Sottoscritto il rinnovo del CCNL emittenza radiotelevisiva privata



Sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL Emittenza Radiotelevisiva Privata


L’aumento concordato per il comparto televisivo, per il periodo 31 dicembre 2020-31 dicembre 2024 è pari a 115 euro parametrate al 5 livello, suddiviso in tre tranche:


























































Livelli

Incrementi

1/7/2022

1/11/2023

1/10/2024

Parametri

9 53,83 47,10 53,83 253
8 49,36 43,19 49,36 232
7 45,53 39,84 45,53 214
6 43,40 37,98 43,40 204
5 40,00 35,00 40,00 188
4 33,62 29,41 33,62 158
3 28,09 24,57 28,09 132
2 24,68 21,60 24,68 116
1 21,28 18,62 21,28 100


























































Livelli

Nuovi minimi

CCNL 2017

1/7/2022

1/11/2023

1/10/2024

9 1.851,92 1.905,75 1.952,85 2.006,68
8 1.697,55 1.746,91 1.790,10 1.839,46
7 1.565,37 1.610,90 1.650,74 1.696,27
6 1.493,38 1.536,78 1.574,76 1.618,17
5 1.376,00 1.416,00 1.451,00 1.491,00
4 1.157,02 1.190,64 1.220,05 1.253,67
3 965,65 993,74 1.018,31 1.046,39
2 849,29 873,97 895,57 920,25
1 731,90 753,18 771,79 793,07


Per il comparto radiofonico, invece, l’aumento a regime, per il periodo 31 dicembre 2020-31 dicembre 2024 è pari a 80.5 euro parametrate al 3 livello, suddiviso in due tranche:


































Livelli

Incrementi

1/7/2022

1/11/2023

Parametri

6 63,42 64,22 225
5 56,94 57,65 202
4 46,79 47,38 166
3 40,00 40,50 141,9
2 33,74 34,16 119,7
1 28,19 28,54 100


































Livelli

Nuovi minimi

CCNL 2017

1/7/2022

1/11/2023

6 1.361,96 1.425,38 1.489,60
5 1.221,55 1.278,49 1.336,14
4 1.005,07 1.051,86 1.099,24
3 858,20 898,20 938,70
2 724,58 758,32 792,49
1 605,54 633,73 662,27


UNA TANTUM
Viene stabilito che, con le competenze del mese di settembre 2022, venga erogato un importo di 250 euro non parametrate


PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Al Fondo Pensione Byblos  a far data dal 01/01/2023 è previsto un aumento dello 0.2 della contribuzione a carico azienda che passa quindi all’1,2, che si affiancherà a quella del lavoratore che rimane all’1%.


MALATTIA
Per il periodo successivo ai primi 180 giorni (la cui disciplina rimane invariata, compresi i primi 3 giorni a carico azienda), nei successivi sei mesi il lavoratore avrà diritto ad un importo pari alla metà della retribuzione ordinaria netta. Tale trattamento aggiuntivo non potrà sommarsi all’indennità INPS e pertanto, opererà esclusivamente per i periodi all’interno dei sei mesi successivi al primo semestre, non coperti dall’intervento economico dell’Istituto.


CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRATI A T.D.
Le Aziende, potranno prorogare i contratti subordinati e somministrati a tempo determinato fino a un massimo di 48 mesi, ma soltanto sulla base delle causali richiamate nell’accordo. Il 40% di questi contratti, sempre su base aziendale, verrà trasformato in contratti subordinati a tempo indeterminato. I lavoratori somministrati, alla fine dei 48 mesi, potranno essere stabilizzati in capo all’utilizzatore, invece che dall’agenzia di somministrazione come inizialmente richiesto da parte datoriale.


APPALTI
Viene rafforzato il diritto d’informazione previsto nel contratto, ampliando gli obblighi di comunicazione dei dati numerici, qualitativi e quantitativi in capo all’Osservatorio, che prevederà sessioni specifiche su questi argomenti. Si prevede, inoltre, l’obbligo di verifica da parte dei committenti, dell’utilizzo dei Contratti sottoscritti dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative nelle società in appalto da loro contrattualizzate. Inoltre, si rafforza inoltre il passaggio che prevede, nei casi di cambio appalto, la possibilità di chiedere l’intervento dei committenti, al fine di favorire la soluzione delle eventuali problemi occupazionali che ne potrebbero derivare. .

