ricostituzione indennità di frequenza per invalidità civile sospese

Con il Messaggio 30 novembre 2022, n. 4315, l’Inps ha attivato il processo automatizzato per il ricalcolo delle indennità per l’invalidità civile di frequenza scolastica sospese nel periodo estivo.

Fino ad oggi, per il ricalcolo delle indennità di frequenza sospese nel periodo estivo, erano necessari una serie di adempimenti a carico del cittadino e l’intervento dell’operatore della Struttura territoriale INPS competente per la verifica della documentazione prodotta e il ricalcolo della prestazione, con la conseguente estensione delle tempistiche per la chiusura dell’istruttoria.
Il nuovo processo automatizzato prevede l’accentramento del procedimento amministrativo, senza intervento alcuno da parte del cittadino che viene sgravato dall’onere di attestare la frequenza scolastica attraverso la presentazione della domanda di ricostituzione della pensione e senza interventi da parte delle Strutture territoriali.


La procedura di ricalcolo automatizzato delle indennità di frequenza è attivato per l’anno scolastico 2021/2022 ed è articolato nelle seguenti fasi:
1. estrazione dei dati relativi ai minori titolari di indennità di frequenza sospesa;
2. acquisizione d’ufficio delle informazioni relative alla frequenza scolastica attraverso colloquio informatico con il Ministero dell’Istruzione e del merito;
3. ricalcolo della prestazione;
4. notifica dell’avvenuto ricalcolo della prestazione.
Inoltre, ai fini del riconoscimento della prestazione, il sistema esegue centralmente i seguenti controlli automatici volti ad accertare che il titolare della prestazione:
– non sia deceduto;
– sia frequentante;
– non sia titolare di un’altra prestazione di invalidità civile;
– abbia un tutore o rappresentante legale;
– sia residente in Italia.

Docenti e reiterazione illegittima dei contratti a termine: niente risarcimento in caso di stabilizzazione


Nel settore scolastico, l’immissione in ruolo costituisce una misura alternativa idonea a sanzionare e cancellare l’illecito comunitario realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 24 novembre 2022, n. 34660.


La Suprema Corte ha confermato la sentenza dei giudici del gravame che avevano accolto l’appello del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e respinto la domanda proposta dai docenti ricorsi in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente ad illegittimità dei contratti a termine stipulati con l’amministrazione.


La Corte distrettuale, nella specie, aveva posto a fondamento della decisione la circostanza che i docenti in questione risultavano assunti in ruolo già nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di una serie di contratti a termine della durata superiore a tre anni; pertanto, la domanda di condanna del Ministero al risarcimento del danno non era fondata perché veniva in rilievo un rapporto ormai stabilizzato, mancando la prova di un danno diverso ed ulteriore, atteso che l’amministrazione non aveva impugnato la statuizione del giudice di primo grado in ordine al riconoscimento dell’anzianità pregressa.


I docenti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, censurandola per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in punto di risarcimento da abuso di contratti a termine.


Tale doglianza è stata ritenuta infondata dal Collegio, che ha richiamato sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel settore scolastico, l’immissione in ruolo rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l’illecito comunitario, realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato su posti in organico di diritto.
I Giudici di legittimità non hanno mancato di rilevare, inoltre, che tale immissione in ruolo è stata riconosciuta quale misura idonea ed adeguata anche dalla Corte di Giustizia, giacchè l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito nella Direttiva 1999/70/CE, non impone agli Stati membri di prevedere un diritto al risarcimento del danno, in aggiunta alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Fisco: invio comunicazione per promozione adempimento spontaneo


Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta italiani (Agenzia delle entrate – Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439255).

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a partire dal periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, nonché i dati relativi ad eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta di cui all’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Al contribuente sono rese disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare le possibili anomalie.
L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti – ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI PEC), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il contribuente, anche avvalendosi di un intermediario, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
I dati e gli elementi sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa di supporto all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati dell’Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera includono:
– la tipologia di reddito percepito;
– la denominazione del soggetto estero che ha corrisposto gli emolumenti;
– l’ammontare dei redditi esteri percepiti;
– lo Stato estero che ha trasmesso l’informazione.