Bonus fonti rinnovabili: definite le modalità di richiesta


Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del tax credit relativo alle spese sostenute nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Agenzia Entrate – provvedimento 11 ottobre 2022 n. 382045).

L’Istanza deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Istanza è inviata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023. Nello stesso periodo è possibile:
– inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.


Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.


Firmato il CCNL Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri



Firmato il 7 ottobre 2022, tra l’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali competenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri condecorrenza 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018


Campo di applicazione
Il CCNL 7/10/2022 si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ricompreso nel comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Durata e decorrenza
Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell’amministrazione mediante pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché mediante comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall’amministrazione entro trenta giorni dalla data di stipulazione.


Copertura economica
A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 47-bis co. 1 del DLgs n. 165 del 2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni legislative, fermo restando – per il triennio 2019-2021 – quanto previsto in materia dall’art. 1, co. 440, della Legge n. 145/2018.


Stipendi tabellari, inserimento nuovi parametri, incremento dell’indennità di presidenza
Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalla allegata Tabella


 


Retribuzione tabellare annua a seguito degli incrementi contrattuali


Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità































































































Categorie

Parametri retributivi

Dall’1/1/2016

Dall’1/1/2017

Dall’1/1/2018

A F9 35.952,72 36.415,92 37.206,72
F8 34.387,32 34.831,32 35.587,32
F7 32.778,32 33.200,72 33.921,92
F6 30.887,00 31.285,40 31.964,60
F5 28.931,51 29.305,91 29.941,91
F4 27.164,60 27.515,00 28.112,60
F3 24.728,79 25.047,99 25.591,59
F2 23.409,40 23.711,80 24.226,60
F1 22.600,56 22.892,16 23.388,96
B F9 24.218,92 24.532,12 25.064,92
F8 23.414,12 23.716,52 24.231,32
F7 22.683,04 22.975,84 23.475,04
F6 21.948,04 22.231,24 22.714,84
F5 20.704,15 20.970,55 21.426,55
F4 19.462,06 19.714,06 20.141,26
F3 18.807,62 19.050,02 19.464,02
F2 18.151,43 18.386,63 18.785,03
F1 17.523,35 17.748,95 18.134,15


A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, la quota base dell’indennità prevista dall’art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009 e l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessano di essere corrisposte come specifiche voci retributive e sono conglobate nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella


Retribuzione tabellare annua a seguito del conglobamento dell’IVC e della quota base dell’indennità art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009


Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità

















































































































Categorie

Parametri retributivi

Retribuzione tabellare dall’1/1/2018

IVC decorrenza 2010

Indennità base conglobata

Nuova retribuzione tabellare

A F9 37.206,72 267,96 5.981,54 43.456,22
F8 35.587,32 256,32 5.981,54 41.825,18
F7 33.921,92 244,32 5.981,54 40.147,78
F6 31.964,60 230,16 5.981,54 38.176,30
F5 29.941,91 215,64 5.981,54 36.139,09
F4 28.112,60 202,44 5.981,54 34.296,58
F3 25.591,59 184,32 5.981,54 31.757,45
F2 24.226,60 174,48 5.981,54 30.382,62
F1 23.388,96 168,48 5.981,54 29.538,98
B F9 25.064,92 180,48 4.873,85 30.119,25
F8 24.231,32 174,48 4.873,85 29.279,65
F7 23.475,04 169,08 4.873,85 28.517,97
F6 22.714,84 163,56 4.873,85 27.752,25
F5 21.426,55 154,32 4.873,85 26.454,72
F4 20.141,26 145,08 4.873,85 25.160,19
F3 19.464,02 140,16 4.873,85 24.478,03
F2 18.785,03 135,24 4.873,85 23.794,12
F1 18.134,15 130,56 4.873,85 23.138,56


A decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, sono previsti due nuovi parametri retributivi F10, sia nell’ambito della categoria A che della categoria B, con i valori stipendiali indicati nell’allegata Tabella.


Nuovi parametri retributivi F10 in cat. A e in cat. B


Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità

































































Categorie

Parametri retributivi

Retribuzione tabellare

A F10 45.629,03
F9 43.456,22
F8 41.825,18
F7 40.147,78
F6 38.176,30
F5 36.139,09
F4 34.296,58
F3 31.757,45
F2 30.382,62
F1 29.538,98
B F10 31.625.21
F9 30.119,25
F8 29.279,65
F7 28.517,97
F6 27.752,25
F5 26.454,72
F4 25.160,19
F3 24.478,03
F2 23.794,12
F1 23.138,56


Incrementi mensili dell’Indennità di Presidenza


Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità









































































































Categorie

Parametri retributivi

Valore Indennità al 1/1/2016

Incremento dal 1/1/2018

Nuovo valore dell’Indennità di Presidenza

A F10 688,00
F9 676,00 12,00 688,00
F8 676,00 12,00 688,00
F7 676,00 12,00 688,00
F6 676,00 12,00 688,00
F5 676,00 12,00 688,00
F4 676,00 12,00 688,00
F3 635,00 11,28 646,28
F2 629,00 11,17 640,17
F1 629,00 11,17 640,17
B F10 559,77
F9 550,00 9,77 559,77
F8 550,00 9,77 559,77
F7 550,00 9,77 559,77
F6 550,00 9,77 559,77
F5 550,00 9,77 559,77
F4 550,00 9,77 559,77
F3 550,00 9,77 559,77
F2 536,00 9,52 545,52
F1 514,00 9,13 523,13

Bonus edilizi: codice 8114 per la tardiva comunicazione


In materie di bonus edilizi, fornite istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (Agenzia delle entrate – Risoluzione 11 ottobre 2022, n. 58/E).

La comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura, relativa al Superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi, deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. Tale comunicazione, per la cessione delle rate residue non fruite in detrazione, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione (Agenzia delle entrate – Provvedimento n. 35873 del 3 febbraio 2022).
Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha consentito l’invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022.
Inoltre, lo stesso articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 prevede, al comma 2-bis, che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022.
In presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della suddetta comunicazione anche successivamente ai termini di cui sopra, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis (circolare n. 33 del 6 ottobre 2022).
A tal fine, tra l’altro, è necessario effettuare il versamento della misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
Tanto premesso, il versamento della sanzione di cui trattasi è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, si fa presente che:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”:
– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
   * nel campo “tipo”, la lettera “R”;
   * nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
   * nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
   * nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.


INPS: gestioni speciali dei lavoratori autonomi e decorrenza delle pensioni


L’Inps ha fornito indicazioni sulla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivideterminanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa (Circolare 7 ottobre 2022, n. 110).

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, a fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima, sicché, se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata.
Relativamente alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità dispone che qualora i requisiti per il diritto a pensione, “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.
L’operatività della predetta norma è stata, nel tempo, estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.
Il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In questi casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra.
Resta fermo che l’apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla data di maturazione dei prescritti requisiti e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito dell’intervenuta regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.


Per determinare la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, il requisito contributivo se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In tali casi, la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità (per la pensione di inabilità).