Lavoratori autonomi dello spettacolo: precisazioni indennità ALAS


Dal 1° gennaio 2022 è stata introdotta l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) per la disoccupazione involontaria. L’Inps fornisce indicazioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti (messaggio 22 giugno 2022, n. 2535).

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”, alla voce “Le mie ultime domande”, nel dettaglio di ogni singola domanda, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore della categoria di lavoratori riportata in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione. Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.
L’utente può allegare la documentazione alla richiesta di riesame attraverso l’apposita funzione disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”.


L’assicurato può proporre un’istanza di riesame che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria.
L’istanza di riesame potrà essere inoltrata, come anticipato, accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”.
All’accesso, l’applicazione mostrerà in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto “Richiedi riesame”.
La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione “Le mie richieste” disponibile nel menu di sinistra presente nella schermata internet del citato servizio.
Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della domanda di prestazione, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.
Una volta attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame viene richiesto di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo e allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.
Cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.


TERZIARIO CONFCOMMERCIO: Attività dei CAF – Stagionalità

Il giorno 9 giugno 2022, CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, si sono incontrate per procedere alla sottoscrizione del verbale d’accordo sull’attività dei CAF nel periodo 1° gennaio-30 settembre

Le Parti con la firma del presente accordo, hanno concordato:


1) che, le attività di assistenza fiscale svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno rientrino a pieno titolo nella definizione di attività stagionale;


2) per far fronte alle specifiche necessità nell’ambito delle attività connesse alla campagna fiscale, che i CAF possano ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, così come previsto dal DLgs n. 81/2015, ed in deroga a quanto previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto;


3) per le motivazioni suesposte, che sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 31 del DLgs n. 81/2015 – come modificato dalla L n. 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;


4) che i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell’art. 24 co. 3, del DLgs n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.


Quanto sopra concordato troverà applicazione sino al 30 settembre di ogni anno e per ciò che non è stato espressamente previsto troveranno comunque applicazione le disposizioni di legge e di contratto.


Il presente accordo avrà vigenza su tutto il territorio nazionale. Eventuali accordi di secondo livello in materia di stagionalità potranno riguardare la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza e/o prevedere l’estensione per il mese di dicembre dei contenuti del presente accordo.

Emergenza Covid-19: più tempo per inviare l’autodichiarazione relativa agli Aiuti di Stato


C’è tempo fino al 30 novembre per consentire agli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 di inviare le dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 22 giugno 2022, n. 233822)

Il termine di scadenza per l’invio del documento che serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” viene prorogato al 30 novembre 2022.
L’autodichiarazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.
Il provvedimento in oggetto tiene conto di quanto disposto dall’articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.


Operazioni transfrontaliere: differita la decorrenza del regime sanzionatorio


La sanzione di 2 euro per l’omessa o errata trasmissione dei dati, entro il limite massimo di 400 euro mensili, si applica per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (art. 13, D.L. n. 73/2022).

L’art. 11, co. 2-quater, D.Lgs. n. 471/1997, in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere prevede una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 1.000 euro per ciascun trimestre), ridotta alla metà (entro il limite di 500 euro per ciascun trimestre), se l’invio avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.


A riguardo, la Legge di Bilancio 2021 aveva previsto che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (entro il limite di 200 mensili), se l’invio avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.


Il DL Semplificazioni fiscali è intervenuto sul regime sanzionatorio introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, prevedendo il differimento della sua applicabilità al 1° luglio 2022.


Alla suddette violazione non è applicabile l’istituto del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, mentre è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.