CCNL Istruzione e Ricerca: resoconto incontro su atto di indirizzo per il rinnovo 2022-2024

Presentata dal Mur la bozza con le novità, i sindacati chiedono maggiori risorse ed annunciano mobilitazioni

La Flc-Cigl ha comunicato quanto discusso nel corso dell’incontro tenutosi presso il ministero dell’università e della ricerca per l’illustrazione della bozza di atto di indirizzo del rinnovo del CCNL 2022-2024 per i settori: Università, Ricerca e Afam. 
In apertura, il rappresentante del Mur ha evidenziato come vadano chiuse alcune sequenze contrattuali riguardanti il CCNL 2019-2021, in particolar modo quelle relative al contratto di ricerca, peraltro, argomento chiesto in ambito europeo. A questo si aggiunge quanto avanzato dalle OO.SS. nell’incontro di fine luglio, vale a dire la creazione di un nuovo comparto di contrattazione dell’università e della ricerca. 
Dopo la digressione iniziale, si è tornati sul focus dell’incontro: il rinnovo 2022-2024, nella cui bozza presentata dal Mur ci sarebbe la conferma dei premi per parte del personale, con il conseguente rafforzamento degli istituti legati alla performance, oltre all’intenzione di potenziare il lavoro agile. 
Per quanto concerne l’ambito universitario, c’è l’accordo per l’avvio di una disciplina univoca, a partire dalla rappresentanza sindacale, per il personale delle aziende ospedaliere universitarie. Su questo punto dovrà essere avviato un confronto con il ministero della salute. Confermata, invece, la previsione di differenziazione tramite i criteri di merito per le progressioni economiche e la necessità di valorizzare i percorsi formativi certificati. 
Per il personale degli enti di ricerca occorre rivedere l’ordinamento professionale; viene confermato, invece, l’impianto che prevede parte del salario accessorio per i tecnici e amministrativi erogato in base alle valutazioni della performance. È necessario valorizzare il personale tecnologico e i ricercatori. 
Per il personale del settore dell’alta formazione artistica e musicale, le priorità stabilite dal ministero riguardano:
– periodo di prova;
– ripartizione del monte ore dei docenti;
– nuove figure di supporto diretto alla didattica. 
Dal canto loro, le Sigle sindacali hanno rimarcato la mancanza di risorse adeguate, in particolar modo per il settore istruzione e ricerca. A questa situazione di penuria di stanziamenti economici, la Flc-Cgil ha parlato di mobilitazioni nel mese di ottobre

Contratti a termine: le modifiche alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo

Le novità normative costituiscono una parte delle disposizioni per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’UE (D.L. 16 settembre 2024, n. 131).

Tra gli interventi sul versante del lavoro (articoli da 9 a 12) contenuti nel D.L. n. 131/2024 approvato nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 4 settembre vi sono le modifiche apportate alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo dei contratti a tempo determinato.

In particolare, il decreto in commento interviene sulla norma a seguito della procedura d’infrazione n. 2014/4231, con la quale l’Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.

Per quel che riguarda il settore privato, prima dell’intervento, l’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.

L’articolo 11 del D.L. n. 131/2024 ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. Inoltre è stato abrogato il terzo comma dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.

Ebinter Milano: contributo a sostegno della natalità

Erogati 200,00 euro per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi

Ebinter Milano ha previsto l’erogazione di un contributo, riconosciuto ad un solo genitore per i figli nati, adottati e/o in affido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, dal valore di 200,00 euro a sostegno della natalità.
Potranno beneficiare del suddetto contributo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi i lavoratori a tempo determinato e gli apprendisti, che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a Ebiter Milano da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.
La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo online, dovrà essere trasmessa entro il 15 novembre 2024 con raccomandata A7R o attraverso la procedura web.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’esito dell’istanza sarà comunicato entro il 24 gennaio 2025 e le erogazioni avverranno fino al raggiungimento della cifra massima deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ricostituzioni delle prestazioni di esodo, arrivano i chiarimenti

Fornite anche ulteriori indicazioni operative in materia di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà (INPS, messaggio 19 settembre 2024, n. 3078).

L’INPS è intervenuto sul tema delle ricostituzioni delle prestazioni di esodo. In particolare, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, l’Istituto ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo in questione, di rideterminare l’importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all’accesso in esodo come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell’importo.

La domanda di ricostituzione

La domanda di prestazione di accompagnamento a pensione è trasmessa telematicamente dal datore di lavoro tramite il “Portale prestazioni esodo”.

Nella domanda sono riportati, oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, anche le informazioni relative all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la data fino alla quale il datore di lavoro si impegna a versare la contribuzione correlata.

Per le prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7 della Legge n. 92/2012, e all’articolo 41, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015, tali informazioni sono certificate dall’INPS prima della chiusura del relativo piano di esodo.

Dato che le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro che ha l’onere del pagamento delle stesse, non è possibile procedere alla loro ricostituzione né d’ufficio, né su istanza del lavoratore.

La domanda di ricostituzione deve, pertanto, essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.

Inoltre, è consentita la ricostituzione delle prestazioni di esodo, sempre previa domanda da parte del datore di lavoro in accordo con il lavoratore, nel caso in cui:

– dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo;
– nell’estratto contributivo risulti contribuzione non presente al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo.

Nel caso in cui, a seguito dell’accredito di tale contribuzione, possa essere anticipata la scadenza dell’assegno di esodo, la struttura dell’INPS territorialmente competente provvede ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l’anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata. Nel caso di ricostituzione, il modello “TE08” recherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione per consentire al lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione.

La contribuzione accreditata viene considerata in sede di liquidazione della prestazione pensionistica.

Modalità di trasmissione e modulistica

La domanda di ricostituzione deve essere caricata nella procedura “WEBDOM” in modalità manuale solo a seguito di apposita richiesta presentata dal datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) alla struttura dell’INPS territorialmente competente che gestisce l’assegno di esodo, allegando una dichiarazione, come da fac-simile contenuto nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento , opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale lo stesso si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla ricostituzione della prestazione.

Alla domanda deve essere allegato anche il consenso del lavoratore interessato (Fac-simile dell’Allegato n. 2), da acquisire agli atti.

Infine, l’INPS precisa che la modalità di presentazione della domanda illustrata con il messaggio in argomento deve essere utilizzata anche per le casistiche oggetto del messaggio n. 2099/2022.