Gestione pensionistica dei giornalisti trasferita all’Inps: istruzioni

L’Inps fornisce istruzioni in merito al trasferimento della gestione pensionistica per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, per i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI (Inps – Circolare 28 luglio 2022, n. 92).

Con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI è trasferita all’INPS per i giornalisti dipendenti, che vi succede nei relativi rapporti attivi e passivi. A decorrere dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
Ecco come l’Inps gestirà le prestazioni pensionistiche sia per i soggetti che hanno maturato il diritto alle prestazioni entro il 30 giugno 2022, sia per quelli che li matureranno con la nuova gestione previdenziale Inps.

SOGGETTI INTERESSATI


Il regime pensionistico FPLD si applica ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, ai titolari di posizioni assicurative e ai titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.

REGIME PENSIONISTICO DEI SOGGETTI CHE MATURANO ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE A TALE DATA PRESSO L’INPGI


I lavoratori già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, che alla data del 30 giugno 2022 hanno maturato i requisiti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti nell’INPGI, conseguono in qualsiasi momento successivo alla predetta data le prestazioni pensionistiche previste in tale gestione sulla base delle disposizioni ivi vigenti alla data del 30 giugno 2022 e non le prestazioni pensionistiche eventualmente maturate a carico del FPLD successivamente alla predetta data.
Per il perfezionamento dei requisiti previsti dall’INPGI entro il 30 giugno 2022 trova applicazione l’articolo 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122.
L’eventuale contribuzione versata o accreditata nell’AGO anteriormente o successivamente al 30 giugno 2022, e comunque prima della decorrenza del trattamento pensionistico, deve essere valorizzata, ai fini della misura del pro-quota di pensione, secondo le disposizioni applicabili nell’AGO.
L’eventuale contribuzione versata o accreditata dopo la decorrenza del trattamento pensionistico è valorizzata, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti spettanti, secondo le disposizioni applicabili ai titolari di pensione a carico dell’INPGI nella gestione in cui è versata la contribuzione (dando luogo, ad esempio, a un supplemento di pensione o a una pensione supplementare).


L’Inps precisa che:
– a decorrere dal 1° luglio 2022 la pensione di anzianità maturata nella gestione Inpgi è interamente cumulabile con i redditi da lavoro;
– ai fini della pensione di invalidità i requisiti contributivo e sanitario non possono essere maturati successivamente al 30 giugno 2022; tuttavia è possibile presentare la domanda anche successivamente alla predetta data. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. L’accertamento del requisito sanitario sarà effettuato dal UO medico-legale dell’INPS competente per territorio. La pensione di invalidità è incompatibile con l’attività giornalistica svolta successivamente alla concessione della pensione. Nel caso in cui si verifichi tale causa di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’INPS che revoca la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’incompatibilità medesima;
– ai fini della pensione ai superstiti, la disciplina previgente presso l’INPGI trova applicazione, in presenza di tutti i requisiti e condizioni, per i decessi che si verificatisi antecedentemente al 1° luglio 2022. In tali casi le aliquote vigenti in INPGI continueranno a trovare applicazione anche nel caso di successiva variazione del nucleo familiare.

REGIME PENSIONISTICO PER I SOGGETTI CHE NON HANNO MATURATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE A TALE DATA PRESSO L’INPGI


A partire dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti iscritti al FPLD è uniformato a quello degli iscritti al FPLD; pertanto, tali soggetti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al FPLD, sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
A riguardo l’Inps chiarisce che tali soggetti possono conseguire le prestazioni con riferimento alle quali alla data del 30 giugno 2022 non risulta interamente trascorso l’arco temporale entro il quale la legge richiede la maturazione dei prescritti requisiti.
I giornalisti iscritti al FPLD, pertanto, non possono conseguire le pensioni anticipate cd.dd. Quota 100 e Opzione donna, i cui requisiti andavano perfezionati entro la data del 31 dicembre 2021.


Fermo restando il principio del pro-rata, per il calcolo della pensione, ai fini dell’individuazione del regime pensionistico in cui il lavoratore si colloca (sistema misto/retributivo ovvero contributivo), occorre fare riferimento all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 nella gestione a carico della quale è liquidata la pensione e nelle gestioni con essa dialoganti.
Di conseguenza, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema retributivo/misto; d’altra parte, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema contributivo.
Ai soggetti che alla data del 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati presso l’INPGI – ancorché contestualmente ad altra gestione – per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, limitatamente al FPLD, non si applica il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995, ancorché il primo accredito in qualsiasi gestione sia successivo al 31 dicembre 1995. Il massimale contributivo si applica invece ai soggetti già assicurati presso l’INPGI, con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione nei periodi antecedenti alla predetta data.
L’Inps precisa che, per i soggetti che al 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati a una qualsiasi altra gestione (compreso il FPLD), nonché per i soggetti con accredito contributivo in qualsiasi gestione pensionistica prima del 1° gennaio 1996, continuerà a trovare applicazione la generale disciplina del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995.

VALORIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DEL FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (FPLS) E DEL FONDO PENSIONE LAVORATORI SPORTIVI (FPSP) DELLA GESTIONE EX ENPALS


Con riferimento ai titolari di pensione INPGI liquidata, nonché ai soggetti che hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI, ai fini della valorizzazione della contribuzione presso la Gestione ex ENPALS potrà essere riconosciuta, a domanda, una pensione autonoma o supplementare per la sola contribuzione versata/accreditata in detta gestione.
Al di fuori dai predetti casi, la contribuzione FPLD che non abbia dato luogo a pro-quota di pensione e la contribuzione ex ENPALS possono essere valorizzate, a domanda, al fine del riconoscimento di una pensione autonoma o supplementare in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971 che sarà posta a carico della gestione – FPLD o ex ENPALS – nella quale risulti versata/accreditata una prevalente contribuzione.
Le disposizioni citate non sono peraltro applicabili in presenza di istanze di pensione presentate in regime di cumulo, di totalizzazione e di computo.


Nelle ipotesi in cui i soggetti in possesso di contribuzione presso la gestione ex ENPALS e il FPLD, anche in evidenza contabile separata, non abbiano maturato entro il 30 giugno 2022, al fine del riconoscimento di un unico trattamento previdenziale, non è contemplato l’utilizzo di “altra contribuzione” oltre a quella versata/accreditata presso l’ex ENPALS e presso il FPLD. La contribuzione INPGI versata entro il 30 giugno 2022 non può essere valorizzata ai fini dell’accertamento del rapporto di prevalenza stabilito dalla norma utile a determinare il diritto alla concessione della prestazione; diversamente, la contribuzione versata a decorrere dal 1° luglio 2022 in favore dei giornalisti iscritti al FPLD, potrà essere valutata al fine del riconoscimento della prestazione.
In questi casi, pertanto, qualora la competenza alla definizione del trattamento pensionistico sia attribuita al FPLD, la contribuzione ex ENPALS sarà trasferita a tale Fondo che liquida anche la prestazione. Nell’ipotesi inversa, la prestazione sarà liquidata dalla Gestione ex ENPALS. Sia nel primo che nel secondo caso, l’eventuale contribuzione, FPLD ed ex ENPALS, versata successivamente al pensionamento potrà essere utilizzata per la concessione di un supplemento di pensione da parte della gestione che ha liquidato la prestazione. Nelle ipotesi di prestazioni riconosciute dall’ex ENPALS in applicazione delle disposizioni in parola, la pregressa contribuzione INPGI potrà determinare, a domanda, una pensione supplementare a carico dell’evidenza contabile separata del FPLD.

PENSIONI CON IL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI


Nei confronti dei giornalisti iscritti al FPLD trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi (FPLD e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi; FPLD ed ex ENPALS; cumulo; cumulo per assicurati dal 1996; totalizzazione; computo in Gestione separata).
L’Inps precisa che, in deroga al principio del pro-quota, in caso di computo in Gestione separata e di totalizzazione (in assenza di diritto autonomo), le anzianità contributive acquisite in INPGI fino al 30 giugno 2022 sono valorizzate secondo le regole di calcolo di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 del 1997.
Inoltre, in presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’evidenza contabile ex INPGI senza diritto al 30 giugno 2022 e presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613 del 1966.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


Le domande relative alle prestazioni pensionistiche riconosciute in favore dei giornalisti iscritti al FPLD devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali:
– sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) ai servizi telematici disponibili;
– Contact Center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
– Patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Ai giornalisti iscritti al FPLD residenti all’estero si applicano le seguenti modalità:
– il giornalista che risiede in uno Stato estero UE/SEE/Svizzera e Regno Unito che abbia periodi assicurativi anche in Italia, deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all’Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all’Istituto con i consueti formulari comunitari/SED;
– il giornalista che risiede all’estero in uno Stato extracomunitario convenzionato e abbia periodi assicurativi anche in Italia, al fine di evitare ritardi nella lavorazione delle pratiche, deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all’Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all’Istituto con i consueti formulari previsti dalle Convenzioni bilaterali.

PENSIONI GIÀ LIQUIDATE


A decorrere dal 1° luglio 2022, i trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già erogati dall’INPGI sono a carico del FPLD, con evidenza contabile separata. Dalla medesima data, l’INPS provvede al pagamento dei trattamenti pensionistici in argomento con le modalità adottate per la generalità dei propri pensionati.

