Genitori lavoratori separati o divorziati: contributo per garantire l’assegno di mantenimento


Definite le modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento (DPCM 23 agosto 2022).


La misura in parola spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori nonchè dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi in conseguenza dell’emergenza COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.
Detta misura è erogata solo nei confronti dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno successivamente all’8 marzo 2020.
Per individuare i criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di euro 8.174,00.
Il contributo è erogato solamente ai genitori che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza.
La misura in questione è corrisposta in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, fino a concorrenza di euro 800,00 mensili, e per un massimo di 12 mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse del medesimo fondo.
Nel dettaglio, la procedura di accesso al contributo del Fondo è attuata, su istanza del soggetto beneficiario, mediante avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sul sito istituzionale www.famiglia.gov.it
L’istanza deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione concernente le generalità e i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale, l’importo dell’assegno di mantenimento di cui e’ titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato, se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione della sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente; il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualità per la quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell’anno 2021; la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’inadempienza e l’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attivita’ lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge; l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica.
 

Indicazioni operative per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio

L’Inps fornisce ulteriori indicazioni riguardo alle disposizioni per la conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza introdotte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (Circolare 27 ottobre 2022, n. 122)

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha introdotto a decorrere dal 13 agosto 2022 disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
L’Inps fornisce indicazioni operative, tra l’altro, in ordine al congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi (a prescindere dal numero di figli nati).
Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo a quello di maternità.
Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi:
– i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo;
– i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo.
Per entrambe le categorie è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo. Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto al congedo di paternità obbligatorio può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché sussistano le condizioni.
Il congedo spetta altresì ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, alle quali compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico.
Il congedo di paternità obbligatorio non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata, né ai padri lavoratori autonomi, compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo.


Sotto il profilo della durata il congedo di paternità obbligatorio è fruibile nelle sole giornate lavorative. In caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro l’Istituto provvede a pagare le giornate di calendario richieste dal lavoratore padre. La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non può essere frazionata a ore.
I periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.

ADOZIONE O AFFIDAMENTO


In caso di adozione nazionale, i periodi di astensione dal lavoro possono essere fruiti dopo l’ingresso in famiglia del minore ed entro i cinque mesi successivi. Nel caso di adozione internazionale, invece, i predetti periodi possono essere fruiti dal padre anche prima dell’ingresso in Italia del minore, analogamente a quanto previsto per il congedo di maternità, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, purché l’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifichi la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore padre.
In caso di affidamento o di collocamento temporaneo del minore, il padre affidatario o collocatario si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi successivi l’affidamento o il collocamento.
Per il caso di morte perinatale di minore adottato o affidato, il diritto al congedo di paternità obbligatorio sussiste se il decesso avviene nei ventotto giorni dalla nascita del minore e non dall’ingresso in famiglia o in Italia.

MISURA DELL’INDENNITÀ DI CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO


Per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Per retribuzione deve intendersi la retribuzione media globale giornaliera, con le specifiche già previste per alcune tipologie di lavoro:
– per i lavoratori domestici deve farsi riferimento alla retribuzione convenzionale in uso per la determinazione dei congedi di maternità e di paternità alternativo;
– per i lavoratori part-time e per i lavoratori intermittenti deve farsi riferimento alle indicazioni contenute negli specifici paragrafi della circolare n. 41/2006;
– per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato devono applicarsi le disposizioni contenute nell’articolo 59-bis, secondo comma, del T.U., nell’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, e successive modificazioni, e le indicazioni della circolare n. 182/2021;
– per i lavoratori agricoli a tempo determinato deve farsi riferimento alla retribuzione convenzionale prevista per gli agricoli, al pari di quanto avviene in relazione all’indennità di maternità e congedo di paternità alternativo.
L’indennità è corrisposta mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi con l’Istituto, salvo alcuni casi specifici in cui l’indennità è erogata direttamente dall’Istituto. Al riguardo, l’Inps precisa che i datori di lavoro agricolo possono compensare nei flussi mensili l’indennità di congedo obbligatorio anticipata ai lavoratori a tempo indeterminato (OTI).
L’indennità di congedo di paternità obbligatorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni è erogata direttamente dalle proprie Amministrazioni datrici di lavoro.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA


