Rettica delle tabelle retributive del CCNL Letturisti – Conflavoro



 


Modificate le tabelle retributive previste dal nuovo CCNL Letturisti, Acqua, Gas E Energia Elettrica Conflavoro


 


Le parti firmatarie hanno corretto le tabelle retributive pubblicate nel CCNL Letturisti sottoscritto lo scorso giugno in base ai seguenti importi































Inquadramento

Retribuzione Base

Retribuzione Base 1 settembre 2023

Quadri € 3.084,00* € 3.105,70*
Sesto Livello € 2.362,00 € 2.379,00
Quinto Livello € 2.150,00 € 2.164,60
Quarto Livello € 2.019,00 € 2.033,90
Terzo Livello € 1.889,00 € 1.903,20
Secondo Livello € 1.708,00 € 1.720,20
Primo Livello € 1.537,00 € 1.547,65


*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad € 62,00


EDR pari ad € 10,33 compreso nei minimi tabellari sopra riportati

Cassa Edile di Varese: contribuzione vigente



Si riporta la tabella contributiva vigente della Cassa Edile della provincia di Varese per le imprese che applicano il CCNL Edilizia Industria


























































Contributi vigenti

% a carico impresa

% a carico lavoratore

% totale

Previdenze sociali 1,875 0,375 2,25
Scuola professionale edile – CPT – prevenzione infortuni 0,90 0,90
Indumenti e calzature 0,40 0,40
Contributo RLST 0,15 0,15
Contributo APE (ordinaria) 3,91 3,91
Fondo Imprese e lavoratori 0,10 0,10
Fondo Nazionale Prepensionamento 0,20 0,20
Quote nazionali adesione contrattuale 0,222 0,222 0,444
Quote provinciale adesione contrattuale 0,883 0,883 1,766
Fondo incentivo all’Occupazione 0,10 0,10
Fondo Sanitario Nazionale 0,60 0,60

Indennità per collaboratori sportivi: obblighi di certificazione fiscale


Chiarimenti fiscali sull’indennità per i collaboratori sportivi quale misura di sostegno alle difficoltà generate dal Covid-19 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 giugno 2022, n. 345)

Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria la Società istante è stata individuata quale entità del Governo deputata ad erogare nel 2021, l’indennità per i collaboratori sportivi quale misura di sostegno alle difficoltà generate dal Covid-19.
Il predetto emolumento è stato considerato dall’ Istante non imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed è stato quindi dalla stessa erogato ai percettori senza esser assoggettato ad alcuna ritenuta. Tale indennità a sostegno dei collaboratori sportivi, come detto erogata nel 2021, non si presenta come una novità essendo una sorta di “riproposizione” di quella riconosciuta per il mese di marzo 2020 e per i mesi di aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020.
Ciò rappresentato l’ Istante chiede, nella sua qualità di sostituto di imposta, chiarimenti in ordine agli obblighi certificativi di cui all’articolo 4, comma 6- ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 riferibili all’indennità per i collaboratori sportivi qui in esame e dalla stessa ex lege erogata.
Per il Fisco, nel caso di specie, l’Istante dovrà trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle certificazioni di cui al richiamato articolo 4, comma 6- ter del d.P.R. n. 322 del 1998, gli emolumenti non imponibili ai fini delle imposte sui redditi erogati ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 73 del 2021 entro il entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.
In relazione alle indennità in esame erogate dall’ Istante dovrà essere compilata la Sezione ” Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi”, indicando:
– nel punto 1, quale causale del pagamento effettuato, la lettera “N” – ” indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
– nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
– in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici”;
– nel punto 2, l’anno “2021”;
– nel punto 4, va indicato l’importo complessivo delle indennità corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito, che deve essere riportato nel successivo punto 7, nel quale vanno indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta;
– nel punto 6, è necessario indicare il codice “22”, utilizzato per individuare i redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.


Procedura di riesame domande di indennità Covid ai marittimi


L’Inps ha fornito istruzioni sulla procedura di riesame delle domande relative all’indennità Covid in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi, respinte dai controlli automatizzati in esito alle verifiche sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità (Messaggio 27 giugno 2022, n. 2576).

Con la Legge di Bilancio 2021 è stata disposta la concessione di un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e nella misura di 40 euro netti al giorno, in favore delle seguenti categorie di lavoratori autonomi che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
– armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
– pescatori autonomi;
– soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.


Le domande presentate sono state sottoposte ad una procedura di controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.
Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale dell’INPS utilizzando il servizio “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Relativamente alle domande respinte per mancato superamento dei suddetti controlli inerenti all’accertamento dei requisiti è possibile presentare istanza di riesame.


Il termine (non perentorio) per proporre riesame è di 20 giorni a decorrere dal 27 giugno 2022, ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva. Trascorso inutilmente tale periodo, senza che l’interessato abbia prodotto utile documentazione, la domanda si considera respinta.
La documentazione utile per il riesame può essere inviata attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, per il tramite di un’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
L’Inps ha precisato che per le domande respinte viene visualizzato il seguente messaggio: “NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.
Tuttavia, laddove l’istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata (ad esempio, non sia stata espressamente indicata la categoria di riesame e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territoriale ovvero non sia stato allegato alcun documento) la medesima sarà considerata non procedibile, con conseguente richiesta di integrazione delle informazioni necessarie.
In alternativa, la documentazione di riesame alla Struttura territoriale di competenza può essere inviata alla casella di posta istituzionale dedicata, denominata “riesamebonus600.nomesede@inps.it”, istituita presso ogni Struttura territoriale INPS.


Riguardo ai requisiti normativamente previsti per il riconoscimento dell’indennità, l’Inps ha sottolineato che:
– il beneficio è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, che la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. Per l’individuazione del suddetto requisito il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività;
– la qualifica di “pescatore autonomo” non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica e pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’Istituto apposita documentazione attestante la natura “autonoma” del rapporto di lavoro. A tal fine, per i soggetti associati gli operatori delle Strutture territoriali verificano il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente richiedono un’autodichiarazione in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile: lo status di pescatore “autonomo”; la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. Nel caso di associato in cooperativa, è necessario presentare documentazione rilasciata dalla cooperativa stessa attestante l’importo della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.