DOMANDE DI RICONGIUNZIONE


Le richieste di ricongiunzione, presentate nel regime sostitutivo INPGI, entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate, continueranno ad essere definite secondo la normativa vigente presso l’INPGI e i relativi periodi affluiranno nell’evidenza contabile separata del FPLD; per quelle già definite alla predetta data, i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere a carico degli assicurati continuerà ad essere versato secondo l’originario piano di ammortamento. A partire dal 1° luglio 2022 l’onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all’INPS (e non più all’INPGI) secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Analogamente, continueranno ad essere definite le domande di ricongiunzione presentate all’INPS entro il 30 giugno 2022 al fine di trasferire nel FPLD – Gestione ordinaria, i periodi contributivi di pertinenza della gestione sostitutiva INPGI. Resta inteso che a partire dal 1° luglio 2022, i trasferimenti di contribuzioni da effettuare per completare le suddette domande di ricongiunzione presentate entro il 30 giugno 2022 non danno luogo a movimentazioni di natura finanziaria.
A partire dal 1° luglio 2022, i titolari di posizioni assicurative già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la Gestione sostitutiva dell’INPGI sono iscritti al FPLD, sebbene in evidenza contabile separata. Essendo le posizioni già unificate per il conseguimento di un’unica pensione, nel rispetto del principio del pro-rata, non sarà più possibile presentare domande di ricongiunzione al fine di trasferire i periodi contributivi dall’evidenza contabile separata alla gestione ordinaria del FPLD o viceversa. In caso di successive domande di ricongiunzione, i periodi contributivi di cui il soggetto sia titolare nelle altre gestioni sostitutive o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria o presso le casse professionali, affluiranno, al ricorrere dei prescritti requisiti, nella gestione ordinaria del FPLD. Nel caso di successive domande di ricongiunzione in uscita dal FPLD, il trasferimento riguarderà tutta la contribuzione di cui il soggetto sia titolare nel suddetto Fondo, compresa quella accreditata in evidenza contabile separata.

DOMANDE DI RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI DI PERIODI CONTRIBUTIVI


Le domande di riscatto di periodi contributivi presentate presso la gestione sostitutiva dell’INPGI entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate continueranno a essere definite secondo la normativa vigente presso l’INPGI; per quelle già definite alla predetta data i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere continuerà ad essere versato secondo l’originario piano di ammortamento. Resta inteso che a partire dal 1° luglio 2022 l’onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all’INPS secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Per le suddette domande di riscatto, i periodi contributivi e i relativi oneri sono imputati all’evidenza contabile separata del FPLD.
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD, ancorché in evidenza contabile separata, potranno esercitare le medesime facoltà di riscatto previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo le stesse modalità, requisiti e limitazioni.
I periodi contributivi e i corrispondenti oneri saranno imputati alla gestione ordinaria del FPLD, indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto (sia anteriore che successiva al 1° luglio 2022). Fanno eccezione le domande di costituzione di rendita vitalizia, per contribuzione omessa e prescritta, in considerazione della funzione ricostruttiva della posizione assicurativa lesa da omissioni contributive; in queste fattispecie, i periodi e i relativi oneri, se afferenti al rapporto di lavoro con iscrizione nell’evidenza contabile separata del FPLD, affluiranno anch’essi nell’evidenza contabile.

ACCREDITI FIGURATIVI


A decorrere dal 1° luglio 2022 ai giornalisti iscritti al FPLD, ancorché in evidenza contabile separata, si applicheranno le medesime regole in materia di accrediti figurativi previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

INAIL: modificata la misura delle sanzioni civili per omesso pagamento dei premi


Per effetto della decisione della Banca centrale europea, è mdificato il tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili (Circolare Inail 26 luglio 2022, n. 29).


In particolare, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti: 6,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori 6,00% misura delle sanzioni civili.
L’articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabiliscono che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria a decorrere dal 27 luglio 2022 si applica un tasso pari al 6% nelle seguenti ipotesi:


a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Bonus formazione: arriva il codice tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali (Agenzia Entrate – risoluzione 27 luglio 2022, n. 44/E).

L’art. 1, co. da 536 a 539, L. n. 178/2020, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, ha previsto l’introduzione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che sostengono finanziariamente iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, alle condizioni ivi indicate.


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell’università e della ricerca.


A tal fine, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:


– “6980” denominato “credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.


In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.


Codice tributo tax credit restauro immobili di interesse storico e artistico


Codice tributo tax credit restauro immobili di interesse storico e artistico



Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (Agenzia delle entrate – Risoluzione 27 luglio 2022, n. 43/E).

L’articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui sopra è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, nella misura e alle condizioni ivi previste, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduto secondo le modalità ivi indicate.
Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’8 ottobre 2021, emanato ai sensi del articolo 65-bis, comma 6, del citato decreto legge n. 73 del 2021, sono stati disciplinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse.
In particolare, il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo al riconoscimento dell’agevolazione.
La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del richiamato decreto dell’8 ottobre 2021, comunica all’Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:
– “6979” denominato “credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto ministeriale, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Cultura e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.