Bonus Energia: chiarimenti dal Fisco


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11 luglio 2022, n. 25/E risponde ai quesiti, formulati dalle associazioni di categoria sul credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore imprese energivore e non energivore e sul contributo straordinario contro il caro bollette.

Con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 sono stati resi i primi chiarimenti in relazione ai contributi, sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica consumata nel primo e nel secondo trimestre 2022 dalle imprese “energivore” e “non energivore”, previsti dall’articolo 15 del decreto Sostegni-ter, dall’articolo 4 del decreto Energia, dall’articolo 3 del decreto Ucraina.


In particolare, l’articolo 15 del decreto Sostegni-ter ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.


Con l’articolo 4 del decreto Energia è stato previsto un credito d’imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese energivore. Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 25% dal decreto Ucraina.


Lo stesso decreto Ucraina ha poi previsto un credito d’imposta in misura pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese non energivore). Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 15% dall’art. 2, co. 3, D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti).


Le suddette imprese possono beneficiare del contributo a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dei trimestri di riferimento e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30%.


Successivamente alla pubblicazione della predetta circolare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sui bonus, fornendo chiarimenti in relazione ai seguenti argomenti:


– iscrizione nell’elenco delle imprese energivore con la sessione suppletiva;


– la nozione di “componente energia”;


– modalità di calcolo del costo medio;


– clienti “multisito”;


– rilevanza dell’IVA ai fini del credito d’imposta;


– dispacciamento;


– sussidi;


– rilevanza di imposte e sussidi;


– utilizzo del valore del prezzo unico nazionale;


– molteplicità di POD;


– vendita di energia elettrica senza ricorso alla rete pubblica;


– obblighi /documenti certificativi;


– fatture di cortesia;


– effettività dei dati di consumo;


– fattura emessa dopo il 31 dicembre 2022;


– modalità di fruizione del credito d’imposta maturato;


– contributo straordinario contro il caro bollette: operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.


La violazione dell’obbligo di comunicazione in ipotesi di apprendistato mascherato


L’ipotesi di omessa comunicazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risulta integrata qualora la comunicazione eseguita sia riferita a un rapporto di apprendistato, non idonea, pertanto, a soddisfare l’obbligo di legge, ed avente carattere fuorviante, tale da indurre in errore rispetto alla concreta natura del rapporto instaurato (Corte di Cassazione, Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20184).


Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza pronunciata su ricorso di una s.p.a. avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna della stessa al pagamento delle sanzioni amministrative comminate a seguito del disconoscimento, in sede ispettiva, dei contratti di apprendistato conclusi con alcuni lavoratori.


La Corte distrettuale aveva accertato, nel caso in esame, un rilevante e palese inadempimento da parte della società agli obblighi formativi propri dei contratti di apprendistato sottoscritti con i lavoratori di cui al verbale ispettivo, per l’assenza di attività formativa non solo teorica ma anche pratica, con conseguente qualificazione dei rapporti, sin dall’inizio, come di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Gli apprendisti, difatti, erano stati utilizzati fin dall’assunzione per attività di lavoro ordinaria, con espletamento di una normale prestazione di lavoro e con diritto alla piena retribuzione e contribuzione.
Dovevano, di conseguenza, ritenersi ricorrere la mancata consegna ai lavoratori della dichiarazione di assunzione prima dell’inizio dell’attività, nonché la mancata comunicazione al servizio competente dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato degli stessi dipendenti.
Secondo i giudici di merito, in particolare, l’ipotesi di omessa comunicazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risultava integrata in quanto la comunicazione eseguita, riferita a un rapporto di apprendistato, non era idonea a soddisfare l’obbligo di legge, ed aveva anzi carattere fuorviante, tale da indurre in errore l’ufficio rispetto alla concreta natura del rapporto instaurato; le risultanze istruttorie, sul punto, avevano dimostrato l’esistenza di una deviazione tipologica, rispetto al rapporto di apprendistato, realizzata fin dall’assunzione e non in costanza di rapporto.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società.
Quest’ultima ha dedotto di avere tempestivamente ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti e che eventuali divergenze emerse rispetto alla tipologia contrattuale comunicata e pattuita tra le parti, ed accertate in costanza di rapporto, avrebbero potuto avere rilievo sotto il profilo contrattuale civilistico o contributivo, ma non erano idonee ad integrare la violazione dell’obbligo di comunicazione.


La suprema Corte ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni dei giudici di merito, richiamando, altresì, il principio secondo cui la comunicazione dell’effettivo rapporto di lavoro instaurato deve ritenersi condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell’ambito del mercato del lavoro, e tutelare l’interesse del lavoratore.
Tale statuizione, in linea col il principio di effettività, non può subire deroghe neppure in relazione agli adempimenti di carattere amministrativo.

Prevenzione San.Arti agli artigiani iscritti per tutto il 2022

I dipendenti delle imprese artigiane iscritti al fondo di assistenza sanitaria San.Arti, possono usufruire gratuitamente dei 4 Pacchetti di prevenzione, fino al 31 dicembre 2022.

Per gli iscritti al Fondo di assistenza sanitaria San.Arti c’è la possibilità di usufruire di tutti i pacchetti di prevenzione previsti dal Piano sanitario, fino al 31 dicembre 2022, a scelta tra quelli proposti, ossia:
– prevenzione cardiovascolare
– prevenzione oncologica
– prevenzione dermatologica
– prevenzione oculistica
L’iniziativa è gratuita, le prestazioni sono erogate presso strutture convenzionate con UniSalute e non è necessaria la prescrizione medica, richiesta solo per la mammografia.


Prevenzione Cardiovascolare


La prevenzione cardiovascolare comprende questi sottopacchetti:
– esami ematici e prevenzione cardiovascolare: azotemia, colesterolo totale e HDL, creatininemia, esame emocromocitometrico, glicemia, omocisteina, trigliceridi, VES e visita specialistica cardiologica
– prevenzione cardiovascolare specifica: ECG  da sforzo


Prevenzione Oncologica femminile


Il pacchetto comprende questi sottopacchetti:
– esami ematici e delle urine: Ca 125, esame emocromocitometrico, esami delle urine e VES


– prevenzione ginecologica: visita specialistica ginecologica e pap test


– prevenzione ginecologica specifica: ecografia dell’apparato genitale femminile per via transvaginale


– prevenzione senologica: visita senologica


– prevenzione senologica, dai 40 anni di età: esame mammografico bilaterale (occorre la prescrizione medica)

Prevenzione Oncologica maschile


Il pacchetto comprende questi sottopacchetti:
– esami ematici e delle urine: esame emocromocitometrico, VES, esami delle urine e dosaggio PSA (dai 40 anni di età)
– prevenzione oncologica specifica: visita specialistica urologica ed ecografia prostatico vescicale transrettale


Prevenzione Dermatologica


l pacchetto prevenzione dermatologica comprende questi sottopacchetti:
– prevenzione dermatologica: visita specialistica dermatologica
– prevenzione dermatologica specifica: mappatura dei nei in epiluminescenza


Prevenzione Oculistica – Malattie Del Visus


Il pacchetto prevenzione oculistica – malattie del visus comprende questi sottopacchetti:
– prevenzione oculistica: visita specialistica oculistica
– prevenzione oculistica specifica: campimetria, fotografia fundus oculi, tonometria con rilascio di certificazione.


Farmacie municipalizzate: raggunto l’accordo

Il 7 luglio 2022 è stata firmata l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici.


 


L’accordo, che dovrà essere sottoposto all’approvazione delle rispettive assemblee ai fini dell’applicazione, prevede un trattamento economico riparametrato al 1° livello di  €80,00 dal 1/7/2022; €18,00 dal 1/7/2023; €15,00 dal 1/7/2024


Viene prevista un’indennità forfettaria: € 250,00 alla ratifica dell’ipotesi, € 250,00 a gennaio 2023.


Sul piano del welfare, viene previsto un incremento dello 0,50% della quota a carico dell’azienda alla Previdenza Complementare.


In merito alla Classificazione del personale viene costituita una Commissione Paritetica per il monitoraggio


dell’evoluzione normativa e le conseguenti applicazioni nella “Farmacia dei Servizi


Per quanto riguarda il mutamento mansioni viene stabilita l’ assegnazione definitiva trascorso un periodo di sei mesi


Per il contratti tempo parziale viene esteso l’orario in applicazione di clausole elastiche fino a 40 ore/settimana e la cancellazione delle deroghe alle norme di legge per le clausole elastiche e flessibili.


Prevista l’esclusione, per i contratti a termine, delle limitazioni quantitative per le aziende che operano in località a prevalente vocazione turistica.


Viene introdotta, per i congedi particolari, un’estensione della copertura nel caso di percorsi di protezione alla violenza di genere.