Fondo Fasifar per le farmacie private: modalità operative

Fornite indicazioni operative sul Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria Fasifar per tutti i lavoratori dipendenti delle farmacie private, farmacisti e non farmacisti.

Nel rispetto di quanto definito dal Ccnl di settore, i lavoratori potranno chiedere le prestazioni sanitarie, per il tramite della “Cassa Reciproca sms”, in attesa della piena operatività di Fasifar, la quale  può rimborsare le prestazioni, anche arretrate, a far data dal 1° novembre 2021, mentre per le prestazioni da effettuare nelle strutture della rete Unisalute, presenti in tutte le realtà territoriali, gli stessi lavoratori potranno usufruirne a condizione che l’azienda li registri nel portale di Reciproca sms, e sia in regola con i versamenti a suo carico, condizione indispensabile per attivare le coperture sanitarie integrative.


Il contributo semestrale, che dovrà essere versato per singolo dipendente assunto con CCNL Dipendenti da Farmacia Privata, a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è stabilito in €78,00 (settantotto/00) al netto della fiscalità agevolata prevista dal contributo di solidarietà del 10% ai sensi di quanto previsto all’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997 n- 314, che l’azienda verserà direttamente all’INPS per singolo dipendente.


Per i dipendenti assunti in corso di semestre il calcolo della copertura verrà effettuato e riproporzionato in base all’effettiva data di assunzione a tempo indeterminato:


– Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato comprese tra il 1 ed il 15 (incluso), di ciascun mese, attivazione della copertura e calcolo del versamento riproporzionato mensilmente a partire dal primo giorno del mese (es. assunzione il 10/05 copertura a partire dal 01/05 versamento dovuto per i mesi di maggio e giugno)


– Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato comprese tra il 16 (incluso) e l’ultimo giorno, di ciascun mese, attivazione della copertura e calcolo del versamento riproporzionato mensilmente a partire dal primo giorno del mese successivo (es. assunzione il 20/05 copertura a partire dal 01/06 versamento dovuto per il mese di giugno)


Per tutti i lavoratori che risultano con data di assunzione uguale o precedente al 15/11/2021 la contribuzione verrà comunque calcolata a partire dal 01/11/2021.


I versamenti devono essere effettuati, con bonifici distinti, sul c/c 15/000150613, Istituto di Credito Banca di Bologna, IBAN IT53G0888302400015000150613, BIC CCRTIT2TBDB intestato a Reciproca Società di Mutuo Soccorso – Ente del Terzo Settore.


La causale dovrà riportare la Ragione Sociale della Farmacia, così come indicata in fase di registra

Accertamento pagamenti tracciabili: riduzione dei termini di decadenza


I chiarimenti del Fisco sull’accertamento e la riduzione dei termini di decadenza in ipotesi di pagamenti tracciabili (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 agosto 2022, n. 438)


 


Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. (art. 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).
Nel ricostruire l’evoluzione normativa di tale disposizione e la sua portata applicativa, la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall’articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 può essere riconosciuta solo a coloro che:
a) documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura “immediata” o “differita”), in alternativa alla seconda;
b) garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore ad euro 500.
Va inoltre evidenziato che restano fermi, tra gli altri, gli ulteriori requisiti fissati dal d.m. 4 agosto 2016 e, quindi:
– la non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi;
– la necessità di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini;


– l’esigenza che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare complessivo superiore ad euro 500 (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione) siano eseguiti con uno degli strumenti individuati nel già richiamato articolo 3 del medesimo decreto (bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ecc.).
Alla luce di quanto sopra, si afferma che in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via SdI e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza.
Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente.
In risposta al quesito oggetto d’interpello va evidenziato che la tracciabilità dei pagamenti, sebbene costituisca requisito indispensabile, non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza previsti dall’articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, non potendo, ad esempio, avvalersi di tale beneficio coloro che sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi ante richiamati (da operare tramite fattura elettronica e/o memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all’articolo 2 del medesimo d.lgs.), salvo non vi ricorrano su base volontaria.
Con specifico riferimento all’istante, essa potrà quindi documentare le cessioni effettuate ed i relativi corrispettivi tramite fattura elettronica via SdI ex articoli 21 e 21- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) – si ricorda, peraltro, che ciò può avvenire, « ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario/committente consumatore, acquisito nel rispetto della normativa vigente» – ovvero, per le operazioni di cui all’articolo 22 del medesimo d.P.R. ( i.e. quelle di commercio al minuto ed assimilate, tra cui rientrano le vendite per corrispondenza), tramite memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati secondo la previsione dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015.
Va aggiunto, in proposito, che gli strumenti idonei allo scopo non si sostanziano nel solo registratore telematico, ma comprendono altresì la « procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili. Mediante tale procedura è possibile generare il documento commerciale di cui al decreto ministeriale del 7 dicembre 2016.».
A tale procedura potrà quindi ricorrere l’istante ove più confacente all’organizzazione della propria attività.


 


Cassa Edile di Savona: Versamento dei contributi del mese di agosto 2022

La Cassa Edile della Provincia di Savona fornisce indicazioni in ordine al termine per il versamento dei contributi relativi al mese di agosto 2022

La Cassa Edile di Savona, informa che scade il 30 settembre il termine per il versamento dei contributi e degli accantonamenti riferiti alla attività svolta nel mese di agosto 2022.


Il pagamento va effettuato attraverso:


– RID


– bollettino freccia, cioè attraverso un modulo che viene precompilato dal sistema MUT in occasione delle denunce telematiche mensili. È possibile stampare immediatamente il bollettino e/o salvarne una copia in formato pdf. Il bollettino permette di effettuare il pagamento presso tutti gli sportelli bancari di qualsiasi banca.


– bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato della Cassa Edile (Carige) – IBAN IT27X0617510610000000700080).

Inps: nuove misure degli interessi di dilazione e delle somme aggiuntive



Per effetto dell’aumento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), a decorrere dal 27 luglio 2022 sono incrementate dello 0,50 per cento la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e quella delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (Inps – Circolare 29 agosto 2022, n. 98).


La BCE, con la decisione di politica monetaria del 21 luglio 2022, ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, a decorrere dal 27 luglio 2022, è pari allo 0,50 per cento.
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi.
Ecco le misure in vigore a decorrere dal 27 luglio 2022.

















Tasso interessi di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti 6,50 per cento annuo
Tasso interessi di differimento del termine di versamento 6,50 per cento annuo
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi dichiarati 6 per cento
Sanzioni civili per evasione o denunce contributive infedeli con regolarizzazione spontanea 6 per cento
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze 6 per cento