Bonus edilizi: chiarimenti sulle novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis


Forniti chiarimenti sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (D.l. n.115/2022), in particolare sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, nonché specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti. Fornite, anche, istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (Agenzia delle entrate – Circolare 06 ottobre 2022, n. 33/E).

Nello specifico, la circolare n. 33/E del 2022 fornisce precisazioni sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), fornisce, inoltre, una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.
La circolare in oggetto commenta, poi, le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
È prevista, inoltre, una finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
La circolare contiene anche indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello a una casella pec dedicata.


Trasferimento d’azienda: in caso di illegittimità il rapporto resta nella titolarità del cedente


7 ott 2022 In ipotesi di trasferimento d’azienda, ove venga accertata l’invalidità della cessione il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarità dell’originario cedente. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 4 ottobre 2022, n. 28824.


Un lavoratore, a seguito di declaratoria giudiziale di nullità della cessione del contratto di lavoro alla società cessionaria, otteneva in primo grado la condanna della società cedente al risarcimento del danno, pari al trattamento economico che lo stesso avrebbe dovuto percepire come dipendente, in ragione della prosecuzione del rapporto di lavoro con la cedente. La sentenza veniva, tuttavia, ribaltata dal giudice di appello che, a fondamento della sentenza di rigetto della pretesa del lavoratore, rilevava la circostanza che lo stesso aveva stipulato con la cessionaria un accordo transattivo in base al quale aveva accettato l’erogazione di un incentivo all’esodo, avendo raggiunto i requisiti pensionistici.


Il ricorso proposto dal lavoratore per la cassazione della sentenza d’appello è stato accolto dalla Suprema Corte la quale ha ricordato che soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi; circostanza, quest’ultima, che ricorre solo il presenza dei presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ. che consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto.
L’ unicità del rapporto viene invece meno qualora, come nel caso in questione, il trasferimento sia stato dichiarato invalido. Nel caso in cui, dunque, venga accertata l’invalidità della cessione, il rapporto con il destinatario della stessa deve considerarsi instaurato in via di mero fatto, con la conseguenza che le vicende risolutive dell’ultimo rapporto sono inidonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora esistente con il cedente. In tale ipotesi il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarità dell’originario cedente.
Pertanto, in caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa.


Inoltre, con riguardo alla risoluzione consensuale del rapporto con la cessionaria, i Giudici di legittimità hanno precisato che la transazione col terzo cessionario è res inter alios acta; non è, di contro, condivisibile l’argomentazione secondo cui, avendo dato le dimissioni dalla cessionaria, il lavoratore avrebbe fatto cessare quello stesso ed unico rapporto lavorativo che prima aveva con la cedente. Tale assunto si baserebbe, difatti, sull’erroneo presupposto dell’esistenza fra cedente, cessionario e lavoratori ceduti di un inscindibile rapporto plurisoggettivo che, alla luce di quanto specificato, deve invece ritenersi escluso.

Bonus acquisto prodotti energetici: cessione e tracciabilità


Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici (Agenzia delle entrate – Provvedimento 06 ottobre 2022, n. 376961)


 


Il legislatore ha recentemente emanato nuove disposizioni che riconoscono alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:
1) credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca (secondo trimestre del 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute;
2) credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
3) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
4) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 15% delle spese sostenute;
5) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
6) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.
I crediti d’imposta di cui ai punti 1 e 6 sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022; gli altri crediti d’imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023. In alternativa, ai sensi delle richiamate disposizioni, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
– il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
– in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
– il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini;
Inoltre, le richiamate disposizioni prevedono che:
– si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
– le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento in oggetto le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.
Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, con il presente provvedimento sono approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.

Chiarimenti dal Fisco sulle operazioni OSS


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 05 ottobre 2022 n. 493, ha fornito chiarimenti sulla modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non necessarie per la qualifica di esportatore abituale e ai fini del plafond

A riguardo, l’Agenzia delle Entrate già si è espressa con l’interpello n. 802/2021 in relazione all’applicazione dell’art. 74quinquies, co. 2, del decreto IVA per i soggetti che intendono avvalersi del plafond IVA di cui all’articolo 8, comma 2bis, del decreto citato.
In particolare, la questione prospettata riguarda la possibilità di avvalersi della dispensa dagli obblighi previsti dal Titolo II del decreto IVA per le operazioni OSS che, pur poste in essere da un soggetto qualificato come esportatore abituale, non siano dallo stesso utilizzate per la determinazione dei requisiti necessari ad acquisire detto status e considerate ai fini della quantificazione del plafond spettante.
Al riguardo, con il cit. documento di prassi, si è ammesso che un soggetto che abbia optato per l’applicazione del regime unionale OSS possa beneficiare, per le operazioni assoggettate a detto regime speciale, anche del regime nazionale previsto per gli esportatori abituali, laddove (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell’ambito del regime speciale unionale) continui ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.


Nei casi in cui, invece, come nella fattispecie descritta nell’istanza, le operazioni OSS non siano utilizzate ai fini del regime agevolativo nazionale, non tenendone conto per l’adozione dello stesso, non sarà necessario documentare le stesse anche in base alle regole nazionali.


Di conseguenza, il contribuente che non abbia fatturato e documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie potrà nondimeno avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto dallo stesso poste in essere nel periodo considerato.