Edilizia Territoriale Lecco: rinnovo per i settori dell’Industria e dell’Artigianato

 



 


Firmato il 21 luglio 2022, tra Ance Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco e Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl Monza Brianza Lecco, Fillea-Cgil Lecco, l’accordo per il rinnovo del CIPL per la Provincia di Lecco per tutte le imprese e i lavoratori del settore dell’Industria e dell’Artigianato edile

Il presente accordo che entra in vigore il 1° luglio 2022, ed avrà validità sino al 30 giugno 2023, dispone quanto segue:


Concorso spese pasto
– a decorrere dal 1° luglio 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 10,00 a Euro 10,20;
– a decorrere dal 1° ottobre 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 10,20 a Euro 10,50,


Indennità sostitutiva di mensa
– a decorrere dal 1° luglio 2022 il valore giornaliero viene incrementalo da Euro 7,80 a Euro 8,00 (convenzionalmente Euro 160,00 mensili x mensilità aggiuntive impiegati);
– a decorrere dal 1° ottobre 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 8,00 a Euro 8,30 (convenzionalmente Euro 166,00 mensili x mensilità aggiuntive impiegati);
L’indennità sostitutiva di mensa spetta anche per le giornate di lavoro svolte nella modalità del lavoro agile (“smart working”).


Buoni pasto elettronici
– Operai
Fatte salve le migliori condizioni in uso presso le aziende, in alternativa all’indennità sostitutiva di mensa, ed alle medesime condizioni, il datore di lavoro potrà erogare buoni pasto elettronici giornalieri del valore nominale di Euro 8,00 ciascuno, a decorrere dal 1° luglio 2022, incrementalo ad Euro 8,30 a decorrere dal 1° ottobre 2022.
Fermo restando che al buoni pasto si applicano i criteri e le modalità di erogazione in atto per l’indennità sostitutiva di mensa, si conferma che i buoni pasto verranno corrisposti con esclusione del computo delle quote di accantonamento presso la Cassa Edile, in quanto nella determinazione dei valori su indicati si è già tenuto conto dell’incidenza di ferie, festività e gratifica natalizia.
I buoni pasto sono computati esclusivamente al fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità sostitutiva di preavviso in quanto, nella determinazione della loro misura, è già stato tenuto conto delle maggiorazioni per ferie, festività, permessi e gratifica natalizia di cui all’art. 18 del CCNL 3 marzo 2022 (industria edile) ed art. 21 del CCNL 4 maggio 2022 (artigianato edile).
I buoni pasto non spettano agli operai che si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme previste dal presente contratto integrativo provinciale, salvo il caso degli operai impossibilitali ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell’organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte e delle loro particolari condizioni di salute debitamente comprovate, e non sono altresì dovuti all’operaio al quale vengano rimborsate a piè di lista le spese di vitto.
L’erogazione dei buoni pasto, con l’indicazione del relativo valore nominale, dovrà essere riportata ogni mese nel LUL dei singoli lavoratori.


– Impiegati
Fatte salve le migliori condizioni in uso presso le aziende, in alternativa all’indennità sostitutiva di mensa, ed alle medesime condizioni, a decorrere dal 1° luglio 2022 il datore di lavoro potrà erogare buoni pasto elettronici giornalieri del valore nominale di Euro 8,00 ciascuno (convenzionalmente Euro 160,00 mensili per le mensilità aggiuntive), incrementalo ad Euro 8,30 a decorrere dal 1° ottobre 2022 (convenzionalmente Euro 166,00 mensili per le mensilità aggiuntive).
Difformemente da quanto previsto per gli operai, i buoni pasto vengono computati ai fini degli istituti contrattuali di cui all’Accordo Interconfederale 20 aprile 1956 (trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva di preavviso, ferie, festività e 13ma mensilità), nonchè ai fini del premio annuo di cui all’art. 64 e del premio di fedeltà di cui all’art. 65 del CCNL 3 marzo 2022 e del CCNL 4 maggio 2022, rispettivamente per le imprese dell’industria edile e dell’artigianato edile.