I padri lavoratori dipendenti del settore privato devono comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo di paternità obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore.
La comunicazione al datore di lavoro deve essere fatta in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Nel caso in cui l’indennità sia erogata direttamente dall’Istituto, i lavoratori padri devono presentare domanda telematica di congedo di paternità obbligatorio all’INPS.
Se la fruizione del congedo è nei due mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto.
I lavoratori dipendenti di pubbliche Amministrazioni devono presentare domanda al proprio datore di lavoro, non avendo l’Istituto competenza per i dipendenti di pubbliche Amministrazioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Le nuove disposizioni normative trovano applicazione per i casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti con la data del 13 agosto 2022, nonché nei casi in cui, sebbene la data effettiva del parto sia antecedente, il lavoratore padre si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo di paternità obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla Legge n. 92/2012.
Ecco alcuni esempi.


Esempio A): la data presunta del parto è il 10 settembre 2022, il padre può chiedere il congedo di paternità obbligatorio per un periodo di 10 giorni lavorativi nell’arco temporale tra il 13 agosto 2022 e il 10 settembre 2022 (ossia tra l’entrata in vigore del decreto legislativo e la data presunta del parto) oppure dalla data effettiva del parto ed entro i cinque mesi successivi.


Esempio B): la data presunta del parto è il 19 agosto 2022, il padre (che presta attività lavorativa dal lunedì al venerdì) può chiedere il congedo di paternità obbligatorio prima della nascita del figlio a decorrere dal 13 agosto 2022 fino alla data effettiva del parto, nonché per i cinque mesi successivi a tale data.


Esempio C): la data del parto è il 31 luglio 2022, il padre ha fruito di soli 2 giorni (8 e 9 agosto 2022) di congedo obbligatorio del padre di cui alla legge n. 92/2012. Nell’arco temporale tra il 13 agosto 2022 e il 31 dicembre 2022, può fruire dei residui 8 giorni a titolo di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001.


Esempio D): la data del parto gemellare è il 14 agosto 2022, il padre può fruire di 20 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, nell’arco temporale ricompreso tra il 13 agosto 2022 e il 14 gennaio 2023, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto.


Esempio E): la data del parto gemellare è il 5 luglio 2022, il padre ha fruito di soli 3 giorni (dal 6 all’8 luglio 2022) di congedo obbligatorio del padre di cui alla legge n. 92/2012. Nell’arco temporale tra il 13 agosto 2022 e il 5 dicembre 2022, può fruire dei residui 17 giorni a titolo di congedo di paternità obbligatorio riconosciuti dall’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001 per i casi di parto gemellare, per un totale di 20 giorni.

La trattenuta del contributo di solidarietà decisa autonomamente dalla Cassa di previdenza è illegittima

Esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza del 25 ottobre 2022, n. 31527.


La Corte di appello condannava la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire ad un commercialista in quiescenza il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione e non prescritta l’azione di restituzione soggetta al termine decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili.


La Cassa ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, tra i motivi, la non conformità a diritto della pronuncia resa dai giudici di merito in punto di prescrizione del diritto azionato dall’assicurato, ritenuta, in particolare, erronea l’applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale.


Le doglianze della Cassa sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte che ha, in primo luogo, ribadito che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore.


In materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati, come evidenziato dal Collegio, la prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato; pertanto, quando vi sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale.
Se il pensionato, come nel caso sottoposto ad esame, è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l’applicazione del medesimo, la differenza tra l’importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi pagabile e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria ex art. 2946 cod.civ..

Il codice tributo per il contrassegno dei prodotti con nicotina


Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti per la circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina (Agenzia delle entrate – Risoluzione 26 ottobre 2022, n. 63/E).

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti (art. 62-quater.1, comma 10, D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall’art. 3-novies, comma 2, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228).
Con nota prot. n. 404507 del 7 settembre 2022, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Accise – Tabacchi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dovute per la fornitura dei suddetti contrassegni.
Tanto premesso, è istituito il seguente codice tributo:
– “5481” denominato “Proventi derivanti dalla fornitura di contrassegni di legittimazione di cui all’articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “ente”, la lettera “M”;
– nel campo “provincia”, nessun valore;
– nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
– nel campo “rateazione”, nessun valore;
– nel campo “mese”, il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato “MM”;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.