CCNL Piscine (Conflavoro-Confsal): sottoscritto il rinnovo



Aumenti retributivi a partire dal 1° febbraio 2023


È stato sottoscritto il 20 Gennaio 2023 presso la sede della Conflavoro PMI il rinnovo del contratto collettivo nazionale per gli Installatori e Manutentori di Piscine, tra Conflavoro PMI, e Fesica-Confsal, con l’assistenza della Confsal.
Di seguito i minimi retributivi a partire dal 1° febbraio 2023. 























Livelli Minimo
Quadro A  1.774,00 euro
Quadro B  1.774,00 euro
Quarto livello 1.650,50 euro
Terzo livello  1.500,00 euro
Secondo livello  1.378,15 euro
Primo livello  1.318,00 euro

CCNL Chimica – Piccola Industria: trattativa in corso

Primo incontro tra i sindacati dei chimici e l’associazione delle piccole e medie impese per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31 dicembre 2022

Si è aperta nei giorni scorsi la trattativa per il rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro delle piccole e medie imprese aderenti all’Associazione Unionchimica Confapi. Il contratto, scaduto lo scorso 31 dicembre, vede nel settore l’occupazione di circa 56.000 tra lavoratrici e lavoratori distribuiti in circa 3.800 PMI.
Dal punto di vista economico la richiesta di aumento salariale avanzata dalle organizzazioni sindacali nella piattaforma rivendicativa è stata di:
– 177,00 euro per il comparto chimico, concia e settori accorpati (livello A);
– 219,00 euro per il comparto plastica e gomma;
– 203,00 euro per il comparto abrasivi e vetro;
– 201,00 euro per il comparto ceramica.
Sono state richieste anche maggiorazioni per turni e straordinari e un aumento del contributo a carico delle aziende per il Fondo di Previdenziale Integrativa Fondapi.
Dal punto di vista normativo è stata data rilevanza alle richieste di avanzamento in tema di diritto del lavoro.
Nel primo incontro Confapi ha evidenziato le difficoltà presenti in alcuni settori di riferimento, riservandosi di condurre un approfondimento delle tematiche illustrate nella piattaforma sindacale.
I rappresentanti dei lavoratori hanno condiviso l’esigenza di raggiungere un’intesa in tempi celeri e per tal motivo è stato già programmato, nell’ottica di un costruttivo sviluppo delle trattative per il rinnovo del contratto, il prossimo incontro con la presenza delle delegazioni trattanti il giorno 28 Febbraio

Determinazione dei minimi retributivi e calcoli contributivi per il 2023

L’INPS ha reso nota la determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2023 e l’aggiornamento degli altri valori che incidono sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali (INPS, circolare 1° febbraio 2023, n. 11). 

L’INPS ha comunicato con la circolare in commento la determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera e l’aggiornamento degli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti. Nella circolare in oggetto, l’INPS riporta, inoltre, diversi casi di minimali retributivi e contributivi e di rivalutazioni di importi per prestazioni e calcoli contributivi illustrati dall’INPS nella circolare in commento. Di seguito, se ne riportano alcuni.

 

Minimali di retribuzione giornaliera

 

Va ricordato, innanzitutto, che per tutti i lavoratori la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. In particolare, per quel che riguarda il cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Pertanto, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Comunque, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”. Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera che non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Considerato che nel 2022, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’ISTAT, è stata pari all’8,1%, i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023, devono essere ragguagliati a 53,95 euro (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2023, pari 567,94 euro mensili) se di importo inferiore.

 

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

 

In questo caso, per l’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, con il quale è stato fissata per i salari medi convenzionali la misura della rivalutazione, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. In questo modo, tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2023, a 29,98 euro.

Questo limite vale anche gli equipaggi delle navi da pesca, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

Invece, per quel che riguarda la retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, si fa presente che, per l’anno 2023, essa è fissata in 750 euro mensili (29,98 x 25 giorni).

 

Minimale ai fini contributivi per lavoratori a tempo parziale

 

Infine, anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del D.lgs. n. 81/2015, che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: 53,95 euro x 6/40 =8,09 euro.

Nel caso, invece, che l’orario normale sia di 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: 53,95 euro x 5/36 =7,49 euro.

 

Adeguato reddito minimo, la raccomandazione dal Consiglio europeo

Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una raccomandazione volta a rafforzare la protezione del reddito minimo per combattere la povertà e l’esclusione sociale (Consiglio dell’Unione europea, comunicato 30 gennaio 2023).

Il reddito minimo contribuisce a favorire una ripresa sostenibile e inclusiva in momenti di crisi economica. La presenza di reti di sicurezza sociale solide non solo migliora gli esiti sociali e sanitari per le persone più lontane dal mercato del lavoro, ma assicura anche benefici sociali ed economici duraturi per l’Unione europea, creando società più eque, coese e resilienti.

 

Partendo da questa considerazione, in data 30 gennaio 2023, il Consiglio dell’UE ha adottato una raccomandazione invitando gli Stati membri a fornire e, ove necessario, rafforzare solide reti di sicurezza sociale, combinando un adeguato sostegno al reddito mediante prestazioni di reddito minimo e altre prestazioni monetarie e in natura di accompagnamento e dando effettivo accesso ai servizi abilitanti ed essenziali per le persone che non dispongono di risorse sufficienti e favorendo l’integrazione nel mercato del lavoro di chi può lavorare.

 

Si è constatato che, nonostante i progressi compiuti nell’ultimo decennio, nel 2021 oltre 95,4 milioni di persone continuavano a essere a rischio di povertà o di esclusione sociale, soprattutto le donne e le famiglie a reddito basso e medio-basso, rischio incrementato dalla pandemia di Covid 19 e dalla guerra di aggressione all’Ucraina.

 

Pertanto, al fine di promuovere la parità di genere, la sicurezza del reddito e l’indipendenza economica delle donne, dei giovani adulti e delle persone con disabilità, il Consiglio raccomanda di prevedere la possibilità di richiedere che il reddito minimo sia fornito a singoli componenti della famiglia.

 

Gli Stati membri dovrebbero fissare il livello del reddito minimo mediante una metodologia trasparente e solida, conformemente al diritto nazionale e coinvolgendo i pertinenti portatori di interessi, tenendo conto delle fonti di reddito complessive, delle esigenze specifiche e delle situazioni di svantaggio delle famiglie, del reddito di un lavoratore a basso salario o di un lavoratore che percepisce il salario minimo, del tenore di vita e del potere d’acquisto nonché dei livelli dei prezzi e del relativo andamento.

 

L’adeguato livello di sostegno al reddito dovrebbe essere raggiunto gradualmente dagli Stati entro l’anno 2030, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.

 

Gli Stati membri dovrebbero anche riesaminare periodicamente e, se del caso, adeguare il livello del reddito minimo per continuare a garantirne l’adeguatezza.

 

Infatti, la flessibilità nella configurazione del reddito minimo può contribuire in maniera rilevante ad attenuare le conseguenze sociali negative e svolgere un ruolo stabilizzante nell’economia, soprattutto in tempi caratterizzati da recessioni economiche.