Edili Industria Udine: accordo integrativo

Firmato il 5/8/2022, tra l’ANCE Udine e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLE-CGIL, il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo per la Provincia di Udine, condecorrenza 1/9/2022 – 31/8/2024

Le Parti concordano quanto segue.


EVR
L’elemento variabile della retribuzione è in linea con quanto previsto dal vigente CCNL e dal vigente CCPL e resta fissato al 4%.


Trasferta modalità A)
Le Parti concordano un incremento delle indennità di trasferta come di seguito specificato:


All’operaio comandato a prestare temporaneamente la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del Comune nell’ambito del quale è stato assunto, verrà riconosciuta indipendentemente dalla qualifica posseduta, una indennità – per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e/o per ogni ora di lavoro ordinaria effettuata nelle predette condizioni – quantificata come di seguito specificato.


Dal 1° settembre 2022:


a) euro 16,40 lordi/giorno (pari a X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione;


b) euro 19,90 lordi/giorno (pari a € X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione;


e) euro 24,70 lordi/giorno (pari a X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione:


d) euro 27,60 lordi/giorno (pari a € X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 30 km da confini territoriali del comune di assunzione.


L’indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13ma mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che, per la loro determinazione, le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né avrà rilevanza sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all’art. 2120, co. 2, c.c. – escludono espressamente l’incidenza.
Ai soli fini dell’applicazione dell’istituto della trasferta, le parti ribadiscono che non si configura come decadenza dal riferimento al cantiere di assunzione l’eventuale licenziamento seguito da immediata assunzione in altro cantiere della stessa impresa, ricomprendendo in tale termine anche l’eventuale breve lasso di tempo connesso con l’espletamento delle pratiche relative all’assunzione del lavoratore.

Trasferta Modalità B
Le parti convengono, allo scopo di rendere il più possibile attinente alla tipologia del territorio la disciplina della trasferta, di consentire le seguenti alternative alla modalità sopra descritta.
Relativamente alle imprese che abitualmente operano con pernottamento dei lavoratori, è consentita l’applicazione della seguente disciplina contrattuale. Sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano temporaneamente la loro opera in cantieri posti al di fuori del comune ove l’impresa ha sede legale e/o eventuali sedi secondarie e centri operativi aventi carattere di stabilità. Agli stessi competerà un importo a titolo di indennità di trasferta per ogni effettiva giornata di lavoro prestato nelle condizioni sopra descritte secondo le seguenti modalità:


Dal 1° settembre 2022:


a) euro 16,40 in caso di rientro giornaliero


b) euro 19,18 in caso di rientro settimanale


c) euro 26,16 in caso di rientro quindicinale


d) euro 32,36 in caso di rientro trisettimanale


e) euro 35,00 in caso di rientro mensile o maggiore.


L’indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13a mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né avrà rilevanza sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all’art. 2120 co. 2, c.c. – escludono espressamente l’incidenza.
Le parti convengono che ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta la sede abituale di lavoro verrà identificata con la sede dell’impresa.
Resta inteso che le imprese dovranno comunicare alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali la definizione della modalità di trasferta B) applicata ai lavoratori. Le OO.SS. firmatarie potranno richiedere l’effettuazione di un esame congiunto presso la sede provinciale dell’Ance.


Trasporto
Dal 1° settembre 2022, qualora l’operaio fosse comandato a lavorare presso una sede o un cantiere diversi da quelli previsti dal contratto di assunzione, se utilizza un proprio mezzo, avrà diritto ad un rimborso pari a euro 0,20 al km o al rimborso del biglietto se utilizza mezzi pubblici (a fronte della presentazione dei relativi documenti giustificativi: biglietto corriera, treno ecc.).


Servizio mensa
Ferme restando le altre disposizioni sancite nell’art. 12 del CCPL 14 dicembre 2006, con decorrenza dal 1° settembre 2022, l’importo lordo dell’indennità sostitutiva di mensa viene fissata in euro 10,00 lordi, ferma restando l’esclusione della partecipazione dei lavoratori dipendenti al costo.


Malattia – Carenza
Come previsto dall’accordo territoriale del 3 agosto 2012, per le malattie da 1 a 6 giorni, dal secondo al terzo giorno, verrà integrata la retribuzione al 100% della normale retribuzione, per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, per i lavoratori che nel corso dell’anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 4 volte per eventi dovuti a malattia.


Detta integrazione verrà anticipata dall’impresa ed assolta dalla Cassa Edile in relazione alla contribuzione versata mediante conguaglio con i versamenti correnti.

Assegno di invalidità maturato in regime di contribuzione internazionale: traformazione in pensione


La regola della totalizzazione, prevista dall’art. 9, par. 1, della Convenzione italo – svizzera del 14.12.62 deve ritenersi applicabile anche alla pensione di vecchiaia da trasformazione dell’assegno di invalidità. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 3 novembre 2022, n. 32379.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva negato alla titolare di assegno di invalidità maturato in regime di contribuzione internazionale il diritto alla pensione di vecchiaia in regime autonomo anziché in regime di contribuzione internazionale, ritenendo non applicabile l’art. 1 co. 10, L. n. 222/84.
L’assegno di invalidità percepito dalla ricorrente si basava su contributi versati in parte in Italia e in parte in Svizzera e senza questi ultimi la stessa non avrebbe avuto diritto al conseguimento dell’assegno in regime autonomo.