L’erogazione dei buoni pasto, con l’indicazione del relativo valore nominale, dovrà essere riportata ogni mese nel LUL dei singoli lavoratori.


Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)


– DETERMINAZIONE EVR A LIVELLO PROVINCIALE
Con il presente accordo si regola la disciplina dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) da valere par le imprese operanti nel territorio della Provincia di Lecco che applicano i CC.CC.NN.LL. dell’Industria e dell’Artigianato Edile.
La misura massima erogabile dell’EVR per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo provinciale è fissata nel 4% dei minimi del CCNL dell’Edilizia Industriale e dell’Edilizia Artigianale rispettivamente in vigore alla data dal 1 luglio 2014 e del 4 maggio 2022.
Per la verifica dell’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Lecco, correlato ai risultati conseguiti In termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l’importo dell’EVR a livello territoriale erogabile per la Provincia di Lecco, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:
1. numero, lavoratori iscritti alla Cassa Edile in Provincia di Lecco: 25%;
2. monte salari denunciato alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Lecco: 25%;
3. ore lavorate denunciate alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Lecco al netto delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro: 25%;
4. numero imprese iscritte alla Cassa Edile in Provincia di Lacco: 25%;
Ai fini della determinazione dell’EVR, qualora nessuno o solo un parametro risultasse pari o positivo, nessuna erogazione sarà dovuta.
Qualora invece risultino pari o positivi almeno due parametri, l’erogazione sarà dovuta nella misura della somma delle incidenze ponderali di detti parametri, fino alla misura del 100% della percentuale (4%) fissata dalla contrattazione collettiva nazionale per te imprese industriali e per te imprese artigiane, in caso di 4 parametri pari o positivi.
A tal fine, le Parti si incontreranno annualmente entro il 20 gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed, in caso di esito positivo, alla conseguente determinazione dell’EVR erogabile, nonchè dei criteri e delle modalità di corresponsione.
Per la valutandone dell’andamento dei parameli! individuali a livello provinciale par l’anno di competenza 2022, la verifica degli Indicatori dovrà essere effettuata entro il 20 gennaio 2023 tramite raffronto tra il triennio 2022/2021/2020 ed il triennio 2021/2020/2022.
Per le verifiche relative all’anno seguente, il triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà in avanti di un anno.
In caso di esita positivo, l’EVR andrà erogalo ai lavoratori in quote mensili nel corso dell’anno civile successivo all’ultimo anno del triennio più recente oggetto della verifica, negli importi definiti in sede di verifica e con le seguenti modalità:


– agli operai ed agli apprendisti operai l’EVR andrà erogato mensilmente, su base oraria, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, entro il limite di 173 ore mensili;
– agli impiegati ed agli apprendisti impiegati il valore dell’EVR verrà erogato, su base mensile, in misura piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente lavorata, verrà erogato in quote giornaliere, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate, anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero si ottiene applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20.
Per i rapporti a tempo parziale tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno;
– agli apprendisti che passeranno in qualifica nel corso dell’anno, l’EVR verrà corrisposto nella misura prevista per gli operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del passaggio in qualifica.


– DETERMINAZIONE EVR A LIVELLO AZIENDALE
Definita la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:


– ore lavorate denunciate In Cassa edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
– volume d’affari IVA, cosi come rilevabile esclusivamente dalie dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.


Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto, al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.
Qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda erogherà l’EVR in misura pari al 50% della misura stabilita a livello provinciale.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura rissata a livello territoriale.


