Ratificata l’Ipotesi di rinnovo del CCNL Credito Cooperativo



Con lettera del 3 agosto 2022 è stata formalizzato lo scioglimento della riserva relativamente all’accordo di rinnovo del CCNL Credito Cooperativo sottoscritto l’11 giugno 2022.


Le previsioni del rinnovo del CCNL Credito Cooperativo assumono piena efficacia e Federcasse provvederà dunque a disporre l’adeguamento delle retribuzioni a decorrere dal corrente mese di agosto e successivamente a ottobre.
L’ipotesi di rinnovo, con scadenza 31 dicembre 2022, prevede:
– A far tempo dal 1° agosto 2022 la voce stipendio è incrementata di euro 150,00 mensili (per 13 mensilità) con riferimento al lavoratore inquadrato nella 3.a area professionale, 4° livello retributivo
– A far tempo dal 1° ottobre 2022 la voce stipendio è incrementata di euro 40,00 mensili (per 13 mensilità) con riferimento al lavoratore inquadrato nella 3.a area professionale, 4° livello retributivo, come risultante dalla seguente tabella































































Qualifiche

Incremento 1/8/2022

Incremento 1/10/2022

QUADRI DIRETTIVI    
4° livello 201,55 53,75
3° livello 175,13 46,70
2° livello 166,24 44,33
1° livello 158,44 42,25
3A AREA PROFESSIONALE    
4° livello 150,00 40,00
3° livello 129,41 34,51
2° livello 122,25 32,60
1° livello 115,99 30,93
2A AREA PROFESSIONALE    
2° livello 104,87 27,97
1° livello 98,13 26,17
1A AREA PROFESSIONALE    
livello unico 91,39 24,37


Seguono i nuovi minimi retributivi































































Qualifiche

Minimo dall’1/8/2022

Minimo dall’1/10/2022

QUADRI DIRETTIVI    
4° livello 4.521,81 4.575,56
3° livello 3.842,31 3.889,01
2° livello 3.439,05 3.483,35
1° livello 3.241,48 3.283,73
3A AREA PROFESSIONALE    
4° livello 2.866,90 2.906,90
3° livello 2.649,69 2.684,20
2° livello 2.503,28 2.535,88
1° livello 2.375,04 2.405,97
2A AREA PROFESSIONALE    
2° livello 2.228,64 2.256,61
1° livello 2.085,41 2.111,58
1A AREA PROFESSIONALE    
livello unico 1.942,21 1.966,58


 

Staking di criptovalute: compilazione del modello Redditi


I redditi derivanti dall’attività di staking di criptovalute devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto da parte della Società e indicate dal contribuente nella sezione I-A “Redditi di capitale” del Quadro RL del Modello Redditi (Agenzia Entrate – risposta 26 agosto 2022 n. 437).

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un nuovo parere sul trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti dalla detenzione di cripto-valute a rettifica della risposta del 24 agosto 2022 n. 433.


Per quanto concerne, la remunerazione derivante dalla attività di “staking”, ovvero del compenso in cripto-valute corrisposto a fronte del “vincolo di disponibilità” delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, è applicabile quanto previsto dall’art. 44, co. 1, lett. h), Tuir.


Tale norma dispone che costituiscono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.


Pertanto, sono inquadrabili tra i redditi di capitale sulla base di tale fattispecie impositiva non soltanto i redditi che siano determinati o predeterminabili, ma anche quelli variabili in quanto la relativa misura non sia collegata a parametri prefissati.


Come chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l’esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito.


Conseguentemente, possono essere attratti ad imposizione sulla base di tale disposizione non soltanto quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell’art. 820 c.c. e cioè quei proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di un capitale, ma anche tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale.


Detto questo, le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell’attività d’impresa, per l’attività di staking sono soggette ad imposizione del cit. art. 44 e se accreditate nel wallet da una Società italiana, quest’ultima è tenuta all’applicazione della ritenuta nella misura del 26% ai sensi dell’art. 26, co. 5, D.P.R. n. 600/1973.


Nel caso di specie, tali remunerazioni devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto da parte della Società e indicate dal contribuente nella Sezione I-A “Redditi di capitale” del Quadro RL del Modello Redditi.


Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, l’art. 4, D.L. n. 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.


Nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E è stato precisato che il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.


Nel caso in esame, tenuto conto che il contribuente detiene il wallet presso una Società italiana non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né tanto meno al pagamento dell’IVAFE.


Rimborsi accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica:nuovo indirizzo applicativo


In materia di rimborso del credito ex art. 14, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 504/1995 originato dal meccanismo di applicazione dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica ha trovato consolidamento negli ultimi anni un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione teso a superare le conseguenze derivanti dalla rigidità del termine decadenziale biennale ai fini dell’utilizzo del credito maturato per eccedenze dei versamenti in acconto (Agenzia delle dogane e dei monopoli – Nota 17 agosto 2022, n. 379481/RU).

A seguito di diverse pronunce rese a partire dal 2019 si è venuto affermando l’indirizzo interpretativo secondo il quale, nei due suddetti settori d’imposta, alla chiusura annuale di ciascun periodo oggetto di dichiarazione si determina, per quanto qui interessa, un nuovo saldo creditorio, che va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati e che si protrae fino all’esaurimento dello stesso o fino alla definizione del rapporto tributario.
Valutata l’opportunità di prestare adesione al predetto orientamento, si evidenzia quindi che non vi è decadenza biennale del rimborso di accisa se:
– il rapporto tributario è in corso;
– il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate;
– il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti di acconto.
Rilevato come l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce quindi la via prioritaria di utilizzo del credito medesimo, sempre in linea con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, occorre sottolineare che il rimborso dell’intero credito potrebbe aver luogo solamente in presenza della cessazione dell’attività dell’operatore della chiusura del rapporto tributario, a decorrere dal quale può essere richiesto in denaro entro due anni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo.
Al di fuori delle vicende oggetto di vaglio giudiziario, i medesimi effetti conseguenti alla chiusura integrale del rapporto tributario sembrano configurarsi anche nel caso in cui il soggetto obbligato venditore cessi la propria attività di fornitura al consumo nel territorio di uno degli autonomi ambiti territoriali individuati all’art. 2, comma 2, della DD prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021.
La conclusione delle forniture di prodotto nel territorio di uno dei distinti ambiti, quantunque possa proseguire l’attività in altro/i ambito/i territoriale/i, comporta di fatto l’impossibilità di recuperare pro quota il credito maturato mediante detrazione delle eccedenze dalle rate successive.
Anche in questa la richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine biennale di decadenza decorrente dalla dichiarazione di consumo contenente gli elementi per la determinazione del credito d’imposta derivante dalla cessazione delle forniture nell’ambito territoriale interessato.


Seconda tranche di una tantum per il CCNL Comunicazione – Artigianato

Con la retribuzione del mese di agosto spetta la seconda e ultima tranche di una tantum per i dipendenti delle imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 16/5/2022, spetta un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 155 euro.


L’importo “una tantum” è stato erogato in due soluzioni: la prima pari a 55 euro erogato con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di agosto 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.


L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.


L’importo deH”‘una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.


L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.


Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2022.


L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.