INPS: ulteriori chiarimenti sull’esonero 1,2%


L’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022 (Messaggio Inps 7 novembre 2022, n. 4009).


Laddove nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 i datori abbiano erogato ratei di 13° inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”.
L’Inps precisa che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.
I datori, qualora non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.
I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero, sul codice “L024″il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2 per cento in alternativa all’0,8 per cento, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.
A seguito di segnalazioni ricevute relative alla possibile erogazione della tredicesima mensilità su mesi diversi da dicembre, si fa presente che il codice causale “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.
Per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici alla Gestione pubblica, cessati/sospesi nel periodo da gennaio 2022 a giugno 2022, ai quali dopo la cessazione, ovvero in costanza della condizione di sospensione, venga erogata la tredicesima mensilità a partire dal mese di luglio 2022, si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 5, sull’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione/sospensione, indicando uno dei Codici Recupero previsti per il periodo suddetto relativi alla tredicesima mensilità, cioè il Codice Recupero “30” o “31”.
In questi casi è consentita l’esposizione dell’importo dello sgravio nella misura del 2%.

Giovani lavoratori: informazioni personalizzate sui servizi Inps

In attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’Inps ha attivato un sistema di comunicazione personalizzata e approfondita con QR-Code per giovani lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato (Messaggio 07 novembre 2022, n. 3993)

Attraverso l’utilizzo di un QR-Code comunicato direttamente all’interessato l’Inps consente ai giovani lavoratori neoassunti nel settore privato l’accesso a informazioni personalizzate.
In particolare, a un campione di lavoratori neoiscritti nel mese di luglio 2022 al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), compresi nella fascia d’età dai 18 ai 30 anni, l’Istituto invierà una lettera con la richiesta di inquadrare il QR-Code in essa contenuto per aprire lo spot della campagna di informazione.
Si tratta di un breve video in cui Cody (un avatar animato) illustra brevemente al lavoratore i servizi INPS che lo possono riguardare. Al termine del video l’avatar (Cody) suggerisce di aprire il link relativo alla guida illustrativa dei diversi servizi INPS di maggiore interesse.
La guida interattiva con i relativi link ai contenuti del portale è accessibile altresì dal menu della home page del portale www.inps.it, seguendo il percorso “Inps Comunica” / “Video personalizzati e Guide interattive” / “Guide Interattive”.
La guida può essere salvata come contenuto preferito nella bacheca di MyINPS, cliccando sull’icona del cuore presente in basso.

Fisco: le regole sulla nuova disciplina del welfare aziendale


Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. Il decreto Aiuti-bis, infatti, ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (Agenzia delle entrate – Circolare 04 novembre 2022, n. 82).

Nuova disciplina del welfare aziendale

L’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), dispone, soltanto per il periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Quest’ultima disposizione prevede, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, la non concorrenza al reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, nel limite di euro 258,23, nonché, in caso di superamento di quest’ultimo, l’inclusione nel reddito imponibile dell’intero ammontare e non solo della quota eccedente il medesimo limite.

Ambito applicativo

In merito all’ambito soggettivo, l disposizione del citato art. 12 si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.
I fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
In relazione all’ambito oggettivo, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, deve intendersi modificata la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, del TUIR come segue:
– sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
– il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR , nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche

Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Al riguardo, la circolare n. 35/E del 2022 spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.


Superamento del limite massimo e relativa tassazione

Per l’anno 2022 l’incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600.

Ambito temporale

Atteso che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).
Infatti, in base al principio di cassa, che presiede alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi.
In tema di benefit erogati mediante voucher è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Rapporto con il bonus carburante

Il predetto regime dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, limitato all’anno di imposta 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
Ne consegue che, a seguito della modifica intervenuta al regime dell’articolo 51, comma 3, in commento, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Inoltre, atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Tale regola di carattere generale si intende applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit. Ne consegue che l’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato”, deve ritenersi superata, nel senso che in luogo del prelievo sostitutivo troverà applicazione la tassazione ordinaria, fermi restando tutti gli altri chiarimenti e le esemplificazioni resi nel medesimo documento di prassi.
In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle due norme in commento (euro 600 per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.


Niente bonus per gli investimenti in campagne pubblicitarie tramite agenzie di pubblicità


Nel caso in cui l’investimento in pubblicità agevolato venga realizzato attraverso un intermediario, come un’agenzia pubblicitaria, la fruizione dell’agevolazione, prevista dall’articolo 57-bis, D.L. n. 50/2017, è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute per la pubblicità (Agenzia Entrate – risposta 04 novembre 2022 n. 548).

L’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, conv. dalla L. n. 96/2017 riconosce per l’anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, … un contributo, sotto forma di credito d’imposta, al verificarsi delle condizioni, nei termini e nelle misure previste dalla norma istitutiva e di attuazione dell’agevolazione.


L’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti operati negli anni successiva al 2018, fino al 2023 in relazione ai medesimi soggetti ivi contemplati.


Inoltre, con le faq pubblicate sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato precisato che:


– le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso;


– sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità;


– nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.


In considerazione di quanto sopra descritto, nell’ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento di cui al cit. art. 57- bis, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione dell’agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Restano, dunque, in ogni caso esclusi il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.