Accordo Ipca per il settore dell’Oreficeria Industria



Firmato il 9 giugno 2022, tra FEDERORAFI e FIM-FIOM-UILM, l’accordo per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2021


 


Le Parti firmatarie della contrattazione collettiva relativa al settore dell’Oreficeria Industria, si sono incontrati, ai sensi e per gli effetti dell’accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021, per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2021 al netto degli energetici importati.
























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Quota relativa all’lPCA consuntivata 2021 ricompresa nella 1.a tranche, giugno 2022, degli incrementi retributivi complessivi

2.a 10,75
3.a 11,84
4.a 12,32
5.a 13,16
5.a Super 14,05
6.a 15,10
7.a 16,42


Le Parti, quindi, confermano che gli importi dei nuovi minimi mensili a decorrere dal 1° giugno 2022 sono pari a:
























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Minimi Mensili dal 1° giugno 2022

2.a 1.363,86
3.a 1.502,64
4.a 1.563,52
5.a 1.670,37
5.a Super 1.782,85
6.a 1.916,55
7.a 2.083,89

Bonus 200 euro: indicazioni sull’esposizione del credito nel flusso Uniemens


L’inps fornisce indicazioni per l’esposizione del credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum pari a 200 euro, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens.

L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile, come segue:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “07/2022”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità a essi erogata, dovranno compilare l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 07;
– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare (Messaggio Inps 13 giugno 2022, n. 2397).


Linee guida in materia di raccolta fondi degli ETS


Adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 13 giugno 2022).

Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo in tal modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi.
Le Linee guida si configurano come un documento “aperto”, in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta fondi. Sono inoltre rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione e intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’art. 7 del Codice. Infatti, la norma prevede che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. La modalità di raccolta potrà essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.
Quanto alle tecniche della racconta fondi, le Linee Guida delineano un quadro di massima, non esaustivo né cogente, mediante cui procedere alla raccolta fondi:
– il Direct mail;
– il Telemarketing;
– il face-to-face;
– il Direct response television;
– eventi, anche di piazza;
– il merchandising;
– i salvadanai;
– tramite imprese for profit;
– attività di sostegno a distanza;
– i lasciti testamentari;
– numerazioni solidali;
– donazioni online.
Va infine segnalato, che il Codice del Terzo Settore prevede per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza.


Bonus imprese a forte consumo di gas naturale: in arrivo il codice tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 13 giugno 2022, n. 28/E)

É stato previsto il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, alle condizioni e nei termini ivi indicati. (art. 15.1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).
Il suddetto credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, è utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6966” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che per la fruizione dell’analogo credito d’imposta riferito al secondo trimestre 2022 deve essere utilizzato il codice tributo “6962”.