Accesso consultazione telematica planimetrie catastali per gli agenti immobiliari


Disposte le modalità per consentire agli agenti immobiliari espressamente delegati, da almeno uno degli intestatari catastali dell’immobile, la consultazione telematica delle planimetrie catastali, in attuazione di quanto disposto dall’art. 27, comma 2-undecies, D.L. n. 152/2021. Nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l’adeguamento del servizio, è definita una procedura transitoria per consentire comunque l’accesso alle planimetrie, da parte dei delegati, con modalità semplificate (Agenzia delle entrate – Provvedimento 20 maggio 2022, n. 174602).

L’accesso al sistema telematico dell’Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 16 settembre 2010, è consentito anche ai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari, muniti di delega espressa.
La delega è conferita da almeno uno degli intestatari catastali (delegante) compilando lo specifico modulo e ha efficacia di 30 giorni dalla sua sottoscrizione.
L’originale della delega è conservato per un periodo di cinque anni da parte del delegato ed esibito nel caso di richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Il delegante comunica all’Agenzia delle entrate il conferimento della delega mediante apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In alternativa, il delegante consegna direttamente la delega a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, ovvero la trasmette mediante posta elettronica (PEC o email); la delega inviata per posta elettronica è prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante, oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea a cui allegare una copia del documento di identità del delegante. Il documento informatico di delega, ovvero la copia informatica della stessa, può essere trasmesso all’Agenzia delle entrate anche dal delegato, mediante apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il delegato accede con le proprie credenziali all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e, attraverso una specifica funzionalità, compila e invia la richiesta di consultazione della planimetria.
L’Agenzia delle entrate, verificata la completezza della documentazione e la coerenza della delega con i dati contenuti nella richiesta di consultazione della planimetria, attiva il servizio di estrazione di copia della planimetria richiesta e la rende disponibile nell’area riservata del delegato. Contestualmente, verrà fornita notifica al delegante dell’erogazione del servizio, mediante comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato in sede di consegna della delega e sull’area riservata.
I dati acquisiti dagli agenti immobiliari possono essere utilizzati dagli stessi esclusivamente per l’accesso telematico, nei limiti della delega ricevuta e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente anche in materia di protezione dei dati personali.
Nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l’attivazione del servizio, la richiesta di consultazione della planimetria, sottoscritta dal delegato, può essere inoltrata dal medesimo tramite posta elettronica certificata (PEC) a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, unitamente alla delega ricevuta; tale delega può essere prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea, a cui allegare una copia del documento di identità del delegante.
L’Agenzia delle entrate, verificata la delega trasmessa, invia all’indirizzo PEC del delegato, copia della planimetria in formato pdf.


Reti di imprese agricole e agroalimentari: Tax credit e modalità di accesso


L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 20 maggio 2022 n. 174713, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, co. 131, L. n. 178/2020 a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari ed ha approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”.

L’art. 1, co.131, L. n. 178/2020, alle reti di imprese agricole e agroalimentari ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta a sostegno del made in Italy di cui all’art. 3, co. 1, D.L. n. 91/2014, conv., con modif., dalla L. n. 116/2014.
Il tax credit viene riconosciuto per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e spetta nella misura del 40% dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro (25.000 euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli), in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza.
Rientrano quindi nell’agevolazione tutte quelle spese sostenute con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:
– dotazioni tecnologiche;
– software;
– progettazione e implementazione;
– sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Modalità di richiesta

Per accedere al credito d’imposta deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare delle spese sostenute nei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili.
Ai fini della comunicazione, deve essere utilizzato il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 20 maggio 2022 n. 174713.
La comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti (per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022), esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Inoltre, il credito d’imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi e non è cumulabile con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito.

Cause di decadenza/revoca

L’agevolazione decade nei seguenti casi:
– accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale;
– mancato rispetto delle condizioni di accesso;
– utilizzazione difforme dalla destinazione.


Il credito d’imposta è invece revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale.

Emolumenti premiali legati alla valutazione degli obiettivi: tassazione


Qualora il pagamento di emolumenti premiali legati agli obiettivi avvenga in ritardo per effetto di processi valutativi stabiliti dalla contrattazione aziendale secondo una disciplina invariata negli anni, il ritardo stesso può ritenersi “fisiologico”; pertanto, a tali somme non si applica la tassazione separata, ma quella ordinaria. (Agenzia delle Entrate – Risposta 20 maggio 2022, n. 283).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale di premi ai dipendenti legati ad obiettivi sulla base di un processo di valutazione che determina la liquidazione e l’erogazione degli stessi con tempistica non costante e successiva al termine previsto dalla contrattazione aziendale.
Si tratta, nella fattispecie, di due tipologie di compenso legate all’attività svolta e al raggiungimento di obiettivi declinati ex ante, corrisposte annualmente: “Incremento efficienza aziendale” e “Gratifica di risultato”.
In base alla contrattazione aziendale la corresponsione del premio è prevista, in un’unica soluzione, entro il mese di novembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Tuttavia, nella prassi la liquidazione dei premi avviene con una tempistica difficilmente prevedibile, per effetto di cause contingenti legate alla complessità della valutazione dei risultati raggiunti nei settori di intervento, nonché al prolungarsi della trattativa sindacale, in esito alla quale è definita la misura dei premi da liquidare.
Si chiede, pertanto, in considerazione del ritardo nel pagamento, se le somme possano essere assoggettate a tassazione separata, come arretrati.


In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la disciplina in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, è previsto che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
a) quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta;
– l’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi. In particolare, ad esempio, in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta. Pertanto, il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate;
– qualora ricorra una delle cause giuridiche prevista dalla norma (art. 17, comma 1, lettera b), non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ” ritardo” nella corresponsione, per valutare se detto ritardo possa essere considerato ” fisiologico “rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi;
– l’indagine in ordine al “ritardo” va, invece, sempre effettuata quando il ” ritardo ” è determinato da circostanze di fatto.


Nel caso in esame, al fine di verificare se il “ritardo” nel pagamento dei premi dipenda da cause giuridiche sopravvenute o da oggettive situazioni di fatto tali da non rappresentare un “ritardo fisiologico” assume rilevanza la documentazione contrattuale. In particolare, il fatto che i premi sono stati erogati sulla base di una disciplina contrattuale invariata negli anni.
Ciò esclude la sussistenza di una causa giuridica sopravvenuta tale da giustificare la tassazione separata dei premi senza verificare se il ritardo possa considerarsi fisiologico.
In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, qualora pagamento dei premi avvenga in ritardo per effetto del processo di valutazione previsto dalla disciplina contrattuale rimasta invariata negli anni, deve ritenersi che gli stessi non siano soggetti a tassazione separata come arretrati, bensì a tassazione ordinaria secondo il criterio di cassa, considerando il ritardo “fisiologico”.

Nuova domanda assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto


Dal 23 maggio è presente sull’Hub delle prestazioni non pensionistiche, l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Istituto, che può essere chiesto entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile. Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione.
Spetta ai: lavoratori disoccupati che nei novanta giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative; lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (ad esempio, richiamo alle armi).
L’Assegno non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare con il versamento dello specifico contributo. Si può avere diritto a successivi assegni per congedo matrimoniale, solo se vedovi, divorziati o sciolti da unione civile.
Al ricorrere delle condizioni, ne hanno diritto entrambi i coniugi.
Il servizio di invio on-line è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”.
È possibile utilizzare uno dei seguenti canali:
– WEB, attraverso il servizio dedicato sul sito dell’Istituto con un proprio SPID di livello 2 o superiore, o tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
– contact center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
– servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto (Messaggio 22 maggio 2022, n. 2147).