Fondo Salute Sempre: proroga dei servizi Unisalute

Il  Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Salute Sempre ha prorogato i servizi col partner assicurativo UniSalute

Il Fondo SALUTE SEMPRE informa gli iscritti che ha prorogato i servizi col partner assicurativo UniSalute dal 1/07/2022 fino al 1/01/2023.


Pertanto, a far data dal 1/07/2022 la disponibilità del massimale annuo sarà da considerarsi al netto di quanto già usufruito nei primi 6 mesi del 2022.


Si ricorda che sono iscritti al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato disciplinati dal CCNL dell’Editoria Grafica che non beneficino delle forme di assistenza sanitaria integrativa. Sono escluse dall’obbligo dell’iscrizione e del relativo versamento al fondo le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità del lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l’esclusione dall’obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori


Inoltre, dal 1/07/2022 al 31/07/2022 SALUTE SEMPRE riapre ai soli familiari già iscritti nel Primo Semestre 2022.


CIPL Edilizia Industria Firenze: indennità

Seguono le indennità previste dall’accordo firmato il 22 giugno 2022 a favore dei dipendenti delle imprese edili ed affini nella provincia di Firenze.

Mensa


E’ diritto di tutti i lavoratori (operai e impiegati) avere il servizio di pasto caldo, indipendentemente dalle peculiarità del luogo di lavoro, nelle seguenti modalità:
1. mensa in cantiere o catering, con locale mensa adeguato come previsto dalla normativa vigente per un importo a carico dell’azienda max di € 8,00;
2. In trattoria per un importo a carico dell’azienda per un max di € 10,00;
3. in caso di giustificata impossibilità a fornire quanto previsto nei punti precedenti è riconosciuta l’indennità sostitutiva di mensa pari a € 0,70 per ora lavorata. La suddetta indennità non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di pesto caldo predisposto dall’azienda salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio, anche per problemi alimentari, in dipendenza dell’organizzazione del cantiere e delle esigenze dell’azienda.
Tale importo per gli impiegati è pari a € 120 per ogni mese lavorato.


Reperibilità


In caso di reperibilità adottata con scrupoloso rispetto della rotazione tra figure professionali fungibili, ad ogni singolo dipendente coinvolto sarà riconosciuta:
– in caso di reperibilità strutturale e organizzata settimanalmente (es. da lunedì a lunedì), si concorda di riconoscere al lavoratore un importo minimo settimanale di € 8 0,00; resta inteso che le ore lavorate in reperibilità saranno maggiorate della percentuale di straordinario, sia esso diurno, notturno, festivo.
– in caso di reperibilità occasionale e non organizzata settimanalmente sarà riconosciuta una indennità giornaliera di Euro 12,00 oltre alla maggiorazione dello straordinario previsto dal vigente CCNL Edile Industria.
Inoltre, sempre per quelle lavorazioni relative agli interventi urgenti di manutenzioni del sottoservizi di pubblica utilità e/o pavimentazioni stradali, in caso di richiesta di spostamento non programmato dal luogo di lavoro al luogo dell’intervento, verrà riconosciuta al lavoratore a titolo di indennità di disponibilità, una indennità giornaliera pari a Euro 12,00.


Lavori scavo TBM e lavorazioni complementari


Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, si concorda per tutti i dipendenti coinvolti nelle lavorazioni esterne collegate, complementari e di servizio alle lavorazioni effettuate dalla macchina TBM (nastri, conci e piazzale ecc.), sarà riconosciuta una indennità pari al 15% calcolata sulla retribuzione tabellare, di ogni ora lavorata.


Trasporto


Ai fini dell’indennità trasporto, le parti concordano di riconoscere € 0,35 per ogni ora lavorata agli operai e € 60,00 per ogni mese lavorato per gli impiegati.
Tale indennità, considerata come indennità di disagio sarà riconosciuta indipendentemente dalla distanza casa-lavoro.


L’indennità di trasporto non è dovuta qualora si utilizzi per lo spostamento un mezzo aziendale per il tragitto casa-lavoro.


Guida automezzi aziendali


Per i conduttori di automezzi aziendali per il trasporto delle maestranze dell’impresa nei cantieri, viene riconosciuta una indennità di guida pari a:
– per spostamenti da 20 a 40 km di € 1.50 al giorno;
– per spostamenti da 41 a 80 km di € 2.50 al giorno;
– per spostamento oltre gli 80 km di € 3.50 al giorno;
per ogni giorno di guida, computati su andata e ritorno dal magazzino al cantiere.

Trasferta e/o diaria


Al dipendente che temporaneamente presta la propria opera fuori dal territorio comunale ove ha sede l’azienda o il luogo di assunzione, purché lo spostamento non comporti un ravvicinamento alla residenza del lavoratore, allo stesso spetta una diaria, calcolata sulla retribuzione tabellare, nelle seguenti misure di maggiorazione:
– 15% per spostamenti da 21 a 40 Km
– 19% per spostamenti da 41 a 80 Km
– 22% per spostamenti oltre i 81 Km
1) Corresponsione della misura del 15% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 21 Km. ma non superiore ai 40 Km. dal confine comunale computati su andata e ritorno.
2) Corresponsione della misura del 19% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 41 Km. ma non superiore ai 80 Km. dal confine comunale computati su andata e ritorno.
3) Corresponsione della misura del 22% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore a 80 Km dal confine comunale computati su andata e ritorno.

Decontribuzione Sud: l’UE autorizza la proroga


L’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro privati in relazione ai rapporti di lavoro dipendente nelle regioni del Sud Italia (cd. “decontribuzione Sud”) è prorogato fino al 31 dicembre 2022 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 24 giugno 2022)

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha reso noto che la Commissione UE ha autorizzato la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 della decontribuzione per i rapporti di lavoro dipendente nelle regioni del Sud Italia.
Si ricorda che la misura agevolativa consiste nell’esonero dal versamento pari al 30 per cento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza previsione di un limite individuale massimo mensile, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La decontribuzione è riconosciuta ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in sedi situate in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Il Ministro ha precisato che si tratta di una deroga temporanea alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, giustificata dalle ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina, ma il Governo ha intenzione di rendere la decontribuzione una misura strutturale, che sostenga lo sviluppo del Sud in un arco pluriennale.
La richiesta di proroga avanzata dal Governo italiano è stata giudicata dai tecnici di Bruxelles “necessaria, appropriata e proporzionale” rispetto alle difficoltà create dall’invasione russa in Ucraina al sistema produttivo del Mezzogiorno. Qui, infatti, gli effetti negativi rischiano di essere aggravati dal maggior impatto del costo dell’energia sul sistema produttivo, rispetto al Centro-Nord, accentuando la fragilità dell’economia meridionale con effetti duraturi sui divari territoriali. Il tutto mentre ancora si stanno ponendo le basi per creare nuove condizioni di sviluppo, grazie agli investimenti e alle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

CFC discoteche e sale da ballo: fissato l’importo da accreditare a ogni beneficiario


Stabilita la misura del contributo a fondo perduto riconosciuto ai titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 27 giugno 2022, n. 244635)

L’importo spettante è pari a 22.002 euro a ciascun operatore in possesso dei requisiti che ha validamente presentato la domanda nel periodo 6-20 giugno 2022. La misura era destinata alle imprese che, al 27 gennaio 2022, svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia.
Nel dettaglio, si tratta dei soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del Dl n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19.
L’importo pari a 22.002 euro è stato quantificato tenendo conto delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate fino al 20 giugno 2022. A ciascun operatore verrà riconosciuto il minore tra l’importo di 22.002 euro e l’ammontare residuo degli aiuti fruibili da ciascuna impresa sulla base dei dati indicati in istanza riguardo ai limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.
La somma sarà accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza.