Esonero contributivo cooperative “workers buyout”

Con il Messaggio 18 luglio 2022, n. 2864, l’Inps ha fornito istruzioni sulle modalità di fruizione dell’esonero contributivo totale previsto in favore delle piccole imprese costituite tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022 sotto forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto.

L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 253, L. n. 234/2021), è costituita dall’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa.
Possono accedere al beneficio piccole imprese costituite dal 1° gennaio 2022 in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (cd. workers buyout).
Trattandosi di un’agevolazione selettiva è stata necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, rilasciata con decisione C(2022) 4054 final del 9 giugno 2022. La Commissione europea ha stabilito che la misura è ammessa nei limiti e alle condizioni del cd. Temporary Framework. Di conseguenza l’agevolazione può essere fruita dalle cooperative workers buyout costituite dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
L’INPS ha precisato che alle cooperative rientranti nell’ambito di applicazione del beneficio, individuate sulla base dei dati in possesso del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato il codice di autorizzazione (CA) “8Y – Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021”, che avrà la validità di 24 mesi dalla data di costituzione.


MISURA


L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa.
Non sono oggetto di esonero:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali e al FIS;
– il contributo integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
– le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Nei casi di trasformazione di rapporti a tempo determinato, si applica la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO


I soggetti interessati, già qualificati con l’attribuzione del codice autorizzazione “8Y”, devono comunque inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”.
Nella richiesta devono essere dichiarate le seguenti informazioni:
– la data di costituzione della società cooperativa;
– la forza lavoro;
– la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti;
– l’aliquota contributiva datoriale media applicata;
– l’importo dell’esonero di cui si intende avvalersi.

CONDIZIONI


Trattandosi di un beneficio contributivo, il riconoscimento dell’esonero è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, ossia:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


Oltre al rispetto di tali condizioni, il riconoscimento dell’esonero è legato alla sussistenza di specifici presupposti. Il beneficio non può trovare legittima applicazione qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo di imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

COMPATIBILITÀ


L’esonero contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020[1], e successive modificazioni (cd. Temporary Framework). Pertanto, è riconosciuto nel rispetto delle seguenti condizioni:
– l’importo del beneficio non può essere superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
– le imprese destinatarie non devono risultare già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– in deroga al punto precedente, sono ammesse le microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
– il beneficio deve essere concesso entro il 30 giugno 2022.


L’esonero contributivo non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale.

COMPILAZIONE UNIEMENS – SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA>


I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “8Y”, che intendono fruire dell’esonero contributivo, devono valorizzare, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di agosto, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici interessate dall’esonero in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “ESWB”, avente il significato di “Esonero contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n. 234/2021”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.


La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.
La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

DL AIUTI: pronti i modelli per le rateizzazioni semplificate fino a 120 mila euro


Pubblicati sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione i nuovi modelli per presentare l’istanza semplificata di rateizzazione fino a 120 mila euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva.  (AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – Comunicato 18 luglio 2022).

Il Decreto Aiuti (DL n. 50/2022 convertito in Legge n. 91/2022), modificando la norma di riferimento che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento, ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.
Sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione e nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.
La Legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Si ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. In dettaglio, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.
La Legge n. 91/2022, infine, rende definitiva la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Inoltre il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

UNEBA – OO.SS. – Unisalute: Accordo per il rinnovo del piano sanitario

Firmato il 27/6/2022, tra la Compagnia assicuratrice Unisalute S.p.A. e UNEBA, FP-CGIL, FISASCAT-CISL, FP-CISL, UILTUCS-UIL, UIL-FPL, l’accordo di rinnovo, per l’annualità 2023, del Piano sanitario per i Dipendenti delle Aziende che applicano il “CCNL UNEBA”

Il presente accordo, che scade il 31/12/2023, rinnova per l’annualità 2023, il piano sanitario per i lavoratori dipendenti dalle aziende che applicano il CCNL Uneba.


Le parti convengono:


A far data dal 1° luglio 2022


– Ampliamento della rete delle strutture convenzionate di circa 400 strutture non di tipo odontoiatrico.


– Inserimento della garanzia Criticai lllness con massimale una tantum di 1.000C per il seguente elenco di patologie: NEOPLASIE MALIGNE, INFARTO MIOCARDICO ACUTO, ICTUS, TRAPIANTO DI ALCUNI ORGANI E TESSUTI, ANGIOPLASTICA CORONARICA, INTERVENTO CHIRURGICO A CARICO DELLE VALVOLE CARDIACHE, INTERVENTI CHIRURGICI A CARICO DELL’AORTA, MALATTIA DI PARKINSON, MORBO DI ALZHEIMER, PERDITA DELLA VISTA, SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA), INSUFFICIENZA RENALE CRONICA SEVERA CON NECESSITA’ DI TRATTAMENTO DIALITICO; in particolare, solo per le Neoplasie maligne, si intende riconosciuta la data di insorgenza fin dal 1° luglio 2021.


– Inserimento di una garanzia per il riconoscimento di una diaria giornaliera di 12 € per un massimo annuale di 120 giorni anche non continuativi ad annualità assicurativa, purché l’assicurato abbia raggiunto, all’interno della stessa annualità assicurativa di riferimento, i 180 giorni di malattia anche non continuativi a causa di tutte le neoplasie maligne non ricomprese nella definizione della garanzia Criticai lllness.


– Aumento del sottomassimale per i trattamenti fisioterapici da malattia da 350 € a 500 €.


A far data dal 1° gennaio 2023


– Diminuzione per la garanzia “Alta Specializzazione” della franchigia in Rete convenzionata da 30 € a 20 € per prestazione/ciclo terapia.


– Diminuzione per la garanzia “Visite specialistiche” della franchigia in Rete convenzionata da 30 € a 25 € per prestazione


– Diminuzione per la garanzia “Accertamenti diagnostici” della franchigia in Rete convenzionata da 30 € a 25 € per prestazione.


– Apertura, a partire dal 1° settembre 2022 con chiusura 31 ottobre 2022, di una nuova finestra di ingresso per i famigliari dei dipendenti già iscritti alla data di apertura della finestra, con data effetto della copertura a valere dal 1° gennaio 2023.

ASSICURAZIONI ANIA: protocollo misure per la prevenzione covid-19


Definito lo scorso 12 luglio il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore Assicurazioni Ania.

Valutato che l’ANIA, le Compagnie, le Società di assicurazione/assistenza e le Organizzazioni Sindacali seguono costantemente con prioritaria attenzione l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19, svolgendo responsabilmente la propria attività al fine di garantire la continuità del servizio erogato alla collettività, consapevoli che tale continuità esige come presupposto fondamentale la piena garanzia delle condizioni di salute e sicurezza per tutte le lavoratrici/lavoratori del settore e che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di adeguati livelli di protezione, anche con attenzione alle criticità che tale situazione sanitaria può comportare alla rete distributiva, anche agenziale, delle Imprese.
Le Parti intendono continuare a fornire alle Imprese del settore assicurativo e alle Società di assicurazione/assistenza indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare nei luoghi di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali volte a contenere e a contrastare l’epidemia da Covid-19.
Pertanto è stato necessario procedere a un aggiornamento del Protocollo di settore sottoscritto il 26 aprile 2021.
L’Impresa informa tutte le lavoratrici/lavoratori, chiunque entri in azienda e la clientela, circa le disposizioni delle Autorità, anche attraverso cartellonistica, depliants informativi e comunicazioni tramite portale aziendale.


L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tale scopo, il datore di lavoro assicura la disponibilità di mascherine FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Le Parti, pur consapevoli degli intervenuti mutamenti del contesto sanitario e del venir meno dello stato di emergenza, ritengono che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili.