Dichiarazione telematica imposta di soggiorno


Pronta la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno (MEF – Comunicato 13 giugno 2022)

Dal 13 giugno 2022 è disponibile, nella sezione “Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Contestualmente è resa disponibile, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo e  sarà adeguata alla specifica tecnica 3/2022 anche l’applicazione web per l’invio interattivo della medesima dichiarazione.


INPS: personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


L’Inps ha fornito alcune indicazioni sull’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato che ha maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.


Riguardo al personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché ai direttivi, primi dirigenti, dirigenti superiori, agli ispettori, ai sovraintendenti, agli agenti e agli assistenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, nei cui confronti l’articolo 61 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede l’applicazione delle norme previste per il personale militare di cui al Capo II del Titolo III del citato decreto, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
Detto riconoscimento non si applica per coloro nei cui confronti è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in questione, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Per gli appartenenti al disciolto Corpo Forestale dello Stato, i benefici previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva, la predetta aliquota annua del 2,44%.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi a oggetto la domanda, avanzata dagli appartenenti alle categorie assimilate ai militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.
I competenti uffici amministrativi dell’Istituto daranno comunicazione dell’avvenuta riliquidazione ai Coordinamenti legali regionali di riferimento i quali, quanto ai giudizi pendenti in appello, a loro volta ne daranno notizia al Coordinamento generale legale.
Quanto ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, presentati dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, si rappresenta che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con le sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, i gravami, essendo volti a ottenere la riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota globale del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela (circolare Inps 14 giugno 2022, n. 68).


Nuova Sabatini: nuova disciplina per l’acquisto di beni strumentali


Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari (o leasing) per l’acquisto di beni strumentali da parte delle PMI (Nuova Sabatini) (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 22 aprile 2022).

Con il decreto del 22 aprile 2022, il MISE stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore.
In particolare, gli interventi agevolativi sono articolati, in conformità con le predette disposizioni, nelle seguenti linee di intervento:
a) agevolazioni per investimenti in beni strumentali;
b) agevolazioni per investimenti 4.0;
c) agevolazioni per investimenti green.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 226, della legge n. 160/2019, il presente decreto disciplina, altresì, le modalità procedurali per il riconoscimento del contributo maggiorato previsto dalla medesima legge a favore delle imprese che realizzano gli interventi di cui sopra nelle Regioni del Mezzogiorno.
Le agevolazioni in questione sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.


Mancata compilazione del quadro RR e sospensione della prescrizione: automatismo escluso


La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte dei professionisti obbligati alla contribuzione alla Gestione separata dell’Inps non determina la sospensione automatica del termine di prescrizione del debito contributivo. (Corte di Cassazione – Ordinanza 09 giugno 2022, n. 18567).

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l’Inps ha disposto l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata di un avvocato, contestando altresì l’omesso versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi percepiti.
La Corte d’appello, pur confermando l’obbligo di iscrizione del professionista alla Gestione separata, ha rilevato la tardività dell’accertamento e la conseguente prescrizione del debito contributivo.
In particolare, la Corte ha ritenuto che l’omessa compilazione, da parte del professionista, del quadro RR della dichiarazione dei redditi non costituisca causa di sospensione del termine di prescrizione quinquennale.


L’Inps ha impugnato la decisione sostenendo che nel caso di libero professionista iscritto d’ufficio dall’INPS alla Gestione separata, la prescrizione debba ritenersi sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del Quadro RR.


Sul punto, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo il quale l’operatività della causa di sospensione (art. 2941, n. 8 c.c) del decorso della prescrizione del debito, ricorre sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito.
Nella fattispecie i giudici di merito non hanno ritenuto in concreto configurata l’ipotesi della condotta dolosa come sopra descritta, trattandosi di mera compilazione del quadro RR, relativo alla sola contribuzione previdenziale, mentre il professionista non ha occultato nella medesima dichiarazione il dato della produzione del reddito agli altri fini.
Le critiche proposte dall’Inps si fondano, precisa la Corte Suprema, sull’erroneo presupposto di un “automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo”; automatismo che invece la Corte di Cassazione ha escluso.