Chiarimenti dal Fisco sui PIR alternativi per operazioni di cartolarizzazione immobiliare


L’ammissibilità, nell’ambito dei PIR Alternativi degli strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione, dunque, discende dalla circostanza che il sottostante l’operazione di cartolarizzazione è rappresentato da crediti delle imprese obiettivo della misura agevolativa (Agenzia delle Entrate – risposta 25 novembre 2022 n. 577).

La Legge di bilancio 2017 ha previsto un regime di non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi di capitale e diversi, percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori di attività d’impresa, nonché dagli enti di previdenza obbligatoria (cd. Casse di Previdenza) e dalle forme di previdenza complementare (cd. Fondi pensione) derivanti da investimenti operati tramite PIR che rispettino le caratteristiche espressamente previste dalla normativa.
Come chiarito nella circolare n. 19/E del 2021, l’obiettivo perseguito dal legislatore attraverso l’introduzione del PIR Alternativo è quello di utilizzare il risparmio come risorsa finanziaria della collettività indirizzandolo su investimenti illiquidi al fine di assicurare risorse, in termini di capitali, al settore delle piccole e medie imprese.
Si tratta, infatti, come dichiarato nella relazione illustrativa, di una misura di carattere strutturale volta a incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei PIR di convogliare risparmio privato verso il mondo delle piccole e medie imprese.
Come noto, per la costituzione di un PIR Alternativo occorre rispettare i seguenti vincoli di investimento:
– per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, almeno il 70% del valore complessivo del PIR deve essere investito, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
– gli strumenti finanziari, oggetto dell’investimento di cui sopra, dovranno essere emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia, con imprese residenti in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE). Sia le imprese residenti nell’UE che quelle residenti in Stati SEE devono avere una stabile organizzazione in Italia;
– le imprese, oggetto degli investimenti, devono essere diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
– gli investimenti possono essere rappresentati anche da prestiti e crediti erogati alle predette imprese.


Relativamente alla possibilità di includere tra gli investimenti qualificati anche quelli rappresentati da prestiti e crediti, nel paragrafo 2 della circolare n. 19/E del 2021 è stato precisato che possono essere immessi all’interno del PIR anche Asset Backed Securities (ABS) emesse da special purpose vehicle di cartolarizzazione di crediti di imprese fiscalmente residenti in Italia e/o di imprese residenti in Stati membri UE o in Stati SEE aventi una stabile organizzazione in Italia.
A tale proposito si osserva che, nel medesimo paragrafo del documento di prassi citato, viene prima chiarito che le somme o i valori conferiti nel piano nell’ambito della quota obbligatoria possono essere destinati anche “indirettamente” agli investimenti qualificati che caratterizzano ciascuna tipologia di PIR.
Pertanto, ai fini della valorizzazione nell’ambito degli investimenti qualificati detenuti nel PIR, anche degli investimenti effettuati indirettamente, rileva l’investimento sottostante (i.e. look through).


In tale contesto, attraverso l’investimento in titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione si persegue la finalità di convogliare le risorse finanziarie, immesse nei PIR Alternativi, alle imprese obiettivo della misura agevolativa tramite fonti di finanziamento, ulteriori rispetto agli strumenti finanziari, quali l’investimento in prestiti e crediti delle predette imprese.
Al riguardo, come già anticipato, deve trattarsi di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese target), in quanto la misura tende ad indirizzare gli investimenti verso le imprese di minori dimensioni.
L’ammissibilità, nell’ambito dei PIR Alternativi degli strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione, dunque, discende dalla circostanza che il sottostante l’operazione di cartolarizzazione è rappresentato da crediti delle imprese obiettivo della misura agevolativa.
Nel caso di specie, considerato che l’oggetto dell’investimento della società di cartolarizzazione immobiliari non è costituito da crediti di imprese target, ma dai proventi derivanti dalla titolarità dei beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali immobiliari in capo alla medesima società di cartolarizzazione, i titoli emessi da società di cartolarizzazione immobiliare possono essere inclusi nella quota libera del 30% del valore complessivo del patrimonio investito nel PIR.


