CIPL Edilizia Industria Trento: definito l’EVR 2024



Stabilito l’EVR per il periodo 1°ottobre 2024 – 30 settembre 2025 pari al 4% dei minimi nazionali


Lo scorso 16 settembre è stato siglato da Ance Trento e Feneal-Uil Trento, F.ilca -Cisl Trento, Fillea-Cgil Trento l’accordo che stabilisce l’EVR anno 2024 vigente dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025. 
Le Parti hanno, innanzitutto, verificato che i parametri e indicatori provinciali dell’ultimo triennio fossero positivi e definito la misura dell’EVR nel 100% della misura massima stabilita a livello provinciale, ovvero pari al 4% dei minimi di paga base in vigore. 
Di seguito i nuovi importi.

























EVR 2024 OPERAI
Livello  Importo orario EVR 4%
Quarto Livello 0,32 euro
Specializzato 0,30 euro
Qualificato 0,27 euro
Comune  0,23 euro
Custodi, Guardiani 0,21 euro
Custodi, Guardiani, Portinai con alloggio 0,18 euro



























EVR 2024 IMPIEGATI
Livello  Importo mensile EVR 4%
Settimo Livello 78,99 euro
Sesto Livello  71,09 euro
Quinto Livello  59,24 euro
Quarto Livello   55,29 euro
Terzo Livello  51,34 euro
Secondo Livello  46,21 euro
Primo Livello  39,49 euro



MIMIT, schema di decreto interministeriale sull’obbligo assicurativo per le imprese

Il MIMIT informa che il 23 settembre 2024 si è svolto l’incontro tecnico con i rappresentanti delle associazioni rappresentative delle categorie produttive, durante il quale sono stati illustrati i contenuti dello schema di decreto interministeriale di prossima emanazione relativo all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali ministero delle (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 23 settembre 2024). 

L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 (articolo 1, commi 101 e ss. Legge 30 dicembre 2023, n. 213), entrerà in vigore il primo gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

 

Il decreto interministeriale implementerà quanto già previsto dal D.D.L. “Ricostruzione’, ora all’esame del Parlamento, che introduce l’obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali: una disposizione volta a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività.

 

Lo schema di decreto interministeriale, predisposto dal MEF d’intesa con il MMIMIT, definisce:

  • le imprese soggette all’obbligo assicurativo;

  • l’oggetto della copertura assicurativa;

  • le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

I premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese.

SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

Fondo Sanilog: rinnovata la copertura per l’assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° ottobre e fino al 9 dicembre 2024 è possibile rinnovare o iscriversi alla polizza assicurativa

Il fondo Sanilog ha comunicato il rinnovo o la nuova adesione della copertura relativa all’assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al fondo. Infatti, dal 1° ottobre fino al 9 dicembre 2024 è possibile effettuare il rinnovo per l’anno 2025 al nucleo familiare che nel 2024 risulta già iscritto, ovvero procedere ad una prima iscrizione per l’anno 2025, con decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2025. In assenza di rinnovo, la polizza risulterà scaduta automaticamente il 31 dicembre 2024. Se l’iscritto decide di non rinnovare l’iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2025 può procedere ad una nuova inclusione in copertura solo per un’ulteriore volta e trascorsi due anni dalla data di uscita dalla copertura. Il rinnovo può avvenire mediante l’accesso all’area riservata e seguendo le procedure indicate.
Le nuove iscrizioni per il proprio nucleo familiare possono essere effettuate a partire dal 1° ottobre e fino al 9 dicembre 2024. L’iscrizione è volontaria e può essere attivata dal dipendente che risulta iscritta al Fondo alla data del 1° ottobre 2024. L’iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo familiare ad eccezione di familiari già coperti da altro fondo/ente di assistenza sanitaria integrativa. La copertura decorre dal 1° gennaio 2025. Il rinnovo può avvenire mediante l’accesso all’area riservata e seguendo le procedure indicate.
Il passaggio dalla copertura familiari benefit all’estensione volontaria a pagamento consiste nel fatto che l’iscritto, che ha già registrato il nucleo familiare alle prestazioni gratuite benefit, può passare all’estensione della copertura mediante la sezione “anagrafica”, seguendo le indicazioni. 
Il contributo annuo per l’assistenza sanitaria integrativa del nucleo familiare, sia per quel che concerne il rinnovo della copertura, sia per la nuova iscrizione, è pari a:
145,00 euro per coniuge/convivente “more uxorio”;
125,00 euro per ciascun figlio. 
Per i familiari dei dipendenti per i quali viene effettuata l’iscrizione potranno beneficiare delle prestazioni dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, a questa data la polizza risulta scaduta se non si procede al rinnovo per il 2026. 

Le indicazioni dell’INL sulla patente a crediti

Fornite le prime osservazioni a seguito dell’emanazione del D.M. n. 132/2024 (INL, circolare 23 settembre 2024, n. 4).

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni in materia di “patente a crediti“, ossia il Sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (articolo 27, D.Lgs. n. 81/2008). La circolare in commento giunge a seguito dell’emanazione decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132/2024 recante il regolamento delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Infatti, il decreto ministeriale demanda all’INL la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

Il rilascio della patente

Il portale telematico dell’Ispettorato per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal 23 settembre 2024, momento della pubblicazione della circolare in commento è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla medesima circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 27, comma 1D.Lgs. n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo pubblicato nella circolare.

Al riguardo, l’Ispettorato precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. 

La revoca

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’INL sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.
Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi dell’INL o di altri organi di vigilanza.

L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

Attribuzione di crediti ulteriori

In materia di attribuzione di crediti ulteriori (articolo 5, D.M. 132/2024), l’Ispettorato informa che la richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui verrà data notizia sul sito internet dell’INL, insieme alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”.

Infine, la circolare in argomento include anche indicazioni sui contenuti informativi della patente, sulla procedura di sospensione, sulla decurtazione dei crediti, sulla modalità del loro recupero e sui casi di fusioni e trasformazioni di impresa.