Danno da straining: escluso in caso di accesa conflittualità col datore di lavoro


Le condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, non ricorrono qualora l’accesa conflittualità tra datore di lavoro e lavoratore non si sviluppi in condotte vessatorie. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 6 ottobre 2022, n. 29059.


La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per mobbing proposta nei riguardi di un Comune da una lavoratrice, già responsabile dei servizi finanziari e poi trasferita ai servizi sociali e cimiteriali.
La Corte territoriale, in particolare, aveva escluso la prova dell’intento lesivo del datore di lavoro, sostenendo che esso risultava incompatibile con l’esistenza di comportamenti asseritamente dannosi, ma ascritti a due diverse compagini amministrative, motivo per cui non era spiegabile il loro convergere in un medesimo atteggiamento persecutorio.
Quella emersa nel caso di specie era, piuttosto, un’ accesa conflittualità tra le parti, non trasmodata in condotta vessatoria.


La lavoratrice ha proposto ricorso per la cassazione della decisione, lamentando che, pur in mancanza di un intento persecutorio, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l’attuarsi di condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, da ricostruire anche in via presuntiva e comunque valutando il disagio lavorativo e il demansionamento quali fonti di danni non patrimoniali maturati in pregiudizio della dipendente stessa.


Il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione, la quale ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, secondo cui, nella fattispecie, doveva ritenersi accertata solo l’esistenza di un’ accesa conflittualità tra le parti non sviluppatasi in condotte vessatorie.


In tema di c.d. straining, come evidenziato dai Giudici di legittimità, l’obbligo datoriale di assicurare, anche ai sensi dell’art. 2087 c.c., un ambiente idoneo allo svolgimento sicuro della prestazione, potrebbe non escludere l’inadempimento se il lavoro si manifesti in sé nocivo per la connotazione indebitamente stressogena.
Nel caso in oggetto, tuttavia, il suddetto principio andava letto alla luce delle valutazioni di fatto della Corte di merito che avevano delineato soltanto una situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro, tali da non determinare una situazione di nocività.
Il rapporto interpersonale, difatti, specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa e tanto più in una situazione di difficoltà amministrativa, come quella emergente nel caso concreto, è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può determinare la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c., quando non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano.


In conclusione, l’esistenza di un disagio lavorativo, quale quello lamentato dalla lavoratrice in argomento, non era, dunque, decisiva, proprio perché le conclusioni assunte dalla Corte territoriale si fondavano su un giudizio di merito, non implausibile, giuridicamente corretto.

Italia Economia Sociale: dal 13 ottobre si può richiedere l’incentivo


L’incentivo del Ministero dello sviluppo economico rivolto alle imprese che svolgono attività di utilità sociale e di interesse generale riparte il 13 ottobre e si estende anche alle imprese creativo culturali.


(Invitalia – comunicato 12 ottobre 2022)

Le domande andranno presentate dalle ore 12.00 del 13 ottobre 2022 esclusivamente via PEC al Mise all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it sulla base della modulistica disponibile online.
Invitalia curerà sia il servizio di accompagnamento alla presentazione delle domande sia la valutazione dei progetti che avverrà in 60 giorni.
Per presentare la domanda e accedere ai fondi pubblici è necessaria la delibera di finanziamento da parte di una delle banche convenzionate con ABI – MISE – CDP, che attesti la capacità economico-finanziaria dell’impresa.
L’incentivo è attivo in tutta Italia e sostiene gli investimenti che hanno uno dei seguenti obiettivi:
– incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati
– inclusione sociale di persone vulnerabili
– valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, rigenerazione urbana e turismo sostenibile, nonché sostenibilità ambientale dell’attività di impresa
– salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio
In questa nuova fase la misura amplierà il proprio ambito di applicazione e tra le principali novità si segnalano:
– l’inclusione tra i soggetti beneficiari delle imprese sociali in qualsiasi forma costituite e delle imprese culturali e creative costituite in forma societaria
– la riduzione da 200.000 a 100.000 euro dell’importo minimo dei progetti finanziabili
– la concessione delle agevolazioni ai sensi del regolamento GBER, invece del regolamento de minimis
– il riconoscimento per tutti i progetti agevolati di un contributo a fondo perduto di importo compreso tra il 5% e il 20% delle spese ammissibili.


CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico


CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico



Firmato l’accordo economico per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini


L’accordo si applica dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2024 ai rapporti di lavoro in corso alla data di ottobre 2022 e instaurati successivamente.


In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni e per mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:



































































LIVELLI

PARAMETRI


AUMENTI

AUMENTI

NUOVI MINIMI

NUOVI MINIMI

Complessivo 01/10/2022 01/01/2023 01/10/2022 01/01/2023
VII 200 184,00 120,00 64,00 1.911,96 1.975,96
VI 180 165,60 108.00 57,60 1.720,46 1.778,06
V 150 138,00 90,00 48,00 1.433,98 1.481,98
IV 140 128,80 84,00 44,80 1.338,37 1.383,17
III 130 119,60 78,00 41,60 1.242,78 1.284,38
II 117 107,64 70,20 37,44 1118,50 1.155,94
I 100 92,00 60,00 32,00 955,99 987,99


Le parti convengono che il presente accordo sia immediatamente efficace unicamente per quanto qui previsto, senza che da ciò possa derivare una qualunque interruzione della trattativa sindacale nella più ampia condivisione della necessità di addivenire appena possibile alla sottoscrizione di un accordo di rinnovo integrale del contratto collettivo oggetto di trattativa.

Maggiorazione dell’indennità di presidenza per il personale del comparto della PCM


L’Inps fornisce istruzioni alle Strutture territoriali sulla valutazione nel TFS della maggiorazione dell’indennità di presidenza prevista per il personale del comparto della PCM (Circolare 11 ottobre 2022, n. 112).

In seguito all’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale CCNL 2006-2009) l’incremento di detta indennità viene attuato utilizzando una quota delle risorse del Fondo unico di Presidenza già destinata alla corresponsione dei compensi accessori.
La maggiorazione, inoltre, concorre alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita con il criterio del pro rata. La particolare modalità di valorizzazione della maggiorazione aveva indirizzato l’Istituto, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri, a sospendere la valutazione di tale incremento nel calcolo della prestazione.
Il Ministero del lavoro, riguardo all’articolo 24 del CCNL 2006-2009 e all’applicazione del criterio pro rata ai fini del TFS, ha precisato che, in linea con il parere espresso dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, “sembra non esservi alcun contrasto tra l’art. 24 CCNL 2006-2009 e l’art. 3 del DPR 1032/1973, per quanto attiene al sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ciò in quanto la base contributiva, cui lo stesso art. 3 del DPR 1032/1973 fa riferimento, è ben definita dall’art. 38 del medesimo decreto, il quale, al secondo comma, prevede espressamente che «concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale»”.
Dunque, considerato che tale indennità viene già valorizzata parametrata su 36 ore lavorative e non su 38, non si rinvengono motivi ostativi all’applicazione, nei termini previsti dal sistema pro-rata, della maggiorazione della predetta indennità, riconosciuta ex art. 24 CCNL 2006-2009 al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Ai fini della corretta applicazione della previsione contrattuale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i dipendenti destinatari del beneficio e che risultino cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale (CCNL 2006-2009), provvede a inviare alla Struttura territoriale INPS competente una scheda analitica, riportante il valore della maggiorazione alla data del 10 novembre 2009 (data di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale) e l’anzianità maturata durante il periodo di spettanza dell’incremento previsto, nonché l’importo lordo che sulla base dei due parametri indicati (maggiorazione e anzianità dal 10 novembre 2009) concorre a quantificare l’indennità di buonuscita nel rispetto del sistema del pro rata.