Riaprono gli sportelli per gli incentivi al settore automotive


Nuove domande dal 29 novembre per i Contratti di sviluppo e gli Accordi di innovazione. (MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY – Comunicato 25 novembre 2022)

Dal 29 novembre le imprese della filiera potranno infatti richiedere le agevolazioni a valere sui Contratti di sviluppo e sugli Accordi per l’innovazione.
Le iniziative agevolabili dovranno riguardare temi come la riduzione delle emissioni, l’alleggerimento dei veicoli, lo sviluppo di nuovi sistemi e componenti, nonché le infrastrutture per il rifornimento e la ricarica.
In particolare, sono oltre 320 milioni di euro le risorse a disposizione per sostenere i Contratti di sviluppo, che promuoveranno programmi di investimento di grandi dimensioni e di particolare rilevanza strategica e innovativa.
Le domande di agevolazione andranno presentate a Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero.
Gli Accordi per l’innovazione mettono invece a disposizione del settore automotive, con la nuova finestra del primo sportello, risorse finanziarie pari a circa 200 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere nuovi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella filiera.
Le proposte vanno presentate al Ministero attraverso la piattaforma messa a disposizione da Mediocredito Centrale, soggetto gestore degli Accordi.

Valorizzazione campi “Pat” e “Voce di tariffa” Inail per la procedura di lavoro agile


Si forniscono indicazioni sulla valorizzazione campi “Pat” e “Voce di tariffa” Inail per la procedura di lavoro agile (Ministero lavoro, comunicato 25 novembre 2022).

Relativamente alla comunicazione di lavoro agile, è richiesta la valorizzazione dei campi “Pat Inail” e “Voce di tariffa Inail” anche alle Amministrazioni statali (per le quali l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita con la forma della Gestione per conto dello Stato) e ad altri soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria, ma con forme speciali non gestite direttamente da Inail o altri Enti.
Le regole della procedura prevedono che per i soggetti sopra indicati, nella sezione “Rapporto di lavoro”, nella quale vengono comunicati i dati relativi alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro, il campo “Pat Inail” possa essere valorizzato con i seguenti codici: 99992000 Ministeri; 99990000 Ditta Estera; 99990001 Studi Professionali/Altro.
Nell’ipotesi di ditta di nuova costituzione, alla quale quindi l’Inail non ha ancora attribuito un numero di Pat può essere inserito eccezionalmente il codice “00000000” indicante “in attesa di codice Pat”. Allo stesso modo, in merito al campo “Voce di tariffa”, ai medesimi soggetti è già consentito l’inserimento in procedura del codice “0000”.
I datori che assolvono all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori, con un soggetto diverso da Inail, come Inpgi o Enpaia, nella comunicazione di smart working devono essere inseriti i valori “000000000” nel campo “Pat Inail” e “0000” nel “Voce di tariffa Inail”.

Grafica-Editoria: prorogata l’iscrizione al Fondo “Salute Sempre”

Firmato il 26/10/2022, tra ASSOGRAFICI, AIE, ANES e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, l’accordo per la proroga dell’iscrizione automatica al Fondo sanitario “Salute Sempre”

Premesso che


Il CCNL 19 gennaio 2021, in scadenza a dicembre 2022, prevede che per gli anni 2021 e 2022 siano iscritti automaticamente al Fondo Salute Sempre tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato disciplinati dal CCNL che non beneficino delle forme di assistenza sanitaria integrativa complessivamente equivalenti a quelle erogate dal Fondo.

Si concorda


di prorogare l’iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, confermando che i relativi valori, e quelli di eventuali prolungamenti, saranno ritenuti parte integrante dei miglioramenti economici che dovessero discendere dal rinnovo del CCNL. Per lo stesso periodo le aziende, in aggiunta al contributo di propria competenza, si faranno carico del pagamento della quota del contributo del 30% a carico del lavoratore. Sono escluse dall’obbligo dell’iscrizione e del relativo versamento al Fondo Salute Sempre le sole aziende, che prima dell’iscrizione al fondo-avessero già in essere forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero.solo alcune categorie di lavoratori, l’esclusione dall’obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori.