È soggetto passivo IVA il non residente con domicilio fiscale in Italia


Ai fini Iva è considerato alla stregua di un soggetto residente, il non residente con domicilio fiscale in Italia (Agenzia Entrate – risposta 16 agosto 2022 n. 429).

La normativa nazionale attribuisce la natura di soggetto passivo IVA a colui che, nell’esercizio d’impresa, arti o professioni, effettua le cessioni di beni o le prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato.


Con particolare riferimento alle prestazioni di servizi, l’articolo 7, comma 1, del decreto IVA, alla lettera d) prevede, ai fini IVA, che “per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva”.


In linea generale, dunque, chi presta attività professionale si considera soggetto passivo IVA in Italia se:


– è domiciliato in Italia, anche se residente all’estero;


– è residente in Italia e non è domiciliato all’estero;


– è domiciliato o residente all’estero ma possiede una stabile organizzazione in Italia,


con la conseguenza, che, in presenza di uno di questi elementi, le prestazioni rese si considerano, in linea generale, effettuate in Italia.


Ai fini della definizione dei concetti di residenza e domicilio, il Ministero delle Finanze con la circolare n. 304 del 2 dicembre 1997, ha chiarito che l’aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.


Risulta quindi evidente che:


– è irrilevante l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta in Italia;


– la residenza è intesa quale res facti, poiché non può prescindere dall’insistere sul luogo, con relativa stabilità, del soggetto e l’elemento intenzionale assume rilevanza secondaria;


– il domicilio è, invece, definito res iuris in quanto situazione giuridica caratterizzata dalla volontà di stabilire e conservare in un determinato luogo la sede principale dei propri affari ed interessi.


Nel caso di specie, la circostanza che nel territorio italiano venga costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un paese terzo (Regno Unito) non è di ostacolo a considerare l’istante quale soggetto passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente. Peraltro, poiché il soggetto in questione non svolge, nel paese di residenza, così come rappresentato nella richiesta, alcuna attività professionale o imprenditoriale, nel modello AA9/12, presentato ai sensi dell’articolo 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria.


POSTE S.p.A.: Lavoro agile per attività formative

Firmato il 3/8/2022, tra POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, PostePay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A., Nexive Network S.r.l. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni e FNC UGL Comunicazioni, l’accordo in materia di Lavoro Agile

Con la firma del presente accordo, le Parti intendono individuare specifiche modalità applicative che agevolino l’istituto del Lavoro Agile ai fini formativi.
Pertanto, premesso
– che con l’Accordo del 1 marzo 2022, hanno definito la regolamentazione fino al 31 marzo 2023 del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane, quale diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
– che in tale sede hanno condiviso la possibilità di ricorrere temporaneamente al Lavoro Agile anche nei confronti del personale appartenente a strutture operative, al fine di consentire la partecipazione ad attività formative per le quali – anche in ragione della numerosità delle risorse coinvolte – sia opportuno il ricorso a tale modalità;
– che la L n. 52/2022 di conversione del DL n. 24/2022 ha previsto fino al 31 agosto 2022 la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di ricorrere allo Smart Working cd. emergenziale, per la cui attivazione non è prevista la sottoscrizione dell’Accordo Individuale,


le Parti, convengono che a partire dal 1 settembre 2022 o, se successiva, dalla data di scadenza della suindicata modalità semplificata di attivazione dello Smart Working, per la fattispecie relativa allo svolgimento delle attività formative su richiamate, l’Accordo Individuale di Lavoro Agile si intenderà perfezionato mediante l’invio da parte dell’Azienda di una email con la quale si comunica al dipendente l’attivazione dello Smart Working per le giornate di partecipazione alle iniziative formative e la risposta via email del lavoratore in segno di accettazione; per assicurare il corretto flusso comunicazionale, dell’avvenuto perfezionamento di processo verrà data evidenza al Responsabile diretto delle risorse interessate.
Le Parti condividono inoltre l’opportunità di estendere, in via sperimentale, tale modalità di attivazione del Lavoro Agile al personale in servizio a tempo determinato impiegato su attività di staff remotizzabili o, laddove necessario per le suindicate finalità formative, applicato nelle strutture operative.

DL Semplificazioni: con la conversione il calendario Intrastat torna all’origine


La legge di conversione del DL Semplificazioni ha portato nuovamente al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento il termine di scadenza per presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i modelli Intrastat (art. 3, co. 2, lett. b), D.L. n. 73/2022, conv. con modif. in L. n. 122/2022).

L’intervento normativo è rivolto agli elenchi riepilogativi alla cui trasmissione, con periodicità mensile o trimestrale, a seconda dell’ammontare delle operazioni, sono tenuti i soggetti passivi Iva per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea.


A riguardo, il testo originario del decreto Semplificazioni aveva spostato il termine dell’invio degli elenchi all’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.


La conversione in legge ha invece ripristinato l’originario calendario che prevedeva per il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento il termine di scadenza per presentare i modelli Intrastat.


Cooperative che assumono persone con lo status di protezione internazionale: assegnazione contributo


Il ministro del lavoro ha firmato il Decreto interministeriale che stabilisce i criteri di assegnazione di un contributo (riduzioni o sgravi contributivi) in favore delle cooperative sociali che abbiano assunto persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale.


 


L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.
Il contributo si applica per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal primo gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, per le persone cui è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 10 gennaio 2016.
Il beneficio è riconosciuto in base all’ordine cronologico di invio della domanda all’INPS da parte delle cooperative sociali e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili: il Ministero del Lavoro ha già messo a disposizione dell’Istituto 500mila euro.
Non vengono riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte del Ministero, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018-2020, pari a 1,5 milioni di euro.