Siglato il rinnovo del CCNL Operai Agricoli

Firmato, negli scorsi giorni, l’accordo di rinnovo del CCNL Operai agricoli e florovivaisti

Il contratto nazionale degli operai agricoli e florovivaisti, scaduto a dicembre 2021, non è stato ancora pubblicato dalle parti sociali ed è in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Nel rinnovo è previsto un aumento salariale del 4.7% nel biennio che sarà erogato in tre tranche: il 3% a partire da giugno 2022, l’1,2% da gennaio 2023 e lo 0,5 a giugno 2023. Elemento innovativo è l’impegno ad incontrarsi a settembre 2023 per verificare l’inflazione reale del biennio e rivalutare l’adeguamento economico. Tra i punti qualificanti del rinnovo si conferma il modello contrattuale che si articola a livello nazionale e provinciale. Per evitare ulteriori futuri ritardi nei rinnovi dei CPL, è stato definito che gli effetti economici abbiano decorrenza nell’ambito del biennio di riferimento.
Grande rilievo viene dato alla bilateralità e al ruolo degli Ebat, con una serie di misure che prevedono il rafforzamento dell’integrazione fra scuola e lavoro e l’accesso prioritario alla formazione e all’informazione sui temi della salute e della sicurezza. É stata inoltre inserita l’opportunità di effettuare un monitoraggio, anche attraverso l’Eban, per verificare le trasformazioni delle casse extra-legem in Ebat e viene rafforzato lo strumento delle convenzioni, utile alla salvaguardia e alla stabilizzazione occupazionale.
Tra le novità in tema di welfare, un’integrazione del 20%, che si aggiunge all’80% attualmente riconosciuto dall’INPS, per i cinque mesi di maternità obbligatoria; per gli operai a tempo indeterminato, il riconoscimento di un assegno di solidarietà non solo per gravi patologie ma anche per interventi chirurgici e l’istituzione della Cassa Rischio Vita; l’aumento da due a tre mesi dell’indennità per lavoratrici vittime di violenza di genere.Un altro elemento fortemente richiesto dalle parti sociali, e inserito nel contratto, è l’aggiornamento di alcuni profili all’interno della classificazione, in particolar modo per gli operai florovivaisti.


Acquisto veicolo disabile: cosa serve per l’Iva al 4%


Per fruire dell’Iva al 4%, il disabile acquirente di un’auto, deve presentare un atto notorio o una dichiarazione attestante che nel quadriennio anteriore non abbia fruito della stessa agevolazione e copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti al veicolo, anche di serie, prescritti dalle Commissioni mediche locali (Agenzia Entrate – risposta 30 maggio 2022 n. 313).

Il numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto Iva, prevede l’aliquota IVA agevolata del 4% per:
– poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
– motoveicoli di cui all’art. 53, co. 1, lett. b), c) ed f), D.Lgs. n. 285/1992, nonché autoveicoli di cui all’art. 54, co. 1, lett. a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti disabili, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi;
– autoveicoli di cui all’art. 54, co. 1, lett. a), c) ed f), D.Lgs. n. 285/1992, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.


Detto questo, per quanto concerne i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986, modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022.
La nuova disposizione, in vigore dal 29 gennaio 2022, semplifica il procedimento per accedere all’Iva agevolata, prevedendo che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA al 4% alla cessione del veicolo per i disabili è sufficiente la presentazione della patente di guida recante l’indicazione degli adattamenti al veicolo e l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.


Superbonus: determinazione superficie residenziale di edificio condominiale


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sui criteri di determinazione della superficie residenziale di edificio condominiale (Agenzia delle entrate – Risposta 30 maggio 2022, n. 314).