Premio una tantum
Con le competenze afferenti il mese di luglio 2022, a tutti i lavoratori di qualsiasi categoria e livello, inclusi gli apprendisti e con la sola esclusione dei tirocinanti, in forza nel mese di luglio 2022, verrà erogato, a titolo di un “Premio una tantum”, un importo lordo infrazionabile di Euro 30,00, da riparametrare proporzionalmente all’orario di lavoro a tempo pieno per i part-time.
Per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, a tempo determinalo o indeterminato, ed i lavoratori che nel mese di luglio 2022 risultino in aspettativa non retribuita, il premio andrà erogato soltanto a condizione che nel mese di luglio 2022 abbiano svolto l’attività lavorativa per almeno la metà più una delle ore lavorabili nel mese, ovvero 05 ore per i rapporti full time (da riparametrare proporzionalmente per i part-time).
Tale premio, da includere tra le competenze correnti, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto e – per gli operai – le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.


Aliquote Cassa Edile
Le parti si danno reciprocamente atto che gli accordi di rinnovo del 3 marzo 2022 e 4 maggio 2022, dei CC.CC.NN.LL. rispettivamente per l’industria e per l’artigianato edile, hanno previsto:


– l’istituzione del “Fondo FNAPE” e la determinazione dell’aliquota di finanziamento (contributo APE) a carico delle aziende nella misura del 4,09%, a decorrere dal 1° ottobre 2022;
– l’istituzione, presso ogni singola Cassa Edile, del “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,20%, a decorrere dal 1° ottobre 2022.


A far date dal 1° ottobre 2022 la misure delle aliquote di contribuzione alla cassa Edile di Como e Lecco verranno pertanto conseguentemente ed automaticamente adeguate alle previsioni degli accordi di rinnovo dei CCNL sopra richiamati.

 

Pay-back farmaceutico: variazione IVA


La variazione in diminuzione dell’IVA può essere effettuata emettendo un apposito documento contabile da annotare nei registri IVA (Agenzia Entrate – risposta 29 agosto 2022 n. 440).

Il pay-back è uno degli strumenti utilizzati nel nostro ordinamento per il governo della spesa farmaceutica, volto ad adeguare la spesa per l’erogazione di medicinali da parte del Servizio Sanitario Nazionale al livello di risorse finanziarie disponibili.
Tale strumento si caratterizza per la restituzione da parte delle aziende di una quota dei corrispettivi percepiti per le cessioni effettuate.
A riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che il pay-back, nelle sue varie articolazioni, costituisce una forma di revisione ex lege (attuata tramite l’apposita determinazione dell’AIFA) del prezzo dei beni ceduti, riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 26, co. 2, D.P.R. n. 633/1972 ed in ragione della quale può essere emessa una nota di variazione in diminuzione. Emessa tempestivamente detta nota, entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, nel caso di specie, la determinazione AIFA di riferimento, l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento.
A titolo esemplificativo, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d’imposta 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2021, vale a dire entro il 30 aprile 2022. Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).
In relazione al caso di specie, deve escludersi l’emissione di note di variazione in diminuzione connesse a riversamenti che si riferiscono a determinazioni AIFA, con relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anteriori al 1° gennaio 2022.


Ciò fermo restando che laddove intervenga una sentenza della competente Autorità giudiziaria al cui vaglio è stata posta, direttamente o indirettamente, la procedura di determinazione AIFA ritenuta illegittima al fine di ottenere l’annullamento/modifica delle statuizioni ivi contenute, e quindi, in conseguenza, la rideterminazione dell’ammontare imponibile delle operazioni originarie, i termini per l’emissione delle note di variazione decorreranno dalla stessa.


Deve inoltre evidenziarsi che l’emissione delle note potrà essere effettuata con modalità che tengano conto della peculiare situazione di fatto esistente nell’ambito in esame, in conformità alle semplificazioni disposte dal legislatore nei suoi ultimi interventi.


Emergenza Covid-19: presentazione istanze contributo a fondo perduto gestori impianti sportivi


Le richieste di contributo a fondo perduto per gli impianti sportivi devono essere inviate esclusivamente entro il prossimo 31 agosto al proprio Organismo Sportivo affiliante (FSN, DSA, EPS) e non al Dipartimento per lo sport (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Decreto 30 giugno 2022 e Comunicato 26 agosto 2022).

