CCNL Centri Elaborazione Dati: nuovi minimi a marzo 2023



Prevista la seconda tranche degli aumenti degli aumenti retributivi


Con accordo siglato il 9 marzo 2022 Assoced, Lait con l’assistenza della Confterziario e la Ugl hanno definito nuovi incrementi retributivi a partire da marzo 2023 per tutti i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. – Codice contrattuale H601.
Di seguito i nuovi minimi.
































Livello Minimo dal 1°marzo 2023 
Quadro di direzione  2.827,84
Quadro 2.569,96
 1 2.206,48
2 1.975,40
3S 1.893,96
3 1.773,06
4 1.649,77
5 1.570,76
6 1.326,50

 


 

Gol, pronti due nuovi strumenti per l’efficienza dei Centri per l’impiego

Predisposti un cruscotto per l’analisi dei fabbisogni professionali e un indicatore della distanza fra le competenze possedute e richieste per uno specifico lavoro (ANPAL, comunicato 6 febbraio 2023).

L’ANPAL ha annunciato di aver messo a disposizioni di operatrici e operatori dei centri dell’impiego due nuovi strumenti sperimentali per analizzare la domanda di lavoro delle imprese, i fabbisogni professionali e valutare il gap di competenze. Si tratta di un cruscotto interattivo per analizzare i fabbisogni del mercato del lavoro, approfondire le competenze richieste dalle imprese e conoscere i sistemi locali del lavoro e uno strumento per valutare la distanza tra le competenze dei lavoratori beneficiari del programma GOL e quelle richieste per ricoprire una determinata unità professionale.

Le due applicazioni sono denominati, rispettivamente, LMI – Labour Market Intelligence – e SGASkill Gap Analysis – secondo gli acronimi inglesi, e attuano una delle previsioni del PNRR che, per GOL, prevede appunto lo “sviluppo di strumenti analitici di conoscenza dei sistemi locali del lavoro, quali skills intelligence e skill forecasting”, secondo le indicazioni del connesso Piano nuove competenze. Coerentemente, GOL prevede quindi che “le scelte specifiche da proporre al lavoratore in termini di indirizzi nella ricerca del lavoro e/o di aggiornamento o riqualificazione delle competenze” emergano “dal confronto tra la domanda e l’offerta di competenze – cioè dallo skill gap”.

Al momento, tali strumenti sono da intendersi quali contributi sperimentali all’attuazione di GOL, e sulla base dell’utilizzo territoriale si potranno poi adottare definitivamente a livello nazionale, previa eventuale revisione, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome, in esito alla sperimentazione.

In particolare, il cruscotto interattivo LMI, realizzato da ANPAL Servizi, supporta gli operatori nelle fasi di orientamento, accompagnamento al lavoro e incontro domanda-offerta. Due le fonti informative di cui si avvale: il Sistema informativo statistico delle comunicazioni obbligatorie (SISCO, del Ministero del lavoro) e l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni (INAPP), e consente la navigazione a partire dalle professioni previste dalla classificazione CP-Istat 2011 al V digit. Lo strumento è strutturato in 3 sezioni: domanda di lavoro; Atlante del lavoro; Job-to-job transitions.

La sezione Domanda di lavoro consente di monitorare nel tempo i rapporti di lavoro attivati per ognuna delle 617 professioni al V digit della Classificazione CP-Istat 2011 associate all’Atlante del lavoro e delle qualificazioni. I dati, in serie storica trimestrale, sono per età e genere della lavoratrice o del lavoratore interessato, e per tipologia di contratto. Le informazioni si possono consultare in riferimento al territorio, oltre che al livello  regionale e provinciale, anche per bacino di competenza dei centri per l’impiego. Per ogni professione sono riportati: il livello di competenze; l’intensità della domanda di lavoro; la probabilità di riattivazione entro 12 mesi.

La sezione Atlante del lavoro riporta le informazioni dell’Atlante INAPP: per ogni professione si può conoscere il settore economico professionale, i processi, le sequenze, le aree di attività, le attività, i risultati attesi.

La sezione Job-to-job transitions riporta l’elenco delle professioni prossime, secondo l’Atlante del lavoro, e probabili, secondo l’analisi delle transizioni occupazionali osservate attraverso i dati delle comunicazioni obbligatorie. Selezionando una delle 617 professioni al V digit della Classificazione CP-Istat 2011 è infatti possibile sapere: quali sono le professioni con le quali la professione selezionata condivide almeno un’area di attività, e di quali aree di attività si tratti
quali sono le professioni che rendono più probabile, per chi ha interrotto un impiego, la riattivazione entro 12 mesi dalla cessazione dell’ultimo contratto.

Lo strumento è predisposto per esser integrato con altre elaborazioni previsionali: è già in programma un’evoluzione che tenga conto dei dati dell’indagine Excelsior.

La Skill gap analysis si basa sulla stima delle distanze fra le competenze di un individuo che accede ai servizi di orientamento specialistico e quelle richieste per ricoprire uno o più unità professionali. L’obiettivo dello strumento è attivare interventi formativi personalizzati, che facilitino l’incontro domanda-offerta di lavoro.
Si basa su un questionario strutturato costruito a partire dal patrimonio informativo di Atlante del lavoro e delle qualificazioni, da cui vengono mutuate le aree di attività e le relative attività richieste per ricoprire l’unità professionale ricercata. In relazione alla risposta che l’utente fornisce, un algoritmo genera un punteggio che va da 0 a 2: 0 corrisponde a una nulla o scarsa esperienza per quell’attività, 1 a un’esperienza relativa, ma generalmente non sufficiente a svolgerla nell’immediato e 2 a un’esperienza tale da aver acquisito le competenze necessarie a svolgerla.

Il cruscotto di Labour market intelligence è già utilizzabile liberamente, mentre al momento per avvalersi degli strumenti di Skill gap analisys la Regione o Provincia autonoma deve aver manifestato ad ANPAL l’intenzione di aderire alla sperimentazione.

CCNL Metalmeccanica – Industria Pubblica: polizza sanitaria ai pensionati

Sottoscritta dal Fondo Metasalute una convenzione con Generali Italia S.p.A. per l’anno 2023 avente come destinatari i pensionati del settore

Il CCNL sottoscritto il 5 febbraio 2021 da Federmeccanica, Assistal con l’assistenza della Confindustria e Fim – Cisl, Fiom – Cgil e Uilm – Uil ha previsto di estendere l’assistenza sanitaria integrativa, con adesione volontaria, ai pensionati delle aziende metalmeccaniche e di installazione impianti iscritti al Fondo MètaSalute in maniera continuativa per almeno due anni prima della pensione.
Per l’anno 2023 il Fondo MètaSalute ha sottoscritto una convenzione con Generali Italia S.p.A. stabilendo che possono aderire:
– i pensionati aventi diritto al 31 dicembre 2022;
– i pensionandi nel 2023;
– I beneficiari degli istituti legali disposti dal legislatore per il periodo necessario per maturare i requisiti per il trattamento di pensione effettivo (es. isopensione, contratto di espansione ecc.).
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.
Il lavoratore già in pensione o in prossimità della stessa, dovrà iscriversi, in maniera autonoma e volontaria, in relazione alla maturazione dei requisiti, con le seguenti modalità:  
– entro il 31 dicembre 2022: adesione entro il 28 febbraio 2023;
– dal 1°gennaio 2023 al 31 marzo 2023: adesione entro il 31 marzo 2023;     
– dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023: adesione entro il 30 giugno 2023;
– dal 1°luglio 2023 al 30 settembre 2023: adesione entro il 30 settembre 2023;
– dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2023: adesione entro il 31.12.2023. 

