Firmato l’accordo economico per gli enti aderentin a Federcasa



 


Raggiunto l’accordo economico del contratto collettivo 2019-2021 per i dipendenti delle aziende, società e enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA.


Con decorrenza dalla data del 1° dicembre 2021, anche a integrale copertura del periodo trascorso a titolo di carenza contrattuale 2019-2021, in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021, la retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1 è incrementata dell’importo di Euro 65,00 lordi mensili, da riparametrare sulla base della scala applicata e a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende.



































































































LIVELLO

MINIMITABELLARI

PARAMETRO

65 Euro su B1

NUOVO 1 DICEMBRE 2021

Q1 3.134,44 220 105,93 3.240,37
Q2 2.700,91 190 91,48 2.792,39
AS 2.495,46 176 84,74 2.580,20
A1 2.287,54 162 78,00 2.365,54
A2 2.121,59 150 72,22 2.193,81
A3 1.951,35 138 66,44 2.017,79
BS 1.928,34 137 65,96 1.994,30
B1 1.873,97 135 65,00 1.938,97
B2 1.779,45 128 61,63 1.841,08
B3 1.685,47 121 58,26 1.743,73
C1 1.645,47 118 56,81 1.702,28
C2 1.584,64 114 54,89 1.639,53
C3 1.534,83 110 52,96 1.587,79
DS 1.528,83 108 52,00 1.580,83
D1 1.440,32 103 49,59 1.489,91
D2 1.391,88 100 48,15 1.440,03


Le parti convengono che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo sopra richiamato, saranno erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:


– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;


–  1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;


– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023;


Gli importi di cui sopra saranno indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021”, produrranno effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021 e saranno corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro part-time o full time effettivamente svolto.


Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di Dicembre 2022 per dare avvio alle trattative sul rinnovo contrattuale 2022-2024.


 


Una tantum


Le Parti confermano altresì in favore del personale in forza nelle aziende associate alla data di sottoscrizione del presente accordo, il riconoscimento di un importo Una Tantum.


Tale importo, da intendersi a integrale copertura del periodo trascorso anche a titolo di carenza contrattuale e ciò sino alla data di sottoscrizione del presente accordo, è pari a € 900,00 lordi, in relazione al parametro B1, detratta l’IVC già corrisposta dalle aziende, e sarà riparametrato sulla base della scala contrattuale applicata.


La somma una tantum sopra richiamata sarà riconosciuta unitamente alle competenze del mese di dicembre 2022.


L’importo a titolo di una tantum è privo di effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti e verrà corrisposto in misura frazionata/ridotta in relazione all’effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2021 e all’orario di lavoro part-time o full-time effettivamente svolto, ferma restando la necessaria presenza in servizio del personale al momento dell’erogazione



































































LIVELLO

PARAMETRO

Una Tantum 900 Euro su B1

Q1 220 1466,67
Q2 190 1266,67
AS 176 1173,33
A1 162 1080,00
A2 150 1000,00
A3 138 920,00
BS 137 913,33
B1 135 900,00
B2 128 853,33
B3 121 806,67
C1 118 786,67
C2 114 760,00
C3 110 733,33
DS 108 720,00
D1 103 686,67
D2 100 666,67

Rilancio delle attività di spettacolo dal vivo nella fase post pandemia


È stato emanato un Avviso pubblico diretto a promuovere e sostenere, nell’anno 2022, attività di spettacolo dal vivo – negli ambiti del teatro, della musica, della danza e del circo, a carattere professionale di produzione, programmazione e promozione per il rilancio culturale ed economico dei territori e delle attività nella fase post-pandemica. (Ministero della cultura – DM 05 ottobre 2022, n. 1348)

Possono presentare domanda di contributo gli organismi professionali, aventi sede legale in Italia, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, che non siano beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo per il triennio 2022-2024.
La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organismo proponente, deve essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 16 del 25 ottobre 2022, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line sulla piattaforma telematica della Direzione generale Spettacolo.
Al fine del ricevimento farà fede l’avviso di avvenuta ricezione da parte dell’Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica on-line.
La domanda di contributo deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’organismo, in cui quest’ultimo esplicita di non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione; di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
b) sintetica presentazione dell’organismo proponente;
c) progetto artistico, idoneo ad illustrare dettagliatamente le attività proposte;
d) preventivo economico-finanziario (bilancio) del progetto, con specifica esposizione del deficit (contributo richiesto).
Il progetto deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2022.
Potranno essere sostenuti progetti fino ad un valore massimo di euro 35.000. Il contributo non potrà comunque eccedere il deficit risultante dal bilancio di progetto presentato dall’organismo beneficiario.
Il progetto non deve comprendere attività finanziate, nell’anno di concessione del contributo, ad altro titolo dal Ministero della cultura.
L’erogazione del contributo è disposta successivamente all’invio alla Direzione generale Spettacolo di una relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto, comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto, da trasmettersi, inderogabilmente, entro le ore 16 del 31 gennaio 2023, con le stesse modalità previste per l’invio della domanda. La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.
La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all’attività sovvenzionata.
In sede di riscontro del rendiconto inviato dall’organismo proponente, nel caso in cui il contributo assegnato risulti a consuntivo superiore al deficit, lo stesso verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.
L’importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo superiore del 20 per cento rispetto al progetto presentato a preventivo.
Il Direttore generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del contributo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate.


Automotive: al via gli incentivi per lo sviluppo della filiera


Diventano operativi gli interventi agevolativi a favore della riconversione e lo sviluppo della filiera automotive in Italia. Il Ministero dello sviluppo economico, con due decreti del 10 ottobre 2022, ha infatti attivato gli sportelli finanziati con complessivi 750 milioni di euro, di cui 525 milioni per i Contratti di sviluppo e 225 milioni per gli Accordi per l’Innovazione.

Si tratta di una parte delle risorse del “Fondo automotive” (8,7 miliardi di euro i finanziamenti complessivamente stanziati dal Governo fino al 2030) destinati al sostegno e alla promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore attraverso l’insediamento di filiere innovative e sostenibili sul territorio nazionale.
In particolare, le imprese potranno richiedere le agevolazioni sia per i progetti già presentati – in questo caso gli sportelli verranno aperti dal 13 al 27 ottobre per i Contratti di sviluppo e fino al 27 ottobre per gli Accordi per l’Innovazione – sia per le nuove domande a partire dal 15 novembre per i Contratti di sviluppo e dal 29 novembre per gli Accordi per l’Innovazione.
Per la prima volta verrà inoltre applicata sui progetti relativi gli Accordi per l’Innovazione una modalità di ammissione in istruttoria non basata sull’ordine cronologico ma su una serie di parametri oggettivi, quali la solidità economico-finanziaria del soggetto proponente e la quota di spese del progetto in sviluppo sperimentale.


INPS: gestioni speciali dei lavoratori autonomi e decorrenza delle pensioni


L’Inps ha fornito indicazioni sulla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivideterminanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa (Circolare 7 ottobre 2022, n. 110).

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, a fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima, sicché, se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata.
Relativamente alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità dispone che qualora i requisiti per il diritto a pensione, “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.
L’operatività della predetta norma è stata, nel tempo, estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.
Il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In questi casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra.
Resta fermo che l’apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla data di maturazione dei prescritti requisiti e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito dell’intervenuta regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.


Per determinare la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, il requisito contributivo se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In tali casi, la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità (per la pensione di inabilità).