I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di un importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 53.000.000,00 in favore dei gestori di impianti sportivi,sono le Associazioni e le Società Sportive che al 2 marzo 2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, e che siano al 1° agosto 2022 affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.
Si ricorda che i beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate), complete di tutta la documentazione a supporto, entro il 31 agosto 2022.
Non verranno perciò prese in considerazione le richieste di contributo avanzate direttamente al Dipartimento da parte di singole associazioni e/o società sportive.
A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione del format allegato, corredato di tutta la documentazione a supporto.


Accertamento della gravità e proporzionalità della sanzione espulsiva


Il giudice di merito, in ordine all’accertamento della gravità e proporzionalità della sanzione espulsiva, è tenuto a valutare la legittimità e la congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

La Corte d’appello, nel caso specifico, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento disciplinare per violazione procedurale attinente alla omessa affissione del CCNL. La Corte di Cassazione, adita a seguito di ricorso della società, ha cassato la sentenza, osservando che la violazione procedurale posta a base della declaratoria di inefficacia del licenziamento (mancata affissione della disposizione del CCNL Commercio che equiparava l’assenza ingiustificata al caso in cui il lavoratore non avesse dato tempestiva comunicazione dell’assenza) riguardava un obbligo che non necessitava l’inclusione nel codice disciplinare, contenuto in una norma volta a sanzionare un comportamento integrante doveri fondamentali dei lavoratore, dallo stesso conoscibili senza necessità di specifica previsione.
In sede di rinvio, la Corte d’appello rilevò che il lavoratore, assente dal servizio dal 15 aprile 2014, aveva dato notizia dell’assenza mediante SMS inviato a un collega, affinché costui avvisasse la direzione, senza sincerarsi che il messaggio fosse pervenuto a destinazione, e il successivo 17 aprile aveva inviato mail contenente certificazione medica per giustificare l’assenza, inviando soltanto il 24 aprile certificazione medica idonea a giustificare le successive assenze intervenute dal 18 in poi; che nelle giustificazioni formali il lavoratore aveva ascritto il ritardo a disservizi del sistema informatico di diretto collegamento con l’Inps in dotazione del medico curante; che sulla base del descritto compendio probatorio era stato irrogato licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata protrattasi per 3 giorni.
La Corte, quindi, aveva proceduto al giudizio di proporzionalità della sanzione, rilevando che la condotta del lavoratore, pur improntata a superficialità, avendo affidato la comunicazione a un messaggio inoltrato a un terzo, non era di gravità tale da giustificare il licenziamento, posto che lo stesso medico curante aveva confermato che di aver dovuto inoltrare la certificazione in forma cartacea per problemi nel sistema di collegamento.
La Corte territoriale si è attenuta agli accertamenti già compiuti nelle fasi processuali antecedenti e in base ai quali la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza rescindente, limitandosi a valutare i dati processuali già emersi ai fini della valutazione in ordine alla proporzionalità della sanzione, né la stessa ricorrente indica, nel rispetto della richiesta specificità della censura, quali punti della sentenza di rinvio abbiano esorbitato dai limiti del decisum di cassazione.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del CCNL Commercio per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, rilevando che il comportamento del lavoratore è esistente e di particolare gravità, né è suscettibile di attenuazione in base al principio di proporzionalità, codificato nell’art. 2106 c.c., risiedendo la ratio della disciplina collettiva nella esigenza di evitare che impedimenti nell’esecuzione della prestazione lavorativa possano cagionare pregiudizio alla controparte.
Il motivo è inammissibile poiché il giudice del merito ha dato conto delle ragioni in forza delle quali la condotta del ricorrente non è meritevole della sanzione espulsiva, anche mediante riferimento ai concomitanti disservizi del sistema di comunicazione del sistema sanitario, e il giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che – anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto, come nella specie, da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione, ordinanza 24 agosto 2022, n. 25286).