I Gudici di legittimità preliminarmente hanno richiamato l’ art. 9, par. 1, della Convenzione italo – svizzera del 14.12.62, secondo cui, quando, in base ai soli periodi d’assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana, un assicurato non può far valere un diritto ad una prestazione per l’invalidità, la vecchiaia o i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera sono totalizzati con i periodi compiuti nell’assicurazione italiana per l’apertura del diritto alle suddette prestazioni.
La citata norma, applicabile ratione temporis, introduce, dunque, la regola della totalizzazione sia per le prestazioni di invalidità sia per quelle di vecchiaia, ove la prestazione non possa essere ottenuta in base ai soli periodi d’assicurazione compiuti secondo la legge italiana.


Ebbene, il diritto alla pensione, nel caso di specie, non era attribuito alla ricorrente per effetto della legge italiana, e in particolare in base al solo art. 1, co. 10 L. n. 222/84; la legge italiana, difatti, considera quale presupposto del diritto alla pensione, oltre alla contribuzione figurativa, il diritto all’assegno di invalidità e quest’ultimo non era sorto in base alla sola legge italiana, non avendo il periodo lavorato in Italia fatto maturare la necessaria contribuzione.
Sulla base di tali presupposti, la Cassazione ha evidenziato che la regola di totalizzazione richiamata deve ritenersi applicabile anche alla pensione di vecchiaia da trasformazione dell’assegno di invalidità, nel senso che non può dirsi sorto il diritto alla pensione di vecchiaia in base al periodo equivalente al periodo d’assicurazione compiuto tutto secondo la legge italiana, quando tale pensione derivi da trasformazione della prestazione di invalidità e il diritto a tale prestazione non poteva essere fatto valere in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo la legge italiana.
 


Vendita irregolare di autovetture: raddoppio dei termini di accertamento


La Corte di Cassazione, con sentenza 03 novembre 2022 n. 32464 è intervenuta sull’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento in caso di vendita irregolare di autovetture.

Secondo il testo vigente pro-tempore, ai fini della tempestività dell’accertamento, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331, c.p.p. per uno dei reati previsti dal DLgs n. 74/2000, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
Ora, in base all’art. 43, co. 3, D.P.R. n. 600/1973, applicabile ratione temporis, ciò che rileva, ai fini del raddoppio dei termini, è unicamente la sussistenza dei presupposti per l’obbligo di denuncia a carico del pubblico ufficiale che ravvisi i presupposti del reato, non rilevando né l’eventuale mancata denuncia, né l’archiviazione della stessa, né il successivo esercizio dell’azione penale, né, ancora, l’eventuale decisione di proscioglimento, assoluzione o condanna.
Nel caso di specie, per quanto risultante dagli avvisi di accertamento e dal P.V.C., era astrattamente configurabile il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti” (art. 2, DLgs n. 74/2000), per il quale non sono previste soglie di punibilità.
A riguardo, è applicabile il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43, co. 3, D.P.R. n. 600/1973. Né a diversa conclusione può pervenirsi dopo le modifiche apportate dall’art. 2, DLgs n. 128/2015, che ha introdotto un nuovo periodo al predetto art. 43, co. 3, DPR n. 600/1973, in base al quale il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in ci è compresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, posto che tale norma si applica solo agli accertamenti notificati a partire dall’entrata in vigore di tale decreto legislativo (2 settembre 2015) e, in base all’art. 2, co. 3, DLgs n. 128/2015, sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Invalidità civile: sospensione per assenza a visita


L’Inps rende noto il rilascio, nella procedura “Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale”, della funzionalità per la gestione automatizzata dei soggetti convocati a visita che risultino assenti (Messaggio 8 novembre 2022, n. 4029).


 


Qualora il soggetto regolarmente convocato a visita di verifica straordinaria ITML non si presenti, è prevista la possibilità di inserire manualmente, a cura dell’operatore sanitario o del medico, la sospensione per assenza a visita.
Nei casi in cui non venga inserita l’assenza a visita e non sia presente a sistema il verbale di visita, l’assenza sarà comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo giorno dalla data di convocazione.
La registrazione dell’assenza a visita in procedura determina l’immediata e automatica temporanea sospensione della prestazione sul “Data Base Pensioni”.
Successivamente l’interessato riceve una comunicazione, generata in procedura ITML, con l’avviso dell’avvenuta sospensione e con l’invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell’assenza.
Nell’ipotesi in cui le argomentazioni prodotte siano ritenute idonee a giustificare l’assenza, riprende l’iter di verifica con la comunicazione di una nuova data di visita medica.
Diversamente, qualora il soggetto non produca nessuna giustificazione ovvero la stessa non sia valutata idonea, allo scadere dei termini previsti si provvede alla revoca definitiva del beneficio economico dalla data di sospensione.