Obbligo comunicazione contributi Pubbliche Amministrazioni


L’obbligo di comunicazione a carico dell’ente pubblico che corrisponde ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d’acconto va assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770


(AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 maggio 2022, n. 308)


 


Un Comune chiede chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione dei contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni ad imprese commerciali e delle relative ritenute (articolo 20, comma 2, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605). In particolare, l’istante fa presente di corrispondere annualmente dei contributi ad imprese commerciali, al fine di aumentare la presenza del Comune sui social media. I contributi sono concessi per ragioni diverse dall’acquisto di beni strumentali, e, pertanto, sul loro ammontare l’ente pubblico opera una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte sul reddito, con obbligo di rivalsa (articolo 28, comma 2, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
L’istante afferma di versare le ritenute all’erario tramite modello F24 con codice tributo 1045 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del contributo e di presentare, come sostituto di imposta, la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), entro il 31 ottobre dell’anno successivo, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
In particolare, i dati riferibili ai contributi in argomento sono indicati nel quadro SF – destinato ad accogliere i dati identificativi dei percipienti dei contributi erogati dagli enti pubblici (e privati) – e, nello specifico, nel rigo SF4, punto 13, codice “D”. Mediante la dichiarazione 770, dunque, l’ente impositore dispone di tutti i dati concernenti il contributo erogato.
Tanto premesso, l’istante osserva che, l’articolo 20, comma 2, dPR n. 605 del 1973 dispone a carico dell’ente pubblico che corrisponde ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d’acconto, un obbligo di comunicazione del domicilio fiscale dell’impresa percipiente, dell’ammontare e della causale dei pagamenti eseguiti, e dell’importo delle ritenute effettuate, da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell’anno precedente. La norma, però, non dispone alcun modello specifico per tale comunicazione o una specifica modalità di consegna, diversamente da quanto disposto per l’invio telematico del Mod. 770.
L’istante, pertanto, chiede di sapere come va assolto quest’ulteriore obbligo di comunicazione.
Con riferimento al caso di specie, il Fisco ritiene che l’obbligo di comunicazione ex articolo 20, comma 2, del DPR n. 605 del 1973 sia in concreto assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770 da inviare annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno.

Ramo d’azienda: trattamento fiscale del fondo rischi


In un’operazione di acquisto di ramo d’azienda, gli utilizzi dei fondi per rischi e oneri non subiscono variazioni fiscali in aumento o in diminuzione ai fini Ires e Irap a prescindere dal metodo di contabilizzazione utilizzato (Agenzia Entrate – risposta 26 maggio 2022 n. 305).

Ai fini delle imposte dirette, il trasferimento d’azienda (o di un ramo), attraverso la sua cessione a titolo oneroso, determina ordinariamente una “cesura” tra la posizione del dante causa (alienante) e quella dell’avente causa (acquirente).
A fronte della cessione, infatti, il cedente rileverà un’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dal trasferimento degli asset facenti parte dell’azienda ceduta e l’acquirente provvederà a iscrivere i singoli asset acquisiti attraverso una propria autonoma valutazione, indipendentemente da quella effettuata dall’avente causa. L’acquirente contabilizzerà il fair value delle attività e delle passività “identificabili” acquisite e/o assunte alla data di acquisizione e rileverà in bilancio l’eventuale differenza tra il costo dell’aggregazione (i.e. dell’acquisto del ramo d’azienda) e tale fair value.
Sotto il profilo fiscale, la cessione di un’azienda (o di un ramo di essa) è, per il cedente, un atto di realizzo dei beni che la compongono, che simmetricamente comporta il diritto dell’acquirente a iscrivere l’azienda acquisita al prezzo di cessione pagato, allocandolo, fermo il rispetto del criterio di ragionevolezza, fra gli asset (attivi e passivi) trasferiti e/o acquisiti ricompresi nell’azienda medesima.
Pertanto, con la cessione d’azienda non si assiste ad alcuna forma di subentro o di successione da parte dell’acquirente nei valori e nelle posizioni fiscali del cedente, data la natura realizzativa dell’operazione.
Ciò comporta, quindi, che con l’acquisto dell’azienda, il soggetto acquirente potrà iscrivere, sussistendone i relativi presupposti e sempre nel rispetto delle regole contabili, a titolo originario i fondi in esame con piena rilevanza fiscale.
Il successivo utilizzo di tali fondi (frutto di una autonoma valutazione dell’acquirente in sede di acquisto dell’azienda, iscritti direttamente nello stato patrimoniale) seguirà le proprie regole contabili con il conseguente riconoscimento fiscale.
Anche per quanto riguarda l’IRAP, il predetto fondo iscritto in sede di acquisizione del ramo d’azienda e il suo utilizzo assumeranno piena valenza ai fini della determinazione della sua base imponibile.


Fisco: ulteriori chiarimenti dal Fisco


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti su interventi di consolidamento antisismico su di un edificio di unico proprietario prevalentemente residenziale e in relazione al caso di un locatario persona fisica di unità immobiliare di proprietà di una società di capitali (Agenzia delle entrate – Risposte 26 maggio 2022, nn. 306 e 307).

Nello specifico, è stato precisato che:
– ai fini dell’applicazione del Superbonus, per quanto riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, in particolare, va verificato che l’edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza; pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. Ai fini della predetta verifica, occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, denominato ” Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”. Inoltre, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, le pertinenze non vanno considerate autonomamente ai fini del computo delle unità immobiliari, anche se distintamente accatastate, mentre rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni, qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi.
– gli interventi effettuati su una unità abitativa « funzionalmente indipendente» e con « uno o più accessi autonomi dall’esterno», possono essere ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, composto da più di 4 unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professioni ovvero composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti diversi da quelli elencati nel comma 9 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, tra i quali rientrano anche le società di capitale.