Bonus facciate: ok per il restauro portale della chiesa


In materia di bonus facciate, forniti chiarimenti sugli interventi di restauro e risanamento conservativo di un portale di un edificio religioso (Agenzia delle entrate – Risposta 28 giugno 2022, n. 352).

Nel caso di specie, la Chiesa istante intende iniziare il restauro e il risanamento conservativo del portale dell’edificio religioso – composto da portone, cornice e lunetta – destinato a svolgere la funzione di porta di ingresso alla chiesa solo per una piccola parte dello stesso corrispondente ad una superficie di 11, 97 mq. La superficie complessiva del portale invece è di mq 48,41 cui si deve aggiungere la superficie della cornice sovrastante il portone e quella della lunetta.
Tanto premesso, chiede se possa avvalersi della detrazione prevista dall’articolo1, commi da 219 a 224 della legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020),come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. “bonus facciate”), con eventuale opzione per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione o per lo “sconto in fattura”, di cui all’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020.
In considerazione di quanto rappresentato dall’Istante che la funzione del portale della Chiesa non è soltanto quella di consentire l’ingresso all’interno dell’edificio ma che lo stesso assume, per la sua dimensione ed imponenza,anche una funzione decorativa e ornamentale, l’Agenzia ritiene, che nel presupposto che sussistano tutte le condizioni previste dalla disciplina in commento, le spese per l’intervento di restauro e risanamento conservativo del portale possano essere ricondotte nell’ambito della detrazione in esame.
Conseguentemente, l’Istante potrà avvalersi anche delle disposizioni previste 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 (tra i quali rientrano anche quelli ammessi al cd. bonus facciate) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
– per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
– per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.


Gestione sostitutiva dall’Inpgi all’Inps: istruzioni


A decorrere dal 1° luglio 2022, la gestione sostitutiva dell’Inpgi passa all’Inps; l’Istituto ha già disposto i pagamenti delle prestazioni pensionistiche a partire dalla stessa data.

Al fine di visualizzare i relativi cedolini, o per presentare domanda di pensione, gli utenti interessati dovranno quindi accedere al sito www.inps.it, inserendo le credenziali ormai valide per tutte le PA: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2; CNS (Carta Nazionale dei Servizi); CIE (Carta di identità elettronica 3.0).
L’Istituto può disporre un pagamento con accredito su Iban solo se questo è intestato o cointestato al beneficiario della pensione e se risulta formalmente valido.
I pensionati che non hanno ancora fornito un Iban idoneo hanno ricevuto un’apposita comunicazione nella quale sono riportate le istruzioni utili per ottenere il rateo di luglio 2022 tramite bonifico domiciliato.
Tale opzione consente all’utente, nell’immediato, di ritirare la pensione in contanti presso qualunque ufficio postale.
Per ovviare ogni difficoltà futura, nella stessa comunicazione sono fornite – inoltre – le indicazioni per trasmettere un Iban valido tramite la procedura Inps o recandosi presso il proprio sportello bancario, muniti della chiave-pensione riportata nella lettera (INPS, comunicato stampa 28 giugno 2022).

Sicurezza sul lavoro: esclusa la responsabilità per il datore che abbia valutato correttamente i rischi

Non risponde dell’infortunio mortale del lavoratore il datore di lavoro che abbia correttamente valutato i rischi e adottato le adeguate misure di tutela (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 21064).


Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata sul ricorso proposto dagli eredi di un lavoratore, bracciante agricolo, deceduto per iperpiressia da colpo di calore in seguito allo svolgimento dell’attività lavorativa presso l’azienda agricola, nella quale era stato deputato alla raccolta di uva.
La Corte di Appello, confermando la sentenza del Gip del Tribunale, aveva assolto gli imputati, datori di lavoro, per i reati loro ascritti in relazione all’infortunio mortale occorso al lavoratore.
In particolare, i giudici di secondo grado avevano ritenuto coerenti con le risultanze istruttorie le valutazioni del primo giudice in ordine all’assenza di profili di colpa generica o specifica in capo ai datori di lavoro e causalmente rilevanti rispetto al colpo di calore che aveva colpito il predetto bracciante.
La Suprema Corte, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito, ha affermato che le previsioni del DVR adottato dalla ditta fossero congrue rispetto alle mansioni svolte dai braccianti agricoli occupati nel vigneto, indicando adeguate misure di miglioramento delle condizioni ambientali di rischio quali: limitare i tempi di esposizione a fattori sfavorevoli, dotare i lavoratori di adeguati indumenti di lavoro ed apprestare idonei locali o ripari per il ristoro degli addetti.
I Giudici di legittimità non hanno mancato di rilevare, inoltre, che il concreto rischio riguardante l’attività di raccolta dell’uva, a cui era deputato il lavoratore, costituito dalla movimentazione manuale dei carichi, essendo considerato accettabile, non richiedeva, alcuno specifico intervento da parte del datore di lavoro, né a livello procedurale (formazione o sorveglianza sanitaria), né a livello organizzativo. Né poteva ritenersi richiesta, nel caso in argomento, la previsione di specifiche misure volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza in occasione della raccolta.
Alla luce di tanto il Collegio, escluso ogni profilo di responsabilità dei datori di lavoro relativamente all’infortunio mortale occorso al dipendente, ha respinto il ricorso.