Nello specifico, il Fisco ha ribadito che nel caso di:
– edificio ” residenziale nel suo complesso” – in quanto più del 50 per cento della superficie complessiva delle unità immobiliari sono destinate a residenza – il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai possessori di unità immobiliari non residenziali (ad esempio, al professionista che nel condominio ha lo studio oppure all’imprenditore che nel condominio ha l’ufficio o il negozio). Tali soggetti, tuttavia, non potranno fruire del Superbonus per interventi ” trainati” realizzati sui propri immobili;
– edificio ” non residenziale nel suo complesso” – in quanto la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è minore del 50 per cento, il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi ” trainati” realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali degli immobili “di lusso” escluse (A/1, A/8 e A/9). Al riguardo, per la verifica che l’edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza, occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, denominato ” Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”. Ai fini della verifica della natura “residenziale” dell’edificio non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone. Pertanto, ad esempio, nel caso di un box o di una cantina pertinenziale di una abitazione ovvero nel caso di un magazzino pertinenziale di una unità immobiliare a destinazione commerciale, la superficie catastale di tali pertinenze non va considerata.
Inoltre, nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano o meno servite dall’impianto termico; inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio nei quali la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è superiore al 50 per cento, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle spese ammesse al Superbonus vanno conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce). L’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio.
Pertanto, qualora l’edificio sia residenziale nel suo complesso, il limite di spesa per gli interventi sulle parti comuni è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio comprese le unità D/2 e C/6.


 

Permessi per allattamento e diritto ai buoni pasto: la pronuncia della Cassazione


In tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto è subordinata all’effettuazione della pausa pranzo, presupponente l’osservanza del lavoratore di un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore; pertanto i buoni pasto non spettano ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore a quello stabilito (Corte di Cassazione, Ordinanza 25 maggio 2022, n. 16929).


La vicenda


La Corte d’Appello territoriale ha respinto il gravame proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva riconosciuto ad alcune lavoratrici il diritto al pagamento dei buoni pasto, dell’indennità di agenzia e di quella di produttività, con riferimento ai periodi in cui le stesse erano state assenti per allattamento, congedo di maternità, interdizione anticipata dal lavoro o congedo parentale.
La Corte, invero, riteneva che il riconoscimento, sulla base del CCNL applicabile, del diritto agli emolumenti rivendicati nel periodo di astensione obbligatoria per maternità/paternità consentisse di escludere che gli incentivi in questione fossero da rapportare alle ore ordinarie di servizio effettivamente prestate;
con riferimento ai buoni pasto, poi, il riconoscimento discendeva, secondo i giudici, dal disposto dell’art. 39 d. Igs. 151/2001, secondo cui i permessi in questione erano da considerare ore lavorative ai fini della retribuzione del lavoro, non rilevando l’assenza di una pausa destinata alla consumazione del pasto, trattandosi di presupposto espressamente ritenuto non necessario dal DPCM 18.11.2005, art. 5 lett. e) ed anche sul presupposto che, prevedendo il permesso per allattamento il diritto di uscire dall’azienda, l’esercizio di tale diritto non poteva comportare la perdita del beneficio dei buoni pasto, pur se ne fosse derivata l’assenza di pausa.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.


La pronuncia della Cassazione


La Corte di Cassazione, condividendo in parte la decisione dei giudici di merito limitatamente alle varie indennità rivendicate e riconosciute, ha riaffermato il principio secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, le misure di tutela e sostegno della maternità e della paternità devono essere riconosciute anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione, e, in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati.
Con riguardo ai buoni pasto, viceversa, la Corte di legittimità, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Dogane, ha richiamato il principio secondo cui l’attribuzione del buono pasto è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore; di conseguenza i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore.
La Corte ha, altresì, precisato che nessuna valenza può essere attribuita all’equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative, in quanto essa vale solo agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, mentre l’attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma ha natura assistenziale, essendo finalizzata a compensare l’estensione dell’orario lavorativo disposta dalla P.A., con un’agevolazione volta a consentire il recupero delle energie psico-fisiche degli interessati.


I Giudici di legittimità hanno, poi, evidenziato che, ai fini del diritto ai buoni pasto, avente natura assistenziale, non assume alcun rilievo l’assimilazione delle ore di permesso a quelle di lavoro ai fini della retribuzione. Queste ultime, in particolare, non sono utili all’integrazione del requisito del superamento delle sei ore.


Esaminando l’ulteriore profilo della vicenda in questione, la Corte ha, infine, sottolineato la necessaria coincidenza tra buono pasto ed esistenza nell’orario di lavoro di una pausa pranzo, atteso che il CCNL di riferimento subordina il diritto proprio all’effettuazione di un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa, al cui interno va consumato il pasto, escludendo, dunque, altri e diversi presupposti rispetto alla pausa.
Né alcun rilievo assume, ad avviso della Corte, la circostanza che, nel caso sottoposto ad esame, i permessi consentissero l’uscita dal luogo di lavoro, non potendosi desumere automaticamente che gli stessi avessero la natura di pausa pranzo.