Il pensionato potrà aderire a uno dei seguenti piani:

– Opzione Base: Premio annuo  600,00 euro (Polizza Generali n° 420872618);
– Opzione Standard: Premio annuo 750,00 euro (Polizza Generali n° 420782619);
– Opzione Plus: Premio annuo  1.100,00 euro (Polizza Generali n° 420872617). 
 Il pagamento del premio sarà totalmente a carico del pensionato che dovrà versarlo contestualmente alla richiesta di adesione direttamente all’Agenzia. L’adesione in corso d’anno prevede un proporzionamento del premio come di seguito elencato:
    –  adesione entro il 31 marzo 2023: 100% del premio
    –  adesione entro il 30 giugno 2023: 80% del premio
    –  adesione entro il 30 settembre 2023: 60% del premio
    –  adesione entro il 31 dicembre 2023: 40% del premio.
L’avente diritto, preventivamente, dovrà generare e scaricare all’interno della propria Area Riservata sul sito www.fondometasalute.it la dichiarazione attestante l’iscrizione per due anni consecutivi al Fondo, caricando altresì i documenti richiesti. 

 
        

Modifiche alla disciplina in materia di origine delle merci: nuovi adempimenti dichiarativi

L’Agenzia delle dogane illustra le novità introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, per quanto riguarda l’applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove di origine (Agenzia delle dogane, circolare 1 febbraio 2023, n. 2).

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L309) del 30 novembre 2022, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, del 29 novembre 2022, il quale ha apportato alcune modifiche, in materia di origine delle merci, al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 20 dicembre 2022.

 

L’articolo 1 del nuovo Regolamento ha stabilito che quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto dell’operazione, tale circostanza deve essere riportata nella dichiarazione doganale mediante l’indicazione del numero di riferimento della decisione stessa. Viene quindi estesa anche al titolare di un’informazione vincolante in materia di origine (IVO) l’obbligo di indicarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale afferente alle merci per le quali il provvedimento sia stato rilasciato, obbligo che, precedentemente, era invece previsto con esclusivo riferimento alle informazioni vincolanti in materia tariffaria (ITV).

 

Da un lato, la nuova previsione consentirà all’Autorità doganale di gestire e di monitorare in modo più efficace l’utilizzo delle decisioni relative alle informazioni vincolanti, dall’altro introduce un nuovo adempimento dichiarativo a carico degli operatori titolari di una IVO.
Al fine della corretta indicazione della decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine nella dichiarazione doganale, la circolare specifica le modalità di inserimento dell’informazione per le dichiarazioni sia di importazione che di esportazione.

 

Per contribuire alla ripresa economica delle imprese unionali attraverso la promozione degli scambi commerciali tra l’Unione europea e i Paesi PEM (regione paneuromediterranea), il Legislatore eurounionale è intervenuto sulle disposizioni in materia contenute nel Regolamento prevedendo semplificazioni con riguardo alle prove di origine.
Dal 1 settembre 2021 è stato introdotto un regime flessibile, in cui talune regole di origine transitorie coesistono con quelle previste dalla Convenzione PEM, in attesa dell’adozione definitiva, da parte di tutti gli Stati contraenti. L’obiettivo delle regole di origine transitorie è quello di introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l’ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle contenute nella Convenzione PEM, le modifiche introdotte consentono agli esportatori dell’UE di chiedere, a determinate condizioni, il rilascio di un certificato di circolazione o di compilare una dichiarazione di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore nell’ambito della Convenzione PEM.
A tal fine, sono stati integrati gli articoli 61 e 62 del Regolamento che dispongono, rispettivamente, in materia di dichiarazione del fornitore e di dichiarazione a lungo termine del fornitore. 

 

Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334, al riguardo, specifica che al momento della compilazione della dichiarazione di origine, il fornitore è tenuto a specificare se sta applicando le regole della Convenzione PEM o le norme transitorie. Nell’ipotesi in cui non sia stato precisato il quadro giuridico, ai fini della determinazione dell’origine delle merci, si intendono applicate le regole della Convenzione PEM in quanto più restrittive rispetto a quelle transitorie.
Circa la dichiarazione a lungo termine del fornitore viene stabilito che, nell’ipotesi in cui il carattere originario delle merci oggetto di tutte le spedizioni sia lo stesso, viene utilizzata a copertura di invii successivi di merci ad un esportatore o ad un operatore; la medesima può essere redatta anche con effetto retroattivo per merci consegnate prima della sua compilazione.

In ogni caso, ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, nel caso in cui le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti della pesca trasformati e del sistema armonizzato, e nel caso in cui non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.