Sospensione adempimenti e versamenti INPS per il settore sportivo


La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle Federazioni sportive nazionali, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche italiane che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è stata prorogata, comprendendo il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2022. L’Inps ha fornito le istruzioni sulle modalità per applicare la sospensione e per effettuare i versamenti sospesi. (Circolare 30 maggio 2022, n. 64).

Alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato è riconosciuta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Secondo la previsione originaria la sospensione riguardava il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; successivamente la sospensione è stata prorogata fino al 31 luglio 2022.
Possono beneficiare della sospensione solo quelli che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.
La sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.
In particolare, sono sospesi sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022), ivi comprese le rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
Sono incluse nella sospensione anche le quote di contributi a carico dei lavoratori e le quote del TFR da versare al Fondo di Tesoreria.
Restano escluse dalla sospensione, invece, le rate riferite alla rateizzazione della contribuzione in scadenza a dicembre 2021 sospesa per causa Covid.


Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 agosto 2022.
In alternativa, è possibile optare per la rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 31 agosto 2022. Le rate successive entro fine mese, tranne quella di dicembre che deve essere versata entro il giorno 16.

Versamenti in scadenza nell’artigianato friulano

Entro il 15 giugno va effettuato il versamento al Fondo Regionale Friuli Venezia Giulia di categoria regolamentato dal CIRL del settore Alimentare e della Panificazione e quello al Fondo Integrativo Artigiani Legno.

Il versamento al Fondo Regionale Friuli Venezia Giulia del settore Alimentare e della Panificazione deve essere effettuato entro il 15 giugno 2022 considerando:
– a carico delle aziende una quota annuale di euro 15,00 per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio;
– a carico del lavoratore in forza al 31 maggio una quota annuale di euro 6,00 da trattenersi dalla retribuzione del mese di maggio di ogni anno a cura del datore di lavoro.
Il versamento annuale al Fondo Integrativo Artigiani Legno deve essere effettuato entro il 15 giugno 2022 considerando:
– a carico delle aziende una quota annuale di euro 39,00 per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio;
– a carico del lavoratore in forza al 31 maggio una quota annuale di euro 6,00 da trattenersi a cura del datore di lavoro dalla retribuzione del mese di maggio.

Soppressi i bollettini delle Tasse automobilistiche Valle d’Aosta


Con l’attuazione dello Statuto speciale in materia di motorizzazione civile e dei tributi auto che attribuiscono alla Regione Valle d’Aosta il compito di riscuotere direttamente le tasse automobilistiche, vanno in pensione i vecchi bollettini (Agenzia entrate – provvedimento 26 maggio 2022, n. 180579).

Considerata la piena attuazione della normativa riguardante la competenza e autonomia della regione Valle d’Aosta per la riscossione delle tasse automobilistiche, l’Agenzia delle Entrate ha soppresso:


– il bollettino TD 123 generico per ciclomotore, targa prova con banda verde (20%) – aut. DB/SSIC/E 0148 del 13 novembre 2001, per il versamento sul c.c.p. numero 9118, intestato all’Agenzia delle Entrate – Tasse automobilistiche regione Valle d’Aosta;


– il bollettino TD 123 generico per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con banda rossa (20%) – aut. DB/SSIC/E 0146 del 13 novembre 2001, per il versamento sul c.c.p. numeri 9118 – intestato all’Agenzia delle Entrate – Tasse automobilistiche regione Valle d’Aosta;


– il bollettino TD 123 riversamento tasse automobilistiche Valle d’Aosta – con banda grigia (20%) – aut. DB/SSIC/E0147 del 13 novembre 2001, per il versamento sul c.c.p. numeri 2113 – intestato all’Agenzia delle Entrate – Riversamento tasse automobilistiche regione Valle d’Aosta.


Fisco: guida aggiornata sui bonus edilizi


Fornita una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, “Aiuti”, “Ucraina”), sulle altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e sulle novità in materia di contrasto alle frodi.

Nello specifico, nella circolare n. 19/E del 2022 il Fisco precisa che, come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, inoltre, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.
Nella circolare, poi, è spiegato come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. In pratica, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.
Sono ricapitolate anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti. In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente. Dal 1° maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.