Autoliquidazione 2022/23: le istruzioni operative dell’INAIL

Fornite le indicazioni alle riduzioni contributive e riepilogate le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro (INAIL, nota 30 dicembre 2022).

L’Istituto ha comunicato anche quest’anno le istruzioni in materia di Autoliquidazione. In particolare, per quel che riguarda le scadenze, l’INAIL riporta che fermo restando il termine del 16 febbraio 2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 è il 28 febbraio 2023.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni soltanto con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.

A loro volta, i datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio. Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

– per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;

– per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.

Il premio di autoliquidazione, comunque, può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023, in quattro rate trimestrali , ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2022 determinato dal MEF.

 I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2023 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023) devono inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2023 la
comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2023.

Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno) con il servizio a loro dedicato Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Nella nota in commento, l’INAIL elenca poi, a legislazione vigente, le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2022/2023: riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT); sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN); sgravio per il Registro Internazionale (PAN); incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT); riduzione per le imprese artigiane (PAT); riduzione per Campione d’Italia (PAT); riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e
svantaggiate (PAT); riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT); incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).

Infine, l’Istituto informa che i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2022-2023 saranno disponibili sul sito istituzionale a partire dalle seguenti date: riduzione di Presunto (PAT), 4 gennaio 2023; riduzione di Presunto (PAN), 3 gennaio 2023; invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT), 11 gennaio 2023; AL.P.I. online (PAT), 11 gennaio 2023; invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN), 12 gennaio 2023; richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN), 2 gennaio 2023.

Lavoro agile: le modalità di comunicazione per i lavoratori fragili

Disponibile fino al 31 gennaio 2023 l’applicativo “Smart working semplificato” sul  sito servizi.lavoro.gov.it (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 31 dicembre 2022)

Grazie alla proroga fino al 31 marzo 2023 del diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, disposta dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 306) le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse fino al 31 gennaio 2023 mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato“. Questa  modalità potrà essere utilizzata soltanto per i lavoratori che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 22 con durata “collocata” non oltre il 31 marzo 2023.

Inoltre, dal 1° febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però “Lavoro agile”.

Nel caso, invece, delle comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria, il Ministero del lavoro comunica che dovranno continuare a essere trasmesse mediante l’applicativo “Lavoro agile” già in uso.

CCNL Lapidei-Industria: le novità a partire da gennaio 2023



Previsti nuovi minimi retributivi e un aumento dell’EGR


Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL Lapidei – Industria, applicabile a tutti i lavoratori dipendenti da azienda esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, per il triennio 2022-2025 a decorrere dal 1°gennaio 2023 sono previste le seguenti novità.


Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi, calcolati a cura della redazione, a partire da gennaio 2023.





























Livello Minimo
AS 2.087,43
A 1.920,35
B 1.565,52
CS 1.503,14
C 1.419,64
D 1.338,92
E 1.234,30
F 1.045,00

Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 1°gennaio 2023 sarà previsto l’importo di 210,00 euro lordi annui a titolo di elemento di garanzia retributiva per tutto il personale impiegato a tempo indeterminato ed ai lavoratori a termine aventi un contratto di almeno 6 mesi, che nel corso del 2022 non abbiano percepito trattamenti economici ulteriori rispetto a quelli previsti dal CCNL.
L’importo dovrà essere riproporzionato in relazione ai mesi interi di lavoro, incluse le frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni, e per i lavoratori a tempo parziali.
La corresponsione sarà prevista nel mese di giugno, con possibilità per le aziende di erogarla pro quota in tredicesimi a cadenza mensile.

Premi di produttività nella Legge di bilancio 2023: riduzione dell’imposta sostitutiva

L’articolo 1, comma 63, della nuova Legge di bilancio, riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato (Legge n. 197/2022).

Si tratta, come noto, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, introdotta dalla Legge di stabilità 2016, che è applicata ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

I beneficiari dell’agevolazione fiscale in questione sono i lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, a 80.000 euro, e che non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione.

 

L’erogazione del premio di risultato deve avvenire in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. L’importo massimo delle somme assoggettate a tassazione agevolata è di 3.000 euro lordi annui (innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro).

 

Per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 63, della Legge di bilancio 2023, dunque, l’aliquota dell’imposta sostitutiva in questione sarà applicata nella nuova misura ridotta del 5% (in luogo del vigente 10%), per i premi e le somme erogati nell’anno 2023