Fondo clero: aggiornamento contributo 2021


6 ott 2022 Con la circolare del 3 ottobre 2022, n. 108, l’INPS ha reso noto l’aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo clero per l’anno 2021 e ha fornito le istruzioni relative alle modalità di pagamento.

Il contributo dovuto per l’anno 2021 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è stato determinato nella misura di 1.769,04 euro annui (294,84 euro bimestrali e 147,42 euro mensili); la detta somma resta provvisoriamente confermata anche per gli anni 2022, 2023 e 2024.


Gli iscritti al Fondo che provvedono autonomamente al versamento del contributo sono i seguenti:


– sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;


– ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale che ha esteso al culto di appartenenza le disposizioni della legge n. 903/1973;


– sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici autorizzati alla contribuzione volontaria.


Nel Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito istituzionale dell’Istituto sono disponibili le seguenti funzionalità:


– pagamento online “pagoPA”, tramite carte di pagamento (carte di credito/debito o carte prepagate) o addebito in conto corrente;


– visualizzazione e stampa dell’Avviso di Pagamento “pagoPA”;


– visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati tramite MAV/”pagoPA”.


Con la modalità Avviso di Pagamento “pagoPA” il pagamento può essere effettuato tramite canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), quali:


– agenzie della banca;


– home banking del PSP;


– sportelli ATM abilitati delle banche;


– esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema “pagoPA” (tabaccherie, ricevitorie, edicole, bar, farmacie e supermercati);


– Uffici Postali.

Resta confermata la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a cura dei seguenti soggetti:


– Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;


– le diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973 preveda l’adempimento unico.


I predetti pagamenti cumulativi dovranno essere effettuati esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni.


I bonifici provenienti da paesi”extra euro” dovranno essere indirizzati sul conto corrente che la medesima Direzione provinciale intrattiene con Casse di Risparmio dell’Umbria sulla filiale n. 00430 – “Terni Sede”.


Inoltre, per facilitare l’adempimento fuori del territorio nazionale, l’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero per i pagamenti a cui sono tenuti alle regolari scadenze.
I predetti soggetti potranno avvalersi del bonifico diretto in Tesoreria a condizione che richiedano un’autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni.
Con riferimento ai bonifici, sia di singoli iscritti che cumulativi, l’acquisizione dell’importo sarà possibile unicamente se nel campo “causale” sono presenti i seguenti dati:


1) la parola “CLERO”;


2) il codice fiscale del sacerdote o del ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;


3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).
In assenza dei predetti dati e – con esclusivo riferimento ai soli bonifici dei singoli iscritti – in assenza dell’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale di Terni, il pagamento non implementerà l’estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.
L’autorizzazione può essere chiesta a mezzo posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale Fondo.Clero@inps.it, oppure via PEC all’indirizzo direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it.

A ogni bimestre l’importo accertato in via amministrativa, e quindi dovuto all’Ente previdenziale, è determinato dalla sommatoria degli importi individuali dovuti, riferiti agli iscritti che negli archivi INPS risultano attivi (vale a dire non cessati, non percettori di prestazioni a carico del Fondo) alla medesima scadenza.
Con riferimento all’adempimento cumulativo, l’Ente specifica che la difformità tra atteso e versato non consente alla procedura di acquisizione e di assegnazione dei dati in estratto conto di intercettare le esclusioni/inclusioni all’origine del disallineamento tra i due importi, vale a dire per quali soggetti sia intervenuto il mancato versamento o per quali nuovi sacerdoti o ministri di culto sia stato ripristinato o attivato l’obbligo contributivo. Nell’impossibilità di ripartire il dato, la totalità degli iscritti interessati dall’adempimento cumulativo del bimestre risulterà priva di accredito in estratto conto.


La notifica del dovuto tramite lista presuppone, pertanto, che gli archivi siano aggiornati in tempo reale rispetto all’insorgere o al venire meno dell’obbligo assicurativo.


Si invitano, dunque, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche a comunicare con immediatezza alla Direzione provinciale di Terni i dati utili a determinare l’onere previdenziale, ossia nuove iscrizioni, variazioni e cessazioni.


Per consentire al soggetto tenuto al pagamento cumulativo di conoscere preventivamente il totale da versare all’INPS, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche dovranno inviare all’Istituto un file contenente tutte le modifiche riguardanti i propri iscritti (iscrizioni, cessazioni, ecc.) intervenute nel bimestre, entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale.
Aggiornati i propri archivi, entro il giorno 25 del medesimo mese, l’INPS trasmetterà all’Istituto centrale per il sostentamento del clero e alle confessioni acattoliche la lista della totalità degli assicurati attivi a quella scadenza e interessati dal pagamento cumulativo.


Il soggetto tenuto all’adempimento, ove non sussistano difformità con i dati in proprio possesso, predisporrà il pagamento dell’importo risultante. Diversamente, con immediatezza, il medesimo soggetto dovrà comunicare alla Direzione provinciale di Terni le variazioni da apportare sui dati incongrui. L’INPS, acquisiti gli adeguamenti nei propri archivi, elaborerà nuovamente l’elenco producendo la lista aggiornata quale titolo di nuovo accertamento amministrativo del bimestre con l’indicazione corretta del dovuto.

Le domande di rimborso dovranno essere gestite con distinta operazione amministrativa e contabile.
L’Istituto centrale per il sostentamento del clero o la confessione acattolica dovranno presentare apposita richiesta, anche cumulativa per più iscritti e per ciascun ministro di culto la richiesta dovrà essere motivata e suffragata da idonea documentazione.


In caso di richiesta di rimborso riferita a errato versamento di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, è sufficiente la sola motivazione e non anche la documentazione a sostegno. La Direzione provinciale di Terni provvederà all’istruttoria delle richieste di rimborso e alla restituzione – con distinto atto contabile – della contribuzione che accerterà come non dovuta.


Come evidenziato dall’Istituto, la contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto; l’obbligo contributivo, dunque, decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia.
Per l’accertamento di tale status è richiesta:
– per i sacerdoti secolari, l’attestazione dell’ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;
– per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l’attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.


Dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo è estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all’estero al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.
L’obbligo di versamento al Fondo clero per i soggetti non cittadini italiani sorge contestualmente alla decorrenza in Italia dell’esercizio della funzione ministeriale. Qualora l’ingresso in Italia sia precedente a tale esercizio, nessuna contribuzione sarà dovuta per il tempo intercorrente tra l’ingresso in Italia e l’inizio del servizio a favore della Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto.

Sulle pensioni a carico del Fondo verranno impostate le trattenute finalizzate ai recuperi delle differenze contributive previa quantificazione e relativa trasmissione ai flussi pensioni degli importi da parte delle procedure di gestione dei contributi.

Approvata l’ipotesi di rinnovo del CCNL Energia e Petrolio



Sciolta la riserva sull’ipotesi di rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 21 luglio 2022, con decorrenza dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.


Gli adeguamenti dei minimi, secondo le decorrenze indicate, saranno erogati con effetto dalla prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva sulla presente ipotesi di accordo:
– 60 euro dall’1 luglio 2022
– 65 euro dall’1 luglio 2023
– 90 euro dall’1 giugno 2024


Trattamento economico minimo CCNL Energia e Petrolio

































































































































































































Livello

C.R.E.A.

Minimi 1/7/2022

C.R.E.A. 1/7/2022

Minimi 1/7/2023

C.R.E.A. 1/7/2023

Minimi 1/6/2024

C.R.E.A. 1/6/2024

1 5 3132,74 453,26 3222,42 453,26 3346,60 453,26
4 3132,74 362,61 3222,42 362,61 3346,60 362,61
3 3132,74 271,96 3222,42 271,96 3346,60 271,96
2 3132,74 181,31 3222,42 181,31 3346,60 181,31
1 3132,74 90,65 3222,42 90,65 3346,60 90,65
2 4 2837,23 271,97 2918,45 271,97 3030,90 271,97
3 2837,23 203,98 2918,45 203,98 3030,90 203,98
2 2837,23 135,98 2918,45 135,98 3030,90 135,98
1 2837,23 67,99 2918,45 67,99 3030,90 67,99
3 4 2569,42 243,72 2642,97 243,72 2744,81 243,72
3 2569,42 182,79 2642,97 182,79 2744,81 182,79
2 2569,42 121,86 2642,97 121,86 2744,81 121,86
1 2569,42 60,93 2642,97 60,93 2744,81 60,93
4 4 2270,61 213,57 2335,61 213,57 2425,61 213,57
3 2270,61 160,18 2335,61 160,18 2425,61 160,18
2 2270,61 106,79 2335,61 106,79 2425,61 106,79
1 2270,61 53,39 2335,61 53,39 2425,61 53,39
5 4 1991,21 181,33 2048,21 181,33 2127,13 181,33
3 1991,21 136 2048,21 136 2127,13 136
2 1991,21 90,66 2048,21 90,66 2127,13 90,66
1 1991,21 45,23 2048,21 45,23 2127,13 45,23
0 1991,21 0 2048,21 0 2127,13 0
6 0 1732,24 0 1781,83 0 1850,49 0


Il valore punto al quale viene rinnovato il presente CCNL è di 26,14 e prevede una rivalutazione di 2,15 nel periodo di vigenza contrattuale.


Trattamento economico minimo settore industria gas

































































































































































































Livello

C.R.E.A.

Minimi

C.R.E.A.

Minimi

C.R.E.A.

Minimi

C.R.E.A.

1 5 3125,84 439,51 3222,42 453,26 3346,60 453,26
4 3125,84 352,11 3222,42 362,61 3346,60 362,61
3 3125,84 263,71 3222,42 271,96 3346,60 271,96
2 3125,84 175,81 3222,42 181,31 3346,60 181,31
1 3125,84 87,90 3222,42 90,65 3346,60 90,65
2 4 2830,98 263,72 2918,45 271,97 3030,90 271,97
3 2830,98 197,73 2918,45 203,98 3030,90 203,98
2 2830,98 131,98 2918,45 135,98 3030,90 135,98
1 2830,98 65,99 2918,45 67,99 3030,90 67,99
3 4 2563,77 235,97 2642,97 243,72 2744,81 243,72
3 2563,77 177,04 2642,97 182,79 2744,81 182,79
2 2563,77 118,11 2642,97 121,86 2744,81 121,86
1 2563,77 59,18 2642,97 60,93 2744,81 60,93
4 4 2265,61 207,07 2335,61 213,57 2425,61 213,57
3 2265,61 155,18 2335,61 160,18 2425,61 160,18
2 2265,61 103,54 2335,61 106,79 2425,61 106,79
1 2265,61 51,89 2335,61 53,39 2425,61 53,39
5 4 1986,83 175,83 2048,21 181,33 2127,13 181,33
3 1986,83 132,00 2048,21 136 2127,13 136
2 1986,83 87,91 2048,21 90,66 2127,13 90,66
1 1986,83 44,03 2048,21 45,23 2127,13 45,23
0 1986,83 0 2048,21 0 2127,13 0
6 0 1728,43 0 1781,83 0 1850,49 0


Con decorrenza 1 luglio 2023 si procederà, come da tabella, al riallineamento delle retribuzioni tabellari tra il settore industria gas e il settore energia e petrolio, come già previsto nel precedente rinnovo.


Applicazione


Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro tra lavoratori e le aziende presenti nelle seguenti aree di business: esplorazione e produzione di idrocarburi, ingegneria, costruzione, perforazione e manutenzione; approvvigionamento, raffinazione e lavorazione del petrolio; stoccaggio e trasporto dei prodotti petroliferi; distribuzione e commercializzazione (ingrosso e dettaglio) dei prodotti petroliferi e non oil; logistica integrata e avio rifornimento; vendita e trasporto gas; rigassificazione; cogenerazione e produzione di energia elettrica; ricerca e sviluppo su petrolio, gas e rinnovabili quali sviluppo filiera biocarburanti, combustibili low carbon, carburanti innovativi (fuels), sviluppo della filiera industriale del gas, blue power e dei sistemi di cattura e stoccaggio/utilizzo della co2; servizi logistici informativi, finanziari e assicurativi, relativi alle attività sopra elencate.


Periodo di ferie


I lavoratori hanno diritto a fruire di un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, come di seguito specificato:
– per anzianità fino a 10 anni: 4 settimane pari a 20 giorni lavorativi; A far data dal 1° luglio 2023, per coloro che all’atto del raggiungimento dell’anzianità aziendale pari a 7 anni avranno azzerato entro il 31 marzo tutte le spettanze ferie residue maturate al 31 dicembre dell’anno precedente verrà anticipata la maturazione pro quota del successivo scaglione previsto per una anzianità superiore ai 10.
– per anzianità oltre 10 anni: 5 settimane pari a 25 giorni lavorativi.
Di norma le ferie dovranno essere Integralmente fruite nel corso dell’anno di maturazione, salvo esigenze aziendali che richiedano un differimento del periodo di fruizione e comunque non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.


Disciplina apprendistato professionalizzante


La durata massima del contratto è pari a 3 anni per i livelli 5, 4 e a 2 anni per i livelli 3 e 2.


La durata massima dell’apprendistato professionalizzante, la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e la sua retribuzione percentualizzata, è la seguente:







































Livelli

Durata in mesi

Durata 1° periodo in mesi

Perc. di retribuzione 1° periodo

Durata 2° periodo in mesi

Perc. di retribuzione 2° periodo

Durata 3° periodo in mesi

Perc. di retribuzione 3° periodo

2 24 12 90% 12 95%    
3 24 12 90% 12 95%    
4 36 12 90% 12 95% 12 95%
5 36 12 80% 12 90% 12 90%


La retribuzione di riferimento è quella tabellare relativa al minimo del livello di inquadramento e del relativo CREA. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, al termine della durata del contratto di apprendistato professionalizzante, al lavoratore viene riconosciuta in misura integrale la retribuzione tabellare relativa al livello dì inquadramento assegnato.
La nuova regolamentazione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

INPS: i criteri per le domande di concessione dell’integrazione salariale straordinaria


L’Inps fornisce indicazioni sulle novità introdotte dal DM n. 33/2022 in materia di individuazione dei criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, con particolare riguardo agli specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie (Circolare 5 ottobre 2022, n. 109).


 


Dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito della riorganizzazione aziendale anche gli interventi attuati attraverso processi di transizione. Tale nuova previsione normativa inserisce, nel modello di riorganizzazione aziendale finora conosciuto, una nuova situazione che non postula necessariamente la presenza di significative inefficienze gestionali dell’azienda, ma che si realizza allorquando il datore di lavoro intenda porre in essere un insieme di interventi finalizzati a realizzare percorsi di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica della propria realtà aziendale ovvero ad attuare interventi straordinari in tema di misure di sicurezza.
Per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale, devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) il datore di lavoro richiedente deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le stesse oppure a sostenere processi di riconversione produttiva o processi di transizione.
Con specifico riferimento alla gestione dei processi di transizione, l’Istituto precisa che, in relazione alla previsione normativa, rientrano in detto ambito: i processi finalizzati a un aggiornamento tecnologico o digitale; i processi di efficientamento e sostenibilità ecologica ed energetica; i processi di potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza;
– il programma deve contenere indicazioni in ordine agli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione di cui al precedente punto a) e riguardanti l’unità produttiva interessata dagli interventi e il relativo importo complessivo;
– i datori di lavoro devono evidenziare il collegamento tra il programma di riorganizzazione che intendono realizzare e le sospensioni/riduzioni dal lavoro in relazione alle quali si richiede l’assegno di integrazione salariale;
– il programma deve essere, comunque, finalizzato a un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze;
– il programma deve contenere indicazioni relative all’eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale che i datori di lavoro intendono porre in essere.


Alla luce dell’articolo 2-bis del D.M. n. 94033/2016, per l’approvazione dei programmi di crisi aziendale:
– il datore di lavoro deve illustrare le ragioni della contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di servizi (ad esempio, diminuzione degli ordini di lavoro o delle commesse, ovvero un decremento delle vendite o ancora i dati negativi relativi al bilancio e al fatturato inerenti alla annualità che precede quella in cui il periodo di integrazione è richiesto, o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di un anno). Al riguardo, si evidenzia che, in funzione della semplificazione prevista dalla norma, la disposizione in esame fornisce ai datori di lavoro un’elencazione delle possibili motivazioni; inoltre, si fa presente che la produzione dei dati economici, utili a dimostrare la difficoltà economica in cui versa l’azienda, è prevista in alternativa agli altri indici di crisi per cui si può ricorrere alla causale;
– il datore deve indicare l’andamento dell’organico aziendale nel semestre precedente la domanda di assegno di integrazione salariale, con riguardo alla stabilità o al ridimensionamento dello stesso;
– il datore deve fornire indicazioni in ordine all’assenza di nuove assunzioni con articolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie, ovvero – in presenza di nuove assunzioni effettuate nel semestre precedente o da realizzare durante il periodo di fruizione dell’assegno di integrazione salariale – deve indicare il numero delle stesse e le motivazioni che le hanno indotte (ad esempio, assunzione riferita a personale che svolge mansioni inizialmente non presenti nell’organico aziendale);
– il datore medesimo deve illustrare il piano di risanamento da realizzare, che deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
– il datore di lavoro deve indicare la percentuale di lavoratori sospesi o a orario ridotto che, durante o al termine del programma, rientreranno presumibilmente in azienda;
– il programma deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, che può essere anche parziale. Conseguentemente, in caso di eccedenze di personale, i datori di lavoro dovranno illustrare il piano di gestione non traumatica dei suddetti esuberi (ad esempio, ricollocazione, pensionamento, accordi consensuali di risoluzione, riconversione professionale, ecc.).
Ai fini dell’approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, il cui piano deve essere stato adottato dai datori di lavoro richiedenti, deve riscontrarsi la presenza delle condizioni suddette.


In forza di quanto previsto dall’articolo 4-bis del D.M. n. 94033/2016 in parola, per l’accesso all’assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, devono essere rispettati i seguenti criteri:
– la riduzione concordata dell’orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto delle suddette percentuali di riduzioni di cui all’articolo 21, comma 5, del D.lgs n. 148/2015;
– il contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati al fine di soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;
– i lavoratori part-time possono essere ammessi qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. In tale senso sono esclusi i part-time destinati a soddisfare esigenze di natura stagionale o temporanea;
– in linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà;
– nel corso della fruizione dell’assegno di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà – al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale – è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo solo con la non opposizione dei lavoratori;
– qualora le Parti stipulanti il contratto di solidarietà, per soddisfare temporanee esigenze di maggiore lavoro, ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione dell’orario di lavoro, a quanto già concordato nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo. I datori di lavoro sono tenuti a comunicare l’avvenuta variazione di orario alla Struttura dell’Istituto territorialmente competente;
– in tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario, è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.


Nuova contribuzione per la Cassa Edile della provincia di Catania



6 OTT 2022 In armonia con le disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Catania pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022


Contributi Cassa Edile Catania dall’1/10/2022





















































CONTRIBUTI

Totale (%)

Quota Impresa (%)

Quota Lavoratore (%)

Contributo Cassa Edile 2,25 1,875 0,375
Contributo APE 2,43 2,43
Contributo unificato Formazione e Sicurezza 1,00 1,00
Quote adesione contrattuale (prov. + naz.) 1,9788 0,9894 0,9894
Contributo RLST 0,125 0,125
Contributo Fondo incentivo all’occupazione 0,10 0,10
Contributo Fondo prepensionamenti 0,20 0,20
TOTALE CONTRIBUTI 8,0838 6,7194 1,3644
Fondo sanitario SANEDIL operai 0,60 0,60
Fondo sanitario SANEDIL impiegati 0,26 0,26