Soggette a Iva le prestazioni di servizi di accesso a distanza ad un evento scientifico


La modalità di partecipazione a distanza non comporta la fruizione di una prestazione di servizio differente da quella offerta rispetto a chi partecipa all’evento in presenza, dato che ciascun partecipante, seppur con modalità differenti, ha egualmente la possibilità di assistervi e di parteciparvi, con annessa possibilità per ciascun partecipante di interagire con i relatori. In tal caso, trova applicazione l’art. 7-quinquies, D.P.R. n. 633/1972, con conseguente applicazione dell’Iva, trattandosi di prestazioni che si considerano effettuate nel territorio dello Stato (Agenzia Entrate – risposta 28 giugno 2022 n. 353).

L’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato”:


– quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;


– quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.


Con l’articolo 7- ter del D.P.R. n. 633 del 1972, il legislatore ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2010, rilevanti novità ai fini dell’individuazione del requisito della territorialità per le prestazioni di servizio c.d. “generiche”, stabilendo che tali prestazioni:


– sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente, quando rese da un soggetto passivo d’imposta ad un altro soggetto passivo di imposta (cd. B2B);


– sono territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore, quando rese da un soggetto passivo d’imposta ad un privato (non soggetto passivo di imposta, cd. B2C).


In attuazione della disciplina comunitaria, il legislatore nazionale ha previsto alcune deroghe a tale regola generale.


In particolare, l’articolo 7- quinquies,  D.P.R. n. 633/1972 ha stabilito che “In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter:


– le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie (tali servizi se resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui i servizi medesimi sono resi);


– le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse (criterio oggettivo di territorialità, basato sul luogo di materiale esecuzione dell’evento, senza che rilevi il paese di stabilimento del committente soggetto passivo di imposta – vale a dire il criterio generale di tassazione per i servizi resi nei rapporti cd. B2B).


Con circolare 29 luglio 2011, n. 37/E, al par. 3.1.4., prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche e simili, viene precisato che ” i servizi resi nei rapporti B2B sono attratti, a partire dal 1° gennaio 2011, nel criterio base del committente, ad eccezione dei servizi connessi all’accesso alle manifestazioni e dei servizi accessori connessi con l’accesso (per i quali il requisito della territorialità sarà sempre individuato sulla base del luogo di materiale esecuzione). Per quanto invece concerne i rapporti B2C, il luogo di effettuazione, anche in seguito al 1° gennaio 2011, non ha subito variazioni rispetto alla disciplina vigente nel 2010 ed è pertanto individuato in funzione del luogo di materiale esecuzione del servizio.


A tal proposito, la Corte UE, con sentenza 13 marzo 2019, Causa C-647/17, ha precisato, con riferimento ad alcune attività di formazione che rientrano nella categoria delle manifestazioni educative previste dall’articolo 32 del Regolamento di esecuzione n. 282/2011, che “l’accesso ai seminari fornito, a fronte di un corrispettivo, ai soggetti passivi implica necessariamente la possibilità di assistervi e di parteciparvi. Tale partecipazione è quindi strettamente connessa all’accesso ai seminari medesimi”.


Nella medesima sentenza viene chiarito che “la determinazione del luogo delle prestazioni di attività di formazione come quelle oggetto del procedimento principale dev’essere effettuata sulla base dell’articolo 53 della direttiva IVA ed esse devono essere conseguentemente assoggettate all’IVA nel luogo in cui le prestazioni stesse vengono materialmente svolte, vale a dire negli Stati membri in cui dette attività di formazione vengono dispensate”.


Con riferimento alla fattispecie in esame, “I biglietti acquistati per partecipare all’evento a distanza non forniscono alcun diritto ad usufruire di prestazioni ulteriori e/o differenti rispetto ai biglietti acquistati per partecipare all’evento “fisicamente”. In particolare, trattasi di una diversa modalità di fruizione del medesimo servizio”.


La modalità di partecipazione a distanza, dunque, non comporta la fruizione di una prestazione di servizio differente da quella offerta rispetto a chi partecipa all’evento in presenza, dato che ciascun partecipante, seppur con modalità differenti, ha egualmente la possibilità di assistervi e di parteciparvi, con annessa possibilità per ciascun partecipante di interagire con i relatori.


In tal caso, trova applicazione l’articolo 7- quinquies del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente applicazione